Il difetto di riproposizione nel ricorso per revocazione di ogni domanda rescissoria

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 10 ottobre 2019, n. 6905.

La massima estrapolata:

Il difetto di riproposizione nel ricorso per revocazione di ogni domanda rescissoria (né per sommi capi, né per relatio) rende quest’ultimo inammissibile.

Sentenza 10 ottobre 2019, n. 6905

Data udienza 20 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione numero di registro generale 1773 del 2019, proposto da
Co. di La. So. e La. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante Ca. Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Mi. Pe., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Bi. It. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Or., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di (omissis), Stazione unica appaltante (omissis), non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 812/2019, resa tra le parti.
Visto il ricorso per revocazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bi. It. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 20 giugno 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Mi. Pe. e Ma. Or.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La stazione appaltante unica costituita tra alcuni comuni laziali, tra cui il Comune di (omissis), indiceva una procedura aperta a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 95, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di refezione nelle scuole di (omissis) per il periodo 1° ottobre 2017 – 31 maggio 2022, che aggiudicava al raggruppamento temporaneo di imprese tra Co. di La. So. e La. Soc. Coop., mandataria, e Ca. Soc. Coop. a r.l., mandante.
Bi. It. s.r.l., seconda classificata, impugnava gli atti di gara con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, che, nella resistenza del Comune di (omissis) e dell’aggiudicataria, accoglieva il ricorso con sentenza n. 340/2018, disponendo l’aggiudicazione in favore di Bi., con condanna delle due parti resistenti alla refusione delle spese di lite.
Il predetto raggruppamento temporaneo interponeva appello.
Con decisione n. 812/2019 questa Sezione del Consiglio di Stato respingeva il gravame, condannando l’appellante alle spese di giudizio in favore dell’appellata Bi., costituitasi in resistenza.
In conseguenza, la stazione appaltante aggiudicava la gara a Bi., con inizio del servizio fissato al 4 marzo 2019.
Con l’odierno ricorso Co. di La. So. e La., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, ha agito per la revocazione della predetta sentenza della Sezione n. 812/2019 e per l’accoglimento dell’appello a suo tempo da lei proposto, deducendo, con un unico motivo di gravame, contrarietà per errore di fatto, errata percezione della disciplina di gara e della dichiarazione del concorrente, sussistenza del vizio revocatorio ex artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4 Cod. proc. civ..
Bi., costituitasi in resistenza, ha spiegato eccezioni pregiudiziali e ha domandato la reiezione del ricorso, illustrandone l’infondatezza.
Entrambe le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle rispettive tesi difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 giugno 2019.

DIRITTO

1. E’ fondata l’eccezione sollevata da Bi. It. s.r.l. di inammissibilità del ricorso per revocazione in trattazione per difetto di proposizione della domanda rescissoria.
La Co. di La. So. e La. Soc. Coop. ha infatti avanzato in ricorso solo la domanda rescindente, mentre per quanto concerne il c.d. giudizio rescissorio si è limitata a formulare esclusivamente la richiesta di accoglimento dell’appello a suo tempo da lei proposto, senza riferirne in alcun modo i contenuti.
Trova pertanto applicazione la consolidata giurisprudenza secondo cui il difetto di riproposizione, nel ricorso per revocazione, di ogni domanda rescissoria (né per sommi capi, né per relatio) rende quest’ultimo inammissibile, in conformità all’insegnamento reso al riguardo da Cass., 14 novembre 2006, n. 24203 secondo cui “il ricorso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati. Siffatto ricorso, invero, non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria” (C.G.A.R.S., 6 marzo 2008, n. 143).
Si è più di recente osservato (Cons. Stato, IV, 14 luglio 2017, n. 3467; 21 aprile 2017, n. 1869) che, per risalente quanto condivisa giurisprudenza civile e amministrativa, il giudizio per la revocazione (Cass., S.U., 12 novembre 1997, n. 11148; Cons. Stato, IV, 15 settembre 2015, n. 4294) prevede una fase rescindente e una fase rescissoria che hanno incidenza su una precedente sentenza e va deciso con un atto ana. Non è quindi possibile configurare un differente provvedimento per la conclusione del processo, per cui la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva; né quest’ultimo potrebbe rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui derivò la sentenza gravata, attesa l’autonomia tra le rispettive istanze (Cass., I, 3 maggio 2000, n. 5513).
Sicchè l’eventuale accoglimento della domanda di revocazione, in difetto della domanda rescissoria, non sarebbe idoneo ad arrecare alcun vantaggio alla parte ricorrente, poiché “il giudice non potrebbe adottare una pronuncia capace di farle conseguire il cosiddetto bene della vita perseguito” (così, Cons. Stato, IV, n. 3467 e 1869 del 2017, cit.).
In definitiva, come chiarito dalle due pronunzie appena citate, la giurisprudenza civile (Cass., III, n. 24203/2006, cit.) e quella amministrativa (Cons. Stato, V, 29 maggio 2006, n. 3242):
– concordano nel ritenere inammissibile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria;
– impongono che i motivi d’impugnazione debbano essere formulati, nel testo del ricorso per revocazione di una sentenza amministrativa, in modo rigoroso, non limitandosi alla mera richiesta di revocazione (iudicium rescindens), ma formulando specifiche richieste in ordine alla decisione di merito della controversia (iudicium rescissorium).
– evidenziano la necessità di una intellegibile indicazione (C.G.A.R.S., n. 143/2008, cit.: “è inammissibile il ricorso per revocazione in difetto di riproposizione di ogni domanda rescissoria, né per sommi capi, né per comprensibile relatio.”).
Per tutte tali ragioni, non può trovare favorevole considerazione la difesa svolta dalla ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito, tendente a dimostrare che le due fasi in parola, nella fattispecie, verrebbero a coincidere: tenuto conto della netta distinzione tra le due fasi del giudizio e dell’autonomia tra l’istanza rescindente e quella rescissoria rimarcate dalla giurisprudenza negli stretti termini dianzi riportati, il Collegio deve decisamente escludere che nel giudizio in esame vi sia spazio per l’operatività di un automatismo quale quello così evocato.
2. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida nella misura pari a Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore

 

 

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