Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1843.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata
Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1843
Data udienza 11 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Mediazione – Diritto alla provvigione – Sussistenza in caso di attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28980-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), sono elettivamente domiciliati per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 461/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 27/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La s.a.s. (OMISSIS) di (OMISSIS) e C. (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Studio Oneglia Mare (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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