Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1843.

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata

Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1843

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Diritto alla provvigione – Sussistenza in caso di attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28980-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), sono elettivamente domiciliati per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 461/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 27/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La s.a.s. (OMISSIS) di (OMISSIS) e C. (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Studio Oneglia Mare (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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