Il diritto all’oblio

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9147.

La massima estrapolata:

Il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul “web”, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola “deindicizzazione” dell’articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz’altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta “on line”, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all’oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione).

Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9147

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Diritto all’oblio – Notizia di cronaca giudiziaria – Inserimento in archivio on line – Testata giornalistica – Diritto di cronaca – Diritto all’oblio – Bilanciamento – De-indicizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28773/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso e nello studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 730/2017 del Tribunale di Pescara, depositata 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10, da (OMISSIS), amministratore unico di una societa’ di rappresentanza di dispositivi medicali, nei confronti di (OMISSIS) S.r.l.s., editore del quotidiano on line “(OMISSIS)”, ordinava alla resistente la cancellazione della notizia giornalistica “Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggia 8 mesi”, nel resto rigettando le domande di risarcimento del danno e di condanna ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c..
2. (OMISSIS) aveva proposto il ricorso ritenendosi pregiudicato all’immagine perche’, oltre ad essere inserite nell’archivio della testata giornalistica, egli esponeva che nel caso in cui si fosse digitato il suo nome e cognome sul motore di ricerca “Google Italia”, ed altri, come link di apertura figurasse quello riferibile all’articolo giornalistico indicato, con cui si richiamava un fatto di cronaca giudiziaria che lo aveva visto patteggiare la pena il (OMISSIS) per una imputazione penale di frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato.
3. Il tribunale aveva accolto la domanda valorizzando il dato certo della persistenza in rete dell’articolo in questione e ritenendo illegittimo il fatto che i dati personali del ricorrente, gia’ oggetto di notizia di cronaca fossero rimasti memorizzati nella rete Internet, senza l’osservanza dei criteri che ne avrebbero consentito il lecito trattamento.
La finalita’ di cronaca giornalistica si era infatti esaurita con la sentenza di patteggiamento, in mancanza di qualunque altro nuovo elemento che potesse valere ad attribuire attualita’ alla notizia.
Al soggetto, cui si riferivano i dati personali oggetto di trattamento, doveva riconoscersi il diritto all’oblio a tutela dell’immagine; diritto che poteva tradursi, oltre che nella contestualizzazione e aggiornamento della notizia di cronaca, anche, se del caso, nella relativa cancellazione, in difetto di un persistente interesse pubblico alla conoscenza.
4. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza (OMISSIS) S.r.l.s. con quattro motivi di ricorso.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha provveduto a depositare memoria ex articolo 380-bis.1. c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria n. 16429/2019, la causa e’ stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. di questa Corte di legittimita’, chiamate a pronunciare, per ordinanza della terza sezione civile n. 28084 del 2018, sui rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero.
Intervenuta l’indicata decisione, il giudizio e’ stato rimesso a nuova adunanza camerale in vista della quale le parti ed il P.G., con nuove memorie e note, hanno reiterato le iniziali deduzioni e conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 136, 137 e 139, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con precedenti decisioni di merito assunte dal medesimo tribunale, con le quali, esclusa la tutelabilita’ della pretesa di imporre alle testate giornalistiche la distruzione del proprio archivio storico, si era piuttosto valorizzata, quale unico scopo praticabile secondo il codice sulla protezione dei dati personali, la deindicizzazione della notizia da parte del motore di ricerca.
Il carattere digitale e non cartaceo dell’archivio di un giornale sarebbe fattore irrilevante, dovendo essere affermata la consultabilita’, di entrambi, in ogni tempo; la sopravvenuta “irritualita’” della notizia avrebbe potuto ricevere tutela non dalla sua eliminazione, ma dalla sua impedita diretta visibilita’ attraverso il motore di ricerca.
La sentenza impugnata avrebbe affermato il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati personali, in applicazione dell’articolo 7, comma 3, lettera b), articolo 11, comma 1, lettera e) e articolo 25 Decreto Legislativo cit., obliterando in tal modo i contenuti dei successivi articoli 136, 137 e 139, relativi a trattamento riservato ai dati personali nell’esercizio della professione di giornalista, declinato rispetto all’esclusivo perseguimento della finalita’ della perdurante conservazione delle notizie negli archivi dei quotidiani on-line.
2. Con il secondo motivo di ricorso si fa valere la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 99, commi 1 e 2, articolo 139, nonche’ degli articoli 1, 5, 6, 12 e 13 del “Codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica” del 29 luglio 1998 (G.U. 3 agosto 1998 n. 179) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il cit. Decreto Legislativo n. 196, articolo 99, statuisce sulla compatibilita’ del trattamento dei dati personali per scopo storico, statistico o scientifico con i diversi scopi per i quali i dati erano stati in precedenza raccolti o trattati. Nelle diverse assolte finalita’, il nuovo trattamento puo’ avvenire oltre il tempo necessario per conseguire gli scopi in vista dei quali i dati erano stati in precedenza raccolti o trattati.
Le norme sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica contenute nel “Codice di deontologia” cit. distinguono poi tra le attivita’ di raccolta e conservazione attuate nell’ambito dell’attivita’ giornalistica, e per gli scopi propri di tale attivita’, liberamente effettuabili senza il consenso del soggetto o l’autorizzazione del Garante, e la memorizzazione ed il trattamento dei dati personali ad opera di banche dati.
Ai sensi dell’articolo 12 del Codice deontologico il trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non subisce limite e rientra ancora nell’attivita’ giornalistica ove effettuato attraverso la conservazione nell’archivio on-line per fini storici.
Un articolo giornalistico nato come espressione del diritto-dovere di cronaca resta legittimamente conservato in un archivio che, benche’ informatizzato, svolge pur sempre la stessa funzione degli archivi cartacei.
Il diritto all’oblio sarebbe poi stato erroneamente evocato nell’impugnata sentenza e tanto nella perdurante attualita’ della notizia di cronaca che, relativa a fatti avvenuti nel (OMISSIS), conservava l’indicato carattere al momento del deposito del ricorso avvenuto il 9 gennaio 2017 senza che il ricorrente potesse vantare aspettativa alcuna ad essere dimenticato dall’opinione pubblica a distanza soltanto di un anno e sei mesi dalla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto.
In ogni caso il tribunale nell’attualita’ della notizia non aveva valutato l’interesse pubblico alla conoscenza degli ulteriori sviluppi e dell’esito del procedimento.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 della Convenzione dell’Unione Europea (liberta’ di espressione) con riferimento all’articolo 17, par. 3, lettera a) e all’articolo 85, par. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per espressa violazione della normativa interna di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 99, commi 1 e 2, articoli 136, 137 e 139, nonche’ degli articoli 1, 6, 12 e 13 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dai personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica” del 29 luglio 1998, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il tribunale aveva erroneamente interpretato l’articolo 136 Decreto Legislativo cit., che dichiara l’inapplicabilita’ degli articoli 7, 11, 15 e 25 del codice sul trattamento dati personali di ordine generale alle attivita’ con finalita’ giornalistica, perpetrando, in tal modo, una illecita ed ingiustificata ingerenza nel diritto della ricorrente alla liberta’ di espressione e di informazione come stabilita nell’articolo 10 della Convenzione citata e nelle previsioni di rango sovranazionale sull’esercizio del diritto alla liberta’ di espressione e di informazione, stabilendo il diritto alla cancellazione o all’oblio del trattamento dei dati personali con esclusione del trattamento per cui venga in esercizio il diritto alla liberta’ di espressione e di informazione.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, lettera b) e d), articolo 4, par. 1, lettera a), articolo 12, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera A) della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 in relazione alla normativa interna di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 99, 136, 137 e 139, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La sentenza aveva infondatamente posto a carico della testata giornalistica, soggetto non legittimato a ricevere la relativa condanna, la cancellazione dell’articolo la’ dove avrebbe dovuto invece ordinare la deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito web del quotidiano.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, adottata nel procedimento Google Spain SL, aveva stabilito che il gestore del motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del trattamento, consistente: nel trovare informazioni pubblicate da terzi su internet; indicizzarle in modo automatico; memorizzarle e metterle a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza.
Le decisioni di rigetto che erano state assunte in materia dal Garante della privacy, su richieste di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e non concluse, avevano peraltro ritenuto prevalente l’interesse pubblico ad accedere ad informazioni attraverso i motori di ricerca, nell’apprezzata non configurabilita’ del diritto all’oblio in ragione del tempo trascorso.
Tanto era accaduto anche nel caso di specie, in cui i fatti risalivano all'(OMISSIS) ed erano come tali ancora attuali la’ dove il ricorso dinanzi al tribunale era stato proposto il 9 gennaio 2017.
5. Con il controricorso (OMISSIS) deduce l’infondatezza degli avversi motivi. L’articolo incriminato al momento della proposizione del ricorso era indicizzato nei motori di ricerca e non era stato ancora spostato nell’archivio storico del giornale.
L’interesse pubblico alla notizia era venuto meno per il decorso del tempo, essendo inoltre il suo protagonista un “illustre sconosciuto”, e non avrebbe trovato spiegazione la ragione per la quale i nome fosse stato pubblicato in chiaro e non, semmai, con l’indicazione delle sole iniziali.
6. Nella loro strumentale capacita’ di dare definizione e contenuto al diritto all’oblio, tema che viene qui in valutazione, i motivi proposti vanno trattati congiuntamente ed accolti nei limiti di seguito precisati.
L’operazione non vuole e non puo’ essere solo classificatoria, e vale, nel rimarcare i tratti caratterizzanti della vicenda portata all’esame di questa Corte di Cassazione e nel verificarne l’assoggettabilita’ ai principi nel tempo affermatisi nella giurisprudenza di legittimita’ e delle Corti sovranazionali, a saggiare la tenuta del diritto all’oblio quale ancillare espressione del diritto alla riservatezza o, ancora, quale diritto autonomo quanto a contenuti e rimedi, in caso di sua violazione.
7. Sul diritto alla riservatezza.
7.1. Nella ricognizione operatane in una nota pronuncia di questa Corte di legittimita’ (Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487), adottata in relazione alla pretesa dei familiari eredi di un celebre protagonista del melodramma italiano, il diritto alla riservatezza non avrebbe ricevuto alcun riconoscimento nel nostro ordinamento in cui avrebbero trovato invece tutela, in modi diversi, per la teoria pluralista all’epoca sostenuta da autorevole dottrina, i singoli diritti della persona.
Tanto avveniva perche’, dei diritto all’immagine, di quello al nome, al ritratto ed alla sua riproduzione, alla corrispondenza, ai domicilio, per la loro sistematico collocazione all’interno del codice civile, si coglieva dall’interprete l’interesse meramente economico, proprio del diritto privato.
Sul diritto alla riservatezza, pertanto, lo stigma, espresso nelle parole all’epoca utilizzate da questa Corte di Cassazione nell’indicata pronuncia, e’ secco: “il semplice desiderio di riserbo non e’ stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile; chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti della propria vita non puo’ pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosita’ ed anche un innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell’animo, non danno luogo di per se’ ad un illecito giuridico” (Cass. n. 4487 cit.).
7.2. Investita della questione, questa Corte di Cassazione torna successivamente a pronunciare sul diritto alla riservatezza e anche se non giunge a riconoscerlo in modo incondizionato, nell’operato rilievo circa la mancanza di una norma di previsione e della non praticabilita’ dello strumento dell’analogia, afferma purtuttavia la presenza di un “diritto erga omnes alla liberta’ di autodeterminazione nello svolgimento della personalita’ dell’uomo come singolo” (Cass. 20/04/1963 n. 990) con chiaro richiamo ai contenuti dell’articolo 2 Cost., che viene quindi posto a suo fondamento.
Da tale costruzione giuridica deriva il divieto di divulgare notizie attinenti alla vita privata dell’individuo, “a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall’attivita’ in concreto svolta, o, data la natura dell’attivita’ medesima o del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza” (Cass. n. 990 cit.).
7.3. Dei diritto alla riservatezza questa Corte di legittimita’ si occupa espressamente anni dopo, nella adottata prospettiva dell’esistenza di un diritto unico della personalita’, e tanto nel rilievo della persona come valore unitario, rispetto al quale il complesso di norme presenti nel diritto positivo non integra il fondamento di tanti autonomi diritti della persona, ma la specifica disciplina di alcuni aspetti particolari della sua tutela.
Il saldo fondamento del diritto alla riservatezza e’ nella Costituzione (articolo 2 Cost.) per contenuti che, inteso il valore assoluto della persona segnato dal riconoscimento dei diritti inviolabili (in termini pronuncera’, Corte cost. 10/12/1987 n. 479), consistono in “situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti” (Cass. 27/05/1975 n. 2129; principio poi ripreso da: Cass. 05/04/1978 n. 1557; Cass. 13/03/1985 n. 1968; Cass. 16/01/1991 n. 4031; Cass. 21/02/1994 n. 1652; Cass. 07/02/1996 n. 978; Cass. 09/06/1998 n. 5658; Cass. 25/03/2003 n. 4366).
Con il venir meno della visione pluralista, il diritto alla riservatezza si emancipa dall’ambito domestico e, distinguendosi da quello alla reputazione ed all’onore, rispetto al quale presenta un’estensione maggiore – ben potendosi configurare ipotesi di fatti della vita intima che, pur non influendo sulla reputazione, devono tuttavia restare riservati -, esso acquista un rilievo pubblico inteso come proiezione dell’individuo all’esterno, in cui il carattere privato dei fatti e delle idee rilevano quali espressioni della persona, e in siffatta prospettiva capace di entrare in rapporto dialettico con l’interesse socialmente apprezzabile dei terzi, in quanto diritto di cronaca a previsione costituzionale (articolo 21 Cost.).
La soluzione di ogni conflitto tra diritti di rango costituzionale, riconosciuta alle due posizioni, resta affidata ad un giudizio di equo bilanciamento, sorretto dai criteri di proporzione e di effettivita’ della tutela (Cass. n. 5658 cit.), in cui il diritto di cronaca si afferma con prevalenza la’ dove ad esso si accompagni il rispetto dei limiti del pubblico interesse, della verita’ dei fatti narrati e della continenza dell’esposizione (cosi’: Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, nel dettare il cd. decalogo del giornalista).
7.4. Il diritto all’oblio, nato come “right to be let alone” o diritto ad essere lasciati da soli, espressivo di una tutela che si realizza a mezzo della non menzione della vicenda personale – per una nozione negativa e statica che, piu’ propriamente accostabile al “segreto” e sorretta dall’interesse ad impedire che terzi vengano a conoscenza della notizia, si traduce nel diritto di escludere l’ingerenza di una estranea conoscibilita’ e pubblicita’ della sfera dell’intimita’ propria della persona – si sposta, quanto al suo baricentro, verso l’interesse alla riservatezza o riserbo che preclude la divulgazione e la pubblicizzazione della notizia, nel rilievo che la lesione del diritto alla riservatezza, portato dei mezzi ai diffusione di massa, legittima l’interesse al ricorso a strumenti di tutela oggettiva fondati sul controllo delle modalita’ e delle tecniche di acquisizione della notizia (in tal senso: Cass. n. 5658 cit., in motivazione).
Il passaggio si ha con la L. 31 dicembre 1996, n. 675, contenente la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, adottata in attuazione alla direttiva dell’Unione Europea 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento e del Consiglio d’Europa che lascia venire in considerazione la materia del trattamento dei dati personali.
Nella lettura riservata al tema dalla piu’ attenta dottrina, con l’affermarsi delle nuove tecnologie della societa’ dell’informazione a venire in rilievo e’ infatti la raccolta organizzata dei dati personali.
L’interesse alla riservatezza diviene cosi’ esercizio di un potere di controllo sulla circolazione delle informazioni personali, nella prospettiva propria dell’autodeterminazione informativa, intesa a costruire la sfera privata della persona.
7.5. Con il codice della privacy contenuto nel Testo Unico emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) – di riordino della materia, tenendo conto anche di quanto disposto dalla direttiva CE 2002/58 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche -, la finalita’ diviene quella di garantire che la gestione di dati personali o sensibili da parte di privati o enti pubblici avvenga ne rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali della persona per un rapporto di chiara strumentalita’ della prima ai secondi.
Si afferma in tal modo una visione del diritto alla riservatezza che, connotata da dinamismo, meglio si declina come diritto alla protezione dei dati personali, destinato ad operare oltre la sfera della vita privata, con garanzia all’individuo dell’autodeterminazione decisionale e del controllo sulla circolazione dei dati, in una prospettiva che e’ quella del diritto alla protezione dell’identita’ personale nei diversi contesti di vita.
Su siffatta premessa, la prescrizione che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalita’, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, ad integrazione del diritto di “chiunque” ed “ogni persona” (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 1 e articolo 8 della cd. Carta di Nizza), nel definire una societa’ rispettosa dell’altro e della sua dignita’ in condizioni di uguaglianza, ricostruisce la dimensione sociale dell’individuo, evitando che la vita passata possa essere di ostacolo per quella presente (valutazioni espresse in: Cass. 04/01/2011, n. 186 poi riprese, nella operata ricostruzione di sistema, da Cass. 05/04/2012, n. 5525, vd. pp. 6 e 7 motivazione).
8. Il diritto all’oblio condivide del diritto alla riservatezza la comune matrice di diritto della personalita’ e, come il primo, si sviluppa in rapporto all’esercizio del diritto di cronaca, dettato a servizio dell’interesse pubblico all’informazione, per un giudizio di bilanciamento in cui gli interessi coinvolti, di rilevanza costituzionale e convenzionale (articolo 21 Cost.; articolo 2 Cost.; articolo 8 Cedu; articoli 7 e 8 della cd. Carta di Nizza), trovano composizione, di volta in volta, in relazione al singolo caso concreto, con prevalenza ora dell’uno ora dell’altro (in siffatta prospettiva, da ultimo: Cass. SU 22/07/2019 n. 19681; Cass. 20/03/2018 n. 6919), in una visione cui non sono estranei lo sviluppo tecnologico raggiunto e la capacita’ delle nuove tecniche di veicolazione adottate per la diffusione della notizia (Cass. 27/03/2020, n. 7559, par. 5.3.1.).
Nei contenuti il diritto all’oblio si distingue dal diritto alla riservatezza rientrando tra i suoi presupposti sostanziali il fattore tempo diacronicamente letto (Cass. 09/04/1998 n. 3679, con esplicita prima affermazione sul punto, individuava il diritto all’oblio nel “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”).
Il diritto all’oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non e’ volto a precludere la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti, gia’ legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati nella rilevanza del tempo trascorso.
Al venir meno dell’attualita’ della notizia e dell’utilita’ sociale della prima pubblicazione, si accompagna il vincente rilievo che lo scorrere del tempo modifica la personalita’ dell’individuo e la ripubblicazione di una notizia gia’ divulgata in un lontano passato puo’ avvalorare una immagine della persona diversa da quella al momento esistente, con lesione della identita’ personale e della reputazione che alla nuova immagine si accompagna.
Il diritto ad essere dimenticati (right to be forgotten) per i menzionati contenuti consiste, pertanto, nel diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non piu’ attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione, a distanza di tempo, di una notizia relativa a fatti commessi in passato o a vicende nelle quali si e’ rimasti in qualche modo coinvolti.
Come rilevato da attenta dottrina, accade cosi’ che il fatto, completamente acquisito dalla collettivita’, dopo aver perduto la connotazione pubblica, nell’intervenuto decorso del tempo, con il trascolorare dell’interesse alla sua conoscenza diventa privato e, la’ dove riproposto, apre lo spazio ai riconoscimento del diritto all’oblio.
Del diritto all’oblio vengono in tal modo in considerazione plurimi contenuti che, per un autonomo percorso di composizione, richiamano quelli del diritto alla riservatezza, alla reputazione e all’identita’ personale, nell’ulteriore distinzione che, a differenza di quest’ultimo, il diritto all’oblio non trova soddisfazione nell’attualizzazione della notizia del passato rispettosa dell’attuale identita’ dell’individuo, altrimenti falsata dalla mera riproposizione della prima, quanto nel porre nel dimenticatoio situazioni che, rese pubbliche nel passato, ove riproposte al pubblico deformerebbero i caratteri dell’individuo (i primi contenuti appartengono al patrimonio valutativo della sentenza, a Sezioni Unite, del 22/07/2019 n. 19681, nel compendiato principio di diritto ivi espresso, in una fattispecie in cui l’esercizio del diritto di cronaca restava declinato come prodotto editoriale frutto di rielaborazione storica; in precedenza, essi si rinvengono in Cass. 26/06/2013 n. 16111, in una fattispecie in cui una vecchia notizia, che aveva esaurito il proprio portato informativo per risultare sostanzialmente veritiera, si riattualizzava in quanto direttamente correlata ad una nuova; entrambi i profili sono in Cass. n. 3679 del 1998 cit., in motivazione, par. 3).
Ecco che, come dalla dottrina rilevato, il diritto all’oblio e’ “la naturale conseguenza della corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca” e se non va diffuso in origine il fatto la cui divulgazione, lesiva, non risponde ad un reale interesse pubblico, allo stesso modo non deve essere riproposta o mantenuta, a distanza di tempo dalla prima pubblicazione, una vecchia notizia che, sia pure in origine lecitamente divulgata, non sia piu’ rispondente ad una attuale esigenza informativa.
9. Del “diritto ad essere dimenticati” e’ possibile cogliere un ulteriore profilo dinamico, connesso all’affermarsi delle tecnologie digitali e dei network globali.
In siffatto ambito ad un sempre piu’ facile accesso alle informazioni o dati – capaci quale esito stabile di una rappresentazione pubblica dell’individuo di definirne l’identita’ personale – si correla il riconoscimento del loro controllo.
I dati presenti nella sconfinata agora’ internettiana restano governabili attraverso un fascio di poteri tipizzati tra i quali, oltre alla trasformazione, rettificazione, aggiornamento ed integrazione, rientrano pure la cancellazione e il blocco.
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che ha abrogato la precedente legge sulla privacy, L. n. 675 del 1996, ha introdotto gli articoli 11 e 7, con contenuti che gia’ appartenevano all’articolo 12, lettera b) e articolo 14, lettera a) della direttiva 95/46 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, adottata con lo specifico scopo di armonizzare le norme in materia di protezione dei dati personali per garantire un “flusso libero” (free flow of data) dei dati e promuovere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
Sono i termini che segnano il fondamento positivo del diritto all’oblio all’interno della disciplina del trattamento dei dati personali per scopi giornalistici (articolo 136 Decreto Legislativo cit.), di cui si stabilisce la non legittimita’ ove la conservazione dei dati avvenga “in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati” (articolo 11, comma 1, lettera e) Decreto Legislativo cit.), la’,dove il principio di finalita’ integra un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali (Cass. 05/04/2012 n. 5525, p. 11 motivazione).
A tale previsione e’ correlato il diritto dell’interessato di conoscere, in ogni momento, chi possiede i suoi dati personali e come li adopera e di opporsi al loro trattamento “ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta”, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7, comma 3, lettera a) e b) e comma 4, lettera a)) la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione (l’impostazione, a definizione del diritto all’oblio, e’ nelle premesse dei casi scrutinati da: Cass. 05/04/2012 cit.; Cass. 24/06/2016, n. 13161; ed espressamente, sul punto, tra le molteplici assunte, il Garante Privacy con la decisione del 7 luglio 2005, doc. web n. 1148642, che rinviene nel cit. Decreto Legislativo n. 196, articolo 11, comma 1, lettera e), il fondamento normativo del diritto all’oblio).
9.1. Il riferimento al diritto all’oblio e’ divenuto espresso, come rilevato da questa Corte di legittimita’ (Cass. 05/11/2018, n. 28084), con il Regolamento (UE) n. 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Generai Data Protection Recitilation), noto come GDPR.
Emanato il 27 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, di abrogazione della direttiva 95/46/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119 del 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 – con applicazione diretta negli Stati membri dal 25 maggio 2018, alle cui disposizioni la normativa nazionale e’ stata adeguata con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (G.U. Serie Generale n. 205 del 04.09.2018) in vigore dal 19/09/2018 – il GDPR all’articolo 17, nel primo paragrafo, lettera f), introduce un espresso riferimento al diritto all’oblio, chiarito nel suo portato dal 65C Considerando la’ dove esso e’ menzionato, tra parentesi, in una disposizione dedicata alla “cancellazione” dei dati personali.
Si tratta, come e’ stato detto, della rappresentazione della migliore tutela che resta esclusa, in quel contesto, in applicazione del criterio del bilanciamento la’ dove il diritto all’oblio venga in comparazione, tra le altre ipotesi tratteggiate dalla norma, con il trattamento dei dati dovuto all’esercizio del diritto alla liberta’ di espressione e di informazione e da motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientirica o storica (articolo 17 comma 1 tett. a) e d).
9.2. In siffatta accezione del diritto all’oblio, il fattore tempo destinato a rilevare non e’ piu’ riferito al periodo che intercorre tra la pubblicazione dell’informazione e la sua ripubblicazione bensi’ a quello di permanenza della notizia nello spazio virtuale della rete Internet, nel calzante e descrittivo rilievo secondo il quale, nel rapporto tra memoria sociale e diritto del singolo; quest’ultimo e’ destinato a perdere l’originaria natura elitaria e ad acquistare carattere collettivo, atteso il suo riconoscimento alla generalita’ degli utenti della rete.
10. Negli indicati premessi termini, si inserisce la valutazione della fattispecie in esame in cui l’amministratore unico di un’agenzia di rappresentanza di dispositivi medicali, in rapporto con presidi ospedalieri e cliniche private, che aveva patteggiato la pena su di una imputazione per frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato, lamenta che, digitando il proprio nome e cognome sul motore di ricerca “Google”, ma anche su altri, appare come primo link “(OMISSIS)” e che “cliccandovi” sopra si accede alla testata giornalistica “(OMISSIS)” il primo quotidiano online per l’Abruzzo” che riporta un articolo titolato “Truffa ASL di Teramo per fornitura di protesi, patteggia 8 mesi”.
Nel dedotto carattere nel tempo risalente della notizia di cronaca – relativa a vicenda conclusa con il patteggiamento il 23 aprile 2015,
e quindi quasi due anni prima l’assunta iniziativa giudiziaria la cui permanente ed indistinta disponibilita’ da parte degli utenti del web avrebbe violato la sua reputazione ed i principi che regolano il trattamento dei dati personali, il ricorrente, che chiede di essere “dimenticato”, ottiene dal tribunale adito Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152, la cancellazione della notizia di cronaca.
10.1. Il ricorso per la cassazione dell’indicata decisione pone, in modo specifico, all’attenzione ai questa Corte di legittimita’ il tema, non nuovo, del trattamento da riservarsi alla notizia di cronaca – ed ai dati personali della persona che si trovi ad esserne protagonista che, oggetto di una prima pubblicazione ed eventualmente trasmigrata nell’archivio on-line della testata giornalistica, resti accessibile nel web di tempo per l’intervenuta indicizzazione dei relativi contenuti dai motori di ricerca.
10.2. Per gli indicati estremi, puo’ ancora discorrersi di un diritto all’oblio che matura pero’ in un contesto diverso ed affinato rispetto alla piu’ classica ed in cui cio’ che si paventa, e realizza, e’ la stretta della persona in una eterna memoria collettiva, per una identita’ che si ripropone, ne tempo, sempre uguale a se stessa.
Il trattamento dei dati personali non e’ qui affidato ad una nuova pubblicazione della notizia, per un prodotto editoriale diverso ed originale rispetto al primigenio, espressione del diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.), ma si attua attraverso la riproposizione o conservazione in rete della originaria notizia che resta sine die accessibile attraverso l’indicizzazione tramite i motori di ricerca.
10.3. La descritta fattispecie si dipana lungo un primo segmento, rispetto al quale si ripropone il tema del bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, quest’ultimo declinato anche come trattamento della notizia per finalita’ storico-archivistica, e, ancora, per un ulteriore momento in cui entra in gioco il motore di ricerca che nella sua operativita’ in Internet, amplifica, negli effetti, pure la memoria dell’archivio on-line del quotidiano in formato digitale.
11. Esclusa dal perimetro di confronto la sentenza delle SU di questa Corte di cassazione del 22 luglio 2019, n. 19861 – per essersi i Giudici dell’Alto Consesso espressi in un caso di trattamento per riattualizzazione di una notizia di cronaca frutto di nuova opera editoriale – rispetto alla descritta fattispecie sono due le questioni all’esame dell’interprete.
11.1. Quanto alla prima, si tratta di stabilire se l’archiviazione delle notizie per finalita’ storica sia una modalita’ di trattamento compatibile con l’iniziale raccolta a scopi giornalistici e se l’attivita’ di raccolta cosi’ compiuta risponda ad un interesse pubblico.
La risposta e’ nel Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 11 e 99, la’ dove e’ previsto che l’archiviazione delle notizie per finalita’ storica e’ un trattamento compatibile con quello iniziale a scopo giornalistico e che esso puo’ essere svolto “anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati” e, arcora, nell’articolo 4 del medesimo testo normativo che, al comma 4, lettera a), riconosce della finalita’ storica un’accezione ampia, destinata a ricomprendere con quella di studio, indagine e ricerca anche quella di “documentazione di figure, fatti e circostanze del passato”.
L’attivita’ di conservazione delle raccolte delle edizioni dei giornali pubblicate risponde ad un pubblico interesse tanto da assumere un duplice rilievo costituzionale: a) in quanto strumentale alla ricerca storica ed espressione del correlato diritto (articolo 33 Cost.); b) in quanto espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero (articoli 21 e 33 Cost.).
L’archivio di cronaca giornalistica o, piu’ propriamente, l’attivita’ di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale accomuna – senza ricorso a criteri diretti a segnalare a maggiore o minore rilevanza storica dei fatti e quindi senza rielaborazione critica – tutti gli accadimenti; ad esso deve riconoscersi copertura costituzionale sia in quanto strumentalmente connesso all’attivita’ di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perche’ comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (articoli 33 e 21 Cost.).
Puo’ quindi aversi un giudizio di bilanciamento del dato archiviato, nell’autonomo rilievo assunto – e condiviso con la raccolta giornalistica di cui fa parte – in rapporto al diritto all’oblio per un percorso destinato a spingersi, a soddisfazione di quest’ultimo, fino alla rettifica-integrazione del dato la’ dove l’informazione giornalistica originaria non sia rispondente a verita’.
Per siffatto bilanciamento la persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verita’ di quest’ultima, non potra’ ottenerne la cancellazione dall’archivio di un giornale on-line invocando il diritto ad essere dimenticata e tanto nell’assolta finalita’ documentaristica dell’archivio inteso, nei suoi contenuti, quale declinazione del diritto all’informazione.
La creazione di una memoria collettiva calibrata sugli accadimenti di cronaca e con finalita’ storico-sociale non puo’ dirsi snaturata dal carattere digitale del mezzo sicche’, come da taluno espresso con una immagine acutamente evocativa del concetto, alla eliminazione della notizia dall’archivio on-line deve riconoscersi a stessa forza che avrebbe l’atto di strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito nell’archivio cartaceo.
11.2. Quanto alla seconda delle questioni prospettate dalla fattispecie in esame, si tratta poi di individuare il rimedio, mettendo sotto lente la specificita’ della prima in cui ad offendere il protagonista della notizia non e’ neppure la sua mera permanenza in rete, ma le modalita’ secondo le quali cio’ avviene.
Il diritto all’oblio viene quindi in rilievo rispetto alla lesione risentita dal protagonista dell’informazione dall’accesso generalizzato ed indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia che – presente nella pagina di un giornale in formato digitale ed inserita in un archivio giornalistico on-line – riemerge, in seguito alla digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell’interessato, per l’intervenuta sua indicizzazione, operazione con cui il gestore di un motore di ricerca include nel proprio data-base i contenuti di un sito web che viene in tal modo acquisito e tradotto all’interno del primo.
Il fenomeno dell'”appiattimento” delle informazioni presenti in Internet – inteso come insieme di archivi non organizzati e strutturati, isolati ed incapaci di attribuire peso e contestualizzazione alle notizie -, su cui in un passato, non lontano, si esprimeva autorevolmente questa Corte di Cassazione per poi riconoscere all’individuo, leso nei diritto all’oblio, il potere di ottenere dal giudice, direttamente rispetto all’archivio on-fine di un quotidiano on-fine, anche la cancellazione della notizia che lo vedeva, nella sua permanente memoria, nolente protagonista (Cass. 05/04/2012, n. 5525, in motivazione), non descrive la struttura dell’archivio on-fine di una testata giornalistica digitale.
All’interno dell’archivio digitale, come in quello cartaceo, di una testata giornalistica, infatti, le notizie sono organizzate cronologicamente e con indicazione, per ciascuna, del proprio autore, restando, come tali, ricomprese in contesti non anonimi e contestualizzati.
11.3. Un siffatto esito interpretativo ben puo’ essere condiviso, oltre che per l’autonoma dignita’ riconosciuta ad una memoria storica collettiva integrata dai fatti di cronaca di rilievo storico-sociale, anche quando declinata in formato digitale, pure in ragione di quanto, negli anni piu’ recenti, si e’ venuto ad affermare dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea sui rapporti tra motori di ricerca – protagonisti del contesto digitale e della diffusione dell’informazione in siffatto ambito -, loro operativita’ e diritto all’oblio, inteso come imperitura esposizione delle informazioni relative al singolo agli utenti di Internet.
Esigenze di unicita’ ed organicita’ di sistema consentono di raccordare gli esiti di fonti e giurisprudenza comunitaria a quelli interni, il tutto a ricomposizione di un quadro che meglio consente di comprendere, nella loro acquisita complessita’, le ragioni di un sistema in cui l’informazione si smaterializza, prende altre forme di accesso alla conoscibilita’ attraverso l’operare di nuove soggettivita’, e il diritto all’oblio, ricostruito all’interno di una normativa Europea nettamente improntata sul trattamento dei dati personali, e gia’ di ispirazione di leggi e testi unici nazionali, acquisisce nuove declinazioni.
11.3.1. Viene innanzitutto in considerazione la nota, ed ampiamente dibattuta, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciata nella causa C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc. G. Agenda Espanola de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzalez), il 13 maggio 2014, sugli obblighi dei gestori di motori di ricerca per la tutela de dati personali delle persone che non desiderano l’indicizzazione e pubblicazione in modo indefinito di alcune informazioni.
Con essa i giudici di Lussemburgo hanno individuato nel gestore di un motore di ricerca o Internet Service Provider (ISP) il “responsabile” del trattamento dei dati personali nell’ambito delle sue responsabilita’, competenze e possibilita’ (punti 38 e 83 della sentenza 13 maggio 2014 cit.) e come tale chiamato, quindi, rispetto all’attivita’ sua propria di indicizzazione dei risultati, e non di pubblicazione dei contenuti, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati.
Nel porre in comparazione il trattamento dei dati (articolo 12, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera a) direttiva 95/46/CE) che il gestore di un motore di ricerca realizza attraverso l’opera di raccolta, registrazione ed organizzazione dei primi nei programmi di indicizzazione messi a disposizione dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati – sicche’ qualsiasi utente, quando effettua una ricerca digitando il nome di una persona fisica ottiene una visione complessiva e strutturata delle informazioni a questa relative su Internet – con i diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della “Carta dei diritti fondamentali dell’UE” cd. Carta di Nizza, i giudici sovranazionali hanno stabilito che il gestore del motore di ricerca e’ obbligato, su richiesta, a sopprimere i link verso pagine web, anche pubblicate da terzi, con informazioni indesiderate.
Un trattamento inizialmente lecito di dati esatti puo’ divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva qualora tali dati non si pongano piu’ in rapporto alle finalita’ per le quali sono stati raccolti o trattati: tanto e’ destinato a valere nel caso in cui i dati appaiano inadeguati, non siano o non siano piu’ pertinenti, oppure siano eccessivi rispetto alle finalita’ suddette e al tempo trascorso (sentenza 13 maggio 2014, punto 93).
11.3.2. Conclusioni ribadite dalla Corte di Giustizia, Grande Camera, nella causa C-136/17 (GC, AF, BH e ED, Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) (Francia) Google Inc.), con la sentenza del 24 settembre 2019 (punti 37 e 43), in cui figura l’ulteriore precisazione che la’ dove una richiesta di deindicizzazione relativa ad un link verso pagine web riguardanti “condanne penali”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46, comporta per il gestore la sistemazione dell’elenco dei risultati in modo tale che l’immagine globale dell’interessato che ne risulta per l’utente di Internet, rifletta del primo la situazione giudiziaria “attuale”.
Non sfugge alla Corte di Giustizia – e non potrebbe essere altrimenti in applicazione delle direttiva 95/46/CE e quindi del successivo Regolamento 2016/679, vigente in ambito nazionale dal 25 maggio 2018 ed invocabile nella fattispecie in esame al fine di saggiare la correttezza della sentenza qui impugnata nel governo ivi operato dei principi in applicazione – nel ragionamento sviluppato, il ricorso al criterio del bilanciamento dei diritti in valutazione: diritto della persona e diritto all’informazione.
Tanto vale nel rilievo che “il diritto alla protezione dei dati personali non e’ un diritto assoluto, ma deve, come sottolinea il considerando 4 di detto regolamento (2016/679), essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalita’” e tanto nella premessa che “l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679 oramai preveda espressamente che e’ escluso il diritto dell’interessato alla cancellazione allorche’ il trattamento e’ necessario all’esercizio del diritto relativo, in particolare, alla liberta’ di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta (punto 57 della sentenza, 24 settembre 2019 cit.).
11.3.3. Nel giudizio di comparazione tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto alla liberta’ di espressione, garantiti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 11 della “Carta dei diritti fondamentali dell’UE”, l’equilibrio si apprezza raggiunto dalla Corte Europea con lo stabilire che:
a) il gestore del motore di ricerca e’ obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate provvedendo ad eliminare il link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla persona il cui nome sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e “cio’ eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per se’ lecita” (punto 3 del dispositivo della sentenza 13 maggio 2014 cit.)
b) il gestore del motore di ricerca e’ obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate, attualizzando la notizia relativa a vicenda giudiziaria penale dell’interessato facendo figurare per primi i link verso pagine web contenenti informazioni attuali sulla situazione dell’interessato (punto 3 del dispositivo della sentenza del 24 settembre 2019 cit.).
La fattispecie in esame, per i contenuti che la connotano, resta piu’ propriamente inquadrabile nell’ipotesi sub a), non venendo per essa in rilievo alcuno l’esigenza di attualizzazione della notizia di cronaca per integrazione del fatto riportato con gli ulteriori esiti giudiziari, secondo principi per i quali, invece, piu’ puntualmente si connota e si lascia apprezzare il precedente di questa Corte di legittimita’ integrato dalla sentenza n. 5525 del 2012, che, in modo solo generico, viene richiamato dal Tribunale di Pescara a sostenere l’assunta decisione.
12. Dalle indicate conclusioni emergono pure i seguenti principi:
“Il diritto all’oblio e’ il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non piu’ attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione – a distanza di un importante intervallo temporale destinato ad integrare il diritto ed al cui decorso si accompagni una diversa identita’ della persona – o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato, che nella sua versione dinamica consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto, al controllo del trattamento dei dati personali ad opera di terzi responsabili”;
“In materia di diritto all’oblio la’ dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi – appartenente al passato e che egli voglia tenere per se’ a tutela della sua identita’ e riservatezza – e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalita’ storico-sociale e documentaristica, e puo’ trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore”.
13. Il Tribunale di Pescara, che con l’impugnata sentenza ha disposto la cancellazione della notizia giornalistica, ha mancato di fare applicazione degli indicati principi, e segnatamente:
a) in via preliminare, non ha accertato se l’intervallo di tempo intercorso, pari ad un anno ed otto mesi, circa, tra il patteggiamento di (OMISSIS), concluso il (OMISSIS), oggetto di notizia giornalistica, e l’iniziativa giudiziaria assunta dalla parte per ricorso depositato in primo grado il 9 gennaio 2017, integrasse, o meno, il fattore tempo, presupposto del diritto all’oblio;
b) in via ulteriore, all’esito dell’eventuale positivo accertamento sub a), non ha provveduto ad giudizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, a previsione costituzionale e convenzionale, omettendo di verificare rispetto alla notizia giornalistica dal titolo “Truffa ASL di Teramo per la fornitura di protesi, patteggia 8 mesi”, edita sul quotidiano on-line “(OMISSIS)” e di nuovo resa o mantenuta visibile sul web ad una consultazione dei motori di ricerca all’epoca di introduzione del giudizio, la ricorrenza del diritto all’oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione ed archiviazione;
c) in quest’ultima prospettiva non ha accertato i profili di applicabilita’ della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti quale rimedio sufficiente e, in correlazione a cio’, i profili di eventuale responsabilita’ dell’editore in proposito.
14. In adesione ai sopra indicati principi e per lo svolgimento degli accertamenti menzionati, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata ed il giudizio rinviato dinanzi al Tribunale di Pescara, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese della fase di legittimita’.
Si dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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