Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 marzo 2021| n. 7029.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata, avendo il giudice del merito escluso in radice il diritto del ricorrente al pagamento della provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell’immobile intermediato non gli aveva conferito il relativo incarico, così omettendo del tutto di esaminare il diverso e decisivo fatto costituito dal nesso causale tra l’opera prestata e la conclusione dell’affare)
Ordinanza|12 marzo 2021| n. 7029
Data udienza 27 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Mediazione – Proposta irrevocabile di acquisto di un immobile – Diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta – Omessa motivazione in ordine al fatto storico – Sussistenza del rapporto di causalità tra l’attività di intermediazione e la conclusione dell’affare – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27487/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso (OMISSIS), per procura speciale a ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 796/2016 del TRIBUNALE DI CATANZARO, depositata il 19/5/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/1/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. (OMISSIS), con atto del 30/12/2009, ha formulato proposta irrevocabile per l’acquisto dell’immobile in (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS), che lo aveva messo in vendita per il tramite dell’Agenzia (OMISSIS) s.r.l..
1.2. (OMISSIS), in data 29/1/2010, ha dichiarato di accettare la proposta e, contestualmente, ha ritirato l’assegno emesso in suo favore della (OMISSIS), per la somma di Euro 10.000,00, a titolo di caparra.
1.3. (OMISSIS), trascorso il termine del 31/7/2010 entro il quale avrebbe dovuto essere stipulato il rogito notarile, con atto di citazione notificato il 4/10/2010 ha convenuto in giudizio (OMISSIS) per l’accertamento del suo inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e la condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra ricevuta.
1.4. (OMISSIS), costituendosi in giudizio, ha dedotto che l’Agenzia (OMISSIS) era intervenuta nella vicenda esclusivamente per coadiuvare la (OMISSIS) nell’accesso ad una pratica di mutuo.
1.5. Le parti, nel corso del giudizio, in data 23/6/2011, hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita dell’immobile e contestuale transazione della causa.
1.6. Il contratto definitivo e’ stato stipulato il 25/8/2011 con l’espresso riconoscimento che la compravendita era stata conclusa senza l’intervento del mediatore.
2.1. (OMISSIS), quale titolare dell’Agenzia (OMISSIS), ha agito in giudizio, innanzi al giudice di pace, per la condanna di (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 5.000,00, a titolo di provvigione, per la mediazione prestata in relazione all’acquisto da parte della convenuta di un immobile in Catanzaro di proprieta’ di (OMISSIS).
2.2. Il giudice di pace, con sentenza del 15/9/2014, ha accolto la domanda.
2.3. Il tribunale, invece, con la sentenza in epigrafe, sul dichiarato rilievo che il giudice di primo grado non avesse correttamente valutato le prove raccolte in giudizio, ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) ed ha, quindi, rigettato la domanda proposta, nei suoi confronti, da (OMISSIS).
2.4. Il tribunale, in particolare, pur evidenziando come la (OMISSIS) avesse sottoscritto in data 9/5/2011 la proposta di acquisto dell’immobile nella convinzione che la proprietaria avesse affidato alla Agenzia (OMISSIS), della quale l’attore e’ titolare, il relativo incarico di mediazione, ha ritenuto che gli elementi di prova orale e documentali acquisiti in giudizio non dimostravano, in realta’, la sussistenza di tale accordo.
3. (OMISSIS), con ricorso notificato il 6/12/2016, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
4. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, sulla falsa premessa che il giudice di pace non avesse correttamente valutato gli elementi di prova raccolti in giudizio, ha confuso l’incarico conferito all’Agenzia (OMISSIS), che e’ oggetto della controversia, con quello, conferito oltre un anno prima, ad altra agenzia, e cioe’ (OMISSIS), estraneo al giudizio, ed ha, poi, in modo illogico e contraddittorio, ritenuto dapprima che la (OMISSIS) avesse firmato una proposta di acquisto con l’agenzia (OMISSIS) e successivamente sostenuto che la (OMISSIS) non avesse mai dato l’incarico all’Agenzia (OMISSIS).
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1754 e 1755 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la missiva inviata il 2/11/2010 da (OMISSIS) a (OMISSIS) avesse valore confessorio circa il fatto che la promittente venditrice non avesse attribuito all’Agenzia (OMISSIS) l’incarico per la vendita dell’immobile, senza, tuttavia, considerare che tale missiva e’ addirittura precedente alla proposta di acquisto del 9/5/2011 di oltre sette mesi, “nessun dubbio” essendo sorto al giudice “circa l’eventualita’ che dopo oltre 7 mesi, l’agenzia abbia avuto mandato per la vendita”. D’altra parte, ha proseguito il ricorrente, il tribunale non ha considerato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera svolta dallo stesso, ove la parte l’abbia accettata traendone vantaggio, a prescindere dal fatto che la stessa non gli abbia preventivamente conferito il relativo incarico. Il tribunale, quindi, ha aggiunto il ricorrente, avrebbe dovuto solo verificare se la convenuta aveva o meno stipulato l’atto definitivo per effetto dell’avvenuta interposizione dell’agenzia, a nulla rilevando se vi fosse stato o meno, a monte, la sottoscrizione, da parte della venditrice, di un contratto scritto di mediazione, come, in effetti, aveva accertato la sentenza di primo grado la quale, in particolare, aveva ritenuto che l’attore aveva offerto la prova di aver procurato l’affare fornendo la dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalita’ tra l’attivita’ mediatoria e la conclusione dell’affare.
6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, quale giudice d’appello, ha provveduto ad una nuova valutazione circa l’attendibilita’ dei testimoni escussi nel giudizio di primo grado, senza, tuttavia, considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e cioe’ il giudice di pace, e non era, dunque, suscettibile di censure. Il giudice d’appello, del resto, senza disporre la rinnovazione delle prove testimoniali, ha provveduto ad una illegittima valutazione delle relative dichiarazioni pur trattandosi di una valutazione che aveva gia’ effettuato il giudice di pace, che aveva ascoltato personalmente le deposizioni rese.
7.1. Il secondo motivo e’ fondato, con assorbimento degli altri.
7.2. Il ricorrente, infatti, al di la’ della intitolazione del mezzo quale denuncia di violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha, in sostanza, (e fondatamente, come accennato) censurato la sentenza impugnata li’ dove il tribunale, escludendo il suo diritto alla provvigione per l’attivita’ di mediazione asseritamente svolta sul mero rilievo della mancanza di conferimento del relativo incarico da parte della proprietaria dell’immobile, ha del tutto omesso di esaminare il fatto storico, senz’altro discusso tra le parti nel corso del giudizio di merito e (se accertato) decisivo ai fini di una differente e a lui favorevole soluzione della controversia, costituito dal nesso causale in ipotesi esistente tra l’opera svolta e la conclusione dell’affare. Ed e’ noto come, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, puo’ essere denunciato per cassazione il vizio della sentenza consistito nell’omesso esame da parte del giudice di merito di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo: tale, cioe’, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017).
7.3. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attivita’ intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volonta’ delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
7.4. La prestazione del mediatore, pertanto, puo’ ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioe’, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
7.5. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attivita’ intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare, poiche’ e’ sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volonta’ delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, cosi’ da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cass. n. 869 del 2018; conf. Cass. n. 25851 del 2014).
7.6. D’altra parte, ai fini della configurabilita’ del rapporto di mediazione, non e’ necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma e’ sufficiente che la parte abbia accettato l’attivita’ del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piu’ persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma e’ configurabile pure in relazione ad una materiale attivita’ intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicche’, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).
7.7. L’accertamento dell’esistenza del rapporto di causalita’ tra la conclusione dell’affare e l’attivita’ svolta dal mediatore si configura come una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 15880 del 2010) e, come tale, sindacabile in sede di legittimita’, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, solo quando la pronuncia impugnata abbia del tutto omesso di esaminare un fatto dedotto in giudizio e decisivo ai fini della soluzione della controversia: come, in effetti, e’ accaduto nel caso in esame.
7.8. Il tribunale, infatti, come giustamente denunciato dal ricorrente, ha escluso il diritto dell’attore alla provvigione sul mero rilievo che la proprietaria dell’immobile non gli aveva conferito il relativo incarico, cosi’ omettendo del tutto di esaminare il diverso e decisivo fatto (la cui trattazione da parte del giudice di primo grado dimostra l’appartenenza dello stesso al thema decidendum) costituito dal nesso causale tra l’opera prestata e la conclusione dell’affare.
8. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catanzaro che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catanzaro che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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