Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22140.

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata

Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22140

Data udienza 16 settembre 2020

Tag/parola chiave: Spese processuali – Difensore antistatario – Richiesta distrazione delle spese – Assume la qualità di parte attiva o passiva nel giudizio di impugnazione se il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione – Gravame limitato all’adeguatezza della liquidazione delle spese – La legittimazione spetta alla parte rappresentata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34194-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il DECRETO n. 927/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositato l’8/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Roma, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione che (OMISSIS) ed altri avevano proposto a norma della L. n. 89 del 2001, articolo 5-ter, ed ha, per l’effetto, condannato il ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, della somma di Euro 2.400,00, oltre interessi legali e spese di lite, che ha liquidato in Euro 1.500,00, da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS) quale difensore antistatario.
L’avv. Cerio, con ricorso notificato in data 4/11/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto limitatamente alla liquidazione delle spese legali in esso contenuta.
Il ministero dell’economia e delle finanze e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 1 e 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha liquidato, a titolo di compensi professionali maturati sia nella fase monocratica sia nella fase di opposizione, la somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in suo favore quale difensore antistatario.
2.Cosi’ facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha tenuto conto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della controversia ed alle fasi trattate, i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 a norma dei quali, in effetti, tenuto conto dell’aumento per il numero di parti coinvolte ed alla riduzione per l’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile corrisponde alla somma di Euro 7.642,00.
3. Il ricorso e’ inammissibile. Come questa Corte ha gia’ chiarito, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese puo’ assumere la qualita’ di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicche’, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 11919 del 2015).
4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attivita’ difensiva da parte del ministero resistente.
5. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *