Il difetto assoluto di motivazione

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 10 luglio 2019, n. 4862.

La massima estrapolata:

Costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 5, Cost..

Sentenza 10 luglio 2019, n. 4862

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9660 del 2018, proposto da
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fa. Po., con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Gi. Mo. in Roma, via (…);
contro
Pa. Li., rappresentato e difeso dagli avvocati Au. Zi., Va. Zi., con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Fi. La. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima n. 1453/2018, resa tra le parti, con cui era accolto il ricorso per l’annullamento del d.d. n. 845 del 7 dicembre 2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7 dicembre 2017), avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 -Reg. (UE) n. 1305/2013 – DDG n. 7516/2016 – Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3 – 4.1.4) – annualità 2016 Approvazione graduatoria definitiva” e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B) nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto; del d.d. n. 886 del 18 dicembre 2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19 dicembre 2017) di rettifica di quello precedente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pa. Li.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Ug. Mi. su delega di Fa. Po. e Fi. La. su delega dell’Avvocato Va. Zi. e di Au. Zi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La Ragione Calabria, in particolare il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, indiceva un bando per l’ammissione alle domande di sostegno economico volto ad incentivare l’ingresso all’agricoltura di imprenditori agricoli e professionalizzanti. Il sig. Li. decideva quindi di partecipare al bando. Tuttavia, questi veniva escluso nella graduatoria definitiva poiché, l’Amministrazione rilevava come la domanda di partecipazione non era adeguatamente corredata da una idonea “documentazione fotografica ex ante del fabbricato oggetto di ristrutturazione”, tal che l’Amministrazione non era nelle condizioni di quantificare in modo effettivo i costi degli interventi finanziabili.
Il sig. Li., quindi, adiva il Tribunale Amministrativo per la Calabria, impugnando in quella sede il d.d. 845 de 7 dicembre 2017 (Reg. Gen. N. 13907 del 7 dicembre 2017) ed i relativi allegati, in particolare l’allegato B, nella parte in cui si escludeva dall’ammissione al beneficio richiesto ed il d.d. n. 886 del 18 dicembre 2017 (Reg. Gen. N. 14641 del 19 dicembre 2017) di rettifica di quello precedente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, adducendo che tali provvedimenti erano viziati da: 1) illegittimità dell’esclusione per violazione di legge in contrasto con la lex specialis, e segnatamente con il punto 14.3, n. 8; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; omessa e/o carente istruttoria, nella parte in cui, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, risulta presente nella documentazione anche quella relativa alla rappresentazione fotografica ex ante per come richiesto dal bando di gara; e 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. 241/90 e dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 relativo all’obbligo del soccorso istruttorio;
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso rilevando che “il ricorrente avesse dato prova di aver prodotto la dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dei fondi” rendendo illegittima quindi la declaratoria di inammissibilità della domanda e che, “cosi come denunciato dal terzo motivo di ricorso, la scheda di valutazione dell’istanza del ricorrente risulta sottoscritta da uno solo dei componenti della commissione, la quale in assenza di elementi di segno diverso, deve ritenersi quale collegio perfetto”.
La Regione Calabria proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, deducendo l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e, in via subordinata, un vizio di ultrapetizione. A dire dell’appellante, infatti, la sentenza del giudice di prime cure avrebbe considerato sussistenti i requisiti inerenti il possesso dei terreni, nonostante l’esclusione fosse motivata da un elemento completamente diverso, ossia l’assenza di documentazione fotografica del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Ancora, la sentenza di primo grado sarebbe viziata da ultrapetizione, avendo questa statuito in merito ad un “terzo motivo di ricorso”, tuttavia inesistente nel ricorso presentato dal sig. Li., il quale lamentava esclusivamente l’illegittimità dell’esclusione per mancanza della documentazione fotografica e sull’asserito mancato ricorso al “soccorso istruttorio” da parte dell’Amministrazione Regionale. L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 209/2019.
L’appellato, con memoria difensiva, insiste per la conferma della sentenza di primo grado, lamentando che i vizi sollevati dall’appellante siano riconducibili ad un mero errore materiale e, comunque, l’accoglimento circa il secondo motivo di ricorso, sarebbe assorbente rispetto al vizio lamentato dalla Regione Calabria.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13 giugno 2019.
II – Ritiene, la Sezione, che l’appello sia fondato.
La sentenza di primo grado, infatti, nell’accogliere il ricorso, ha motivato su aspetti palesemente difformi e non sovrapponibili a quelli ritualmente dedotti dalle parti, senza tra l’altro, esprimersi circa il vizio lamentato dal ricorrente, inerente l’assenza, ipotizzata dall’amministrazione, di “documentazione fotografica ex ante”, che ha causato l’esclusione del Sig. Li. dalla graduatoria finale.
La sentenza del Tribunale di prime cure, appare quindi affetta da radicale nullità, poiché incentrata su una una motivazione meramente apparente, estrinsecatasi in argomentazioni apodittiche, disancorate del tutto dalla fattispecie concreta, ma soprattutto priva di riferimenti puntuali all’oggetto della contesa e alle censure proposte dl ricorrente, tali da poter evincere la ratio decidendi posta alla base del convincimento del giudice e idonea ad un controllo di legittimità da parte del Giudice d’appello.
La parte appellata, dal canto suo, ha riproposto in questo grado, come era suo onere, i motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale.
Ma tale circostanza non è idonea a sanare la nullità della sentenza di primo grado.
Ai sensi dell’art. 105 del codice sul processo amministrativo, pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza, e il giudizio deve essere rimesso al primo giudice.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio espresso dall’Adunanza Plenaria, con decisione 30 luglio 2018, n. 10, secondo cui “costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost.”
Nella presente vicenda, la motivazione è, nella sostanza, del tutto inesistente, poiché fa riferimento ad un tema decisorio del tutto estraneo i motivi effettivamente proposti dalla parte ricorrente e alle contrapposte difese dell’amministrazione resistente.
Tale circostanza pone in evidenza la lesione del diritto di difesa delle parti, poiché, in primo grado, è mancato, in radice, lo svolgimento di un giudizio riferito all’oggetto del giudizio.
Va infine evidenziato che, pur non avendo l’odierno appellante richiesto una rimessione al Tribunale di primo grado, ex art. 105 c. p. a., deve trovare applicazione il principio affermato dalla richiamata Adunanza plenaria, secondo cui: “la disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d’appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l’onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado”.
Alla luce di quanto fin qui esposto, questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da nullità : pertanto, ai sensi dell’art. 105 del Codice del Processo Amministrativo, si rimette la causa al Giudice di prime cure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Regione Calabria lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

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