Il diploma di massofisioterapista

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 12 novembre 2019, n. 7769.

La massima estrapolata:

Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403 non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Sentenza 12 novembre 2019, n. 7769

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2019, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania “Lu. Va.” – Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
An. Ro., rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 5261/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di An. Ro.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ca. Fr., per delega di Ca. Pa., e Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso al T.A.R. per la Campania, An. Ro. ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 56534 del 6 aprile 2017 di diniego di ammissione al corso di laurea triennale in Fisioterapia attraverso la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista.
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt.: 97 Cost., 3 della L. n. 241 del 1990, 4 della L. n. 42 del 1999, 6, comma 3, 2 del D.lgs. n. 502 del 1992; censurava inoltre il predetto provvedimento per eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, di motivazione e dello sviamento.
In particolare, la Romano, avendo conseguito nel 2007 il diploma di massofisioterapista ai sensi della L. n. 403/1971, sosteneva che con l’art. 1 del D.M. Salute n. 840300 del 27 luglio 2000 era stata stabilita l’equipollenza tra detto diploma e il diploma universitario di fisioterapista; sosteneva inoltre di avere diritto all’iscrizione ad anni successivi al primo nel Corso di Laurea in Fisioterapia senza dover sostenere la relativa prova di ammissione.
2 – Con la sentenza n. 5261 del 2018, il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio (Cons. St.,Sez. VI, n. 3218 del 2011).
3 – In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello.
A tal fine l’appellata richiama il Decreto n. 166285 del 19 novembre 2018, con cui l’Università ha così disposto: “Vista la sentenza 5261/2018, con cui il TAR Campania Sezione Quarta, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di rigetto salvo gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo; Ritenuto, pertanto, di dare piena esecuzione alla sopracitata sentenza n. 5261/2018 emessa dal TAR Campania (Quarta Sezione)…DECRETA Per i motivi indicati in premessa è disposta, in esecuzione della sentenza 5261/2018 emessa dal TAR Campania Sezione Quarta, l’ammissione definitiva ed in soprannumero della sig.ra An. Ro., nata a Napoli il 24.12.1962, già immatricolata con riserva per l’a.a. 2016/17, al corso di Laurea in Fisioterapia di questo Ateneo, sede Napoli”.
Secondo l’appellata, l’Ateneo avrebbe deciso di iscrivere la ricorrente senza riservarsi la possibilità di impugnare la sentenza, mostrando piena acquiescenza alla pronuncia stessa.
4 – Il Decreto con il quale la ricorrente è stata “definitivamente” iscritta al corso di laurea non costituisce acquiescenza alla sentenza impugnata, bensì la dovuta esecuzione della stessa, che per legge è immediatamente esecutiva, tanto è vero che, come noto, in relazione alle sentenze del T.A.R. può essere promossa azione di esecuzione anche prima del loro passaggio in giudicato.
In generale, non vi è acquiescenza nel caso di esecuzione di sentenza dotata del requisito della esecutività, poiché in tal caso l’esecuzione è avvenuta in adempimento di un obbligo giuridico, e non spontaneamente.
La giurisprudenza ha precisato che l’esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione soccombente non comporta acquiescenza, salvo che emerga una volontà chiara ed univoca di accettare l’assetto di interessi che la Sentenza ha creato (cfr. Cons. St., sez. V, n. 3030 del 2017).
4.1 – Nel caso di specie, tale inequivoca volontà non emerge, né l’amministrazione ha posto in essere atti incompatibili con la volontà di impugnazione.
Gli elementi valorizzati dall’appellata – quali: a) il fatto che il decreto sia di poco seguente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2018; b) l’utilizzo della locuzione “ammissione definitiva” – non provano in alcun modo la volontà dell’amministrazione di accettare l’esito del giudizio di primo grado.
Invero, l’utilizzo del termine “definitiva” in riferimento alla disposta iscrizione ben si può giustificare con il fatto che la ricorrente risultava già “iscritta con riserva” in forza dell’ordinanza cautelare del T.A.R., dovendosi inoltre tenere conto che lo stesso decreto citato esplicita in modo non equivoco che l’iscrizione definitiva è provvedimento “in esecuzione della sentenza 5261/2018 emessa dal TAR Campania”.
4.2 – E’ altresì palese che l’iscrizione al terzo anno dell’appellata non è dipesa da una autonoma valutazione dell’Ateneo, dal momento che l’Ateneo ha deliberato che il percorso di studi dell’appellata “equivalesse” agli esami dei primi due anni in conformità ai principi espressi dal T.A.R., ovvero “nel rispetto del contenuto ordinatorio prescrittivo della presente decisione”, come specificato dalla sentenza impugnata.
Alla luce di tali considerazioni, anche il fatto che il decreto sia di poco successivo alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2018 – che, come di seguito spiegato, ha risolto in senso deteriore per la ricorrente la questione giuridica sottesa al ricorso – non pare poter rivestire una particolare valenza al fine di potere desumere la supposta volontà di prestare acquiescenza alla sentenza.
5 – Nel merito, l’appello proposto dal Ministero è fondato.
Come anticipato, il contrasto giurisprudenziale che interessava la materia è stato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (n. 16 del 2018), alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 638 del 2019) ed alla quale questo Collegio aderisce.
5.1 – In particolare, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che “il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403 non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale”.
Deve ulteriormente precisarsi che, la tesi perorata dall’appellata – che in sostanza comporta l’iscrizione ad una facoltà universitaria di chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista – si risolve in una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta.
5.2 – Contrariamente alla prospettazione della ricorrente, deve ulteriormente precisarsi che il candidato in possesso di un titolo legittimante l’accesso alla formazione universitaria (nel caso di specie il diploma quinquennale di ragioniere e perito commerciale conseguito dell’appellata presso l’I.T.C. “Antonio Serra” di Napoli) può iscriversi ai corsi ad accesso programmato solo previo il necessario superamento della prova di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Sul punto, la già citata Plenaria ha infatti chiarito che “L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 l. 2 agosto 1999 n. 264”, posto che il requisito del previo superamento della prova di ammissione non può “essere escluso sulla base di una osservazione angusta, limitata unicamente ai requisiti posseduti dal candidato partecipante, ponendo in disparte la plurifunzionalità dell’istituto selettivo”.
5.3 – Gli atti impugnati con il ricorso di primo grado sono conformi ai principi di diritto innanzi ricordati e qui condivisi, sicché l’appello deve trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso.
6 – Il contrasto giurisprudenziale precedente all’intervento dell’Adunanza Plenaria giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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