Il diritto alla provvigione del mediatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25942.

È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l’attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell’altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale “normale” assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell’attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l’incarico

Ordinanza|24 settembre 2021| n. 25942. Il diritto alla provvigione del mediatore

Data udienza 29 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Stipula preliminare di locazione immobiliare – Compenso provvigionale – Procacciatore di affari – Mediazione atipica – Natura – Compenso preteso solo nei confronti di chi ha conferito l’incarico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4561-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 11263/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 5/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Il diritto alla provvigione del mediatore

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), ha rigettato la domanda con la quale la (OMISSIS) s.a.s. aveva chiesto la condanna della stessa al pagamento del compenso provvigionale, accordato dal giudice di pace nella somma di Euro. 1.450,00 oltre iva e interessi moratori, in relazione alla stipulazione del contratto preliminare di locazione immobiliare intervenuto tra l’appellante e la promittente locatrice (OMISSIS).
Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la (OMISSIS) aveva conferito l’incarico alla societa’ appellata di reperire il conduttore interessato alla locazione di un immobile e che invece la (OMISSIS) non aveva conferito alla stessa alcun incarico, ha ritenuto che, a fronte del mandato conferito dalla (OMISSIS) alla societa’ di mediazione, che e’ incompatibile con la mediazione tipica, il rapporto tra l’attrice e l’appellante doveva essere qualificato come una mediazione atipica con la conseguenza che il corrispettivo dell’opera svolta poteva essere preteso solo nei confronti di chi aveva conferito l’incarico.
Peraltro, ha aggiunto il tribunale, l’appellante non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso posto che “il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta dalla (OMISSIS) e’… barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe”.
La (OMISSIS) s.a.s., con ricorso notificato il 3/2/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1754 c.c., e degli articoli 113 e 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il conferimento dell’incarico da parte della (OMISSIS) fosse incompatibile con la mediazione tipica e che, dunque, il compenso poteva essere richiesto solo a chi aveva conferito l’incarico, senza, tuttavia, considerare che pure il mediatore tipico puo’ agire, mettendo in relazione due o piu’ soggetti per la conclusione di un affare, in quanto incaricato da una o piu’ parti, soprattutto se si tratta, come l’attrice, di un mediatore regolarmente iscritto al relativo albo che ha esercitato, come e’ rimasto incontestato tanto dalla locatrice, quanto dal potenziale conduttore, quale soggetto imparziale tra le parti che ha messo in contatto.
2. Il motivo e’ infondato ma la motivazione dev’essere corretta. E’, infatti, configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l’attivita’ di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell’altro contraente. Se e’ vero che, di norma, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, e’ anche vero che tale “normale” assetto del rapporto puo’ essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attivita’ utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilita’, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell’attivita’ svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l’incarico (Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007): come, in effetti, e’ accaduto nel caso di specie. Il tribunale, infatti, con apprezzamento in fatto che la ricorrente non ha censurato per omesso esame di uno o piu’ fatti decisivi, ha accertato che la (OMISSIS) non ha assunto alcun impegno in ordine al pagamento del compenso posto che “il modulo contenente la proposta condizionata sottoscritta dalla (OMISSIS) e’… barrato e non compilato nella parte prestampata che lo contemplerebbe”, ed ha, quindi, correttamente escluso che la (OMISSIS) potesse agire nei suoi confronti per il pagamento del compenso maturato per l’attivita’ di mediazione svolta su incarico dell’altra parte.
3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attivita’ difensiva della parte intimata.
5. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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