Il denaro può essere rivendicato nei confronti del depositario fallito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2022| n. 193.

Il denaro può essere rivendicato nei confronti del depositario fallito.

Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell’art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest’ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell’art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l’attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute (“idem corpus”), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.

Ordinanza|5 gennaio 2022| n. 193. Il denaro può essere rivendicato nei confronti del depositario fallito

Data udienza 17 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Amministrazione straordinaria – Azione di rivendica ex art. 103 l. fall. – Esperibilità rispetto a cose fungibili – Fatti idonei a determinarne l’individuazione e ad impedirne la confusione nel patrimonio del fallito – Applicabilità del principio anche al denaro – Legittimazione del comproprietario di contestare l’inclusione dei beni nella massa attiva della procedura e di chiederne la restituzione per la porzione di sua spettanza – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CENICCOLA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 6336/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il 20/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Il denaro può essere rivendicato nei confronti del depositario fallito

RILEVATO

Che:
1. (OMISSIS) s.p.a. (d’ora in avanti evocata in breve come (OMISSIS)) affidava a (OMISSIS) s.p.a. (d’ora in avanti evocata in breve come (OMISSIS)), con due contratti (a cui aderivano, conferendo all’uopo specifico mandato a (OMISSIS), diverse (OMISSIS) e (OMISSIS)) stipulati in data 13 luglio 2011, l’incarico di gestire i servizi relativi alle attivita’ di prelievo, trasbordo, scorta trasporto, custodia, contazione, trattamento e consegna valori.
2. A seguito dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di (OMISSIS), (OMISSIS), qualificandosi come proprietaria, chiedeva al giudice delegato – fra l’altro e per quanto qui di interesse – la restituzione dell’ammontare delle giacenze di moneta metallica prelevate dalle sue filiali e allocate presso il caveau di (OMISSIS), per il complessivo importo di Euro 930.327,90, o, in subordine, la restituzione delle monete per pari importo ovvero, in via ulteriormente subordinata, l’ammissione del credito al passivo in sede privilegiata.
Il giudice dichiarava inaccoglibile la domanda “per l’avvenuta confusione delle materialita’, circostanza che non permette l’attribuzione della titolarita’ del denaro contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di (OMISSIS)”, e, di conseguenza, ammetteva il credito dell’istante al passivo per Euro 930.327,90, al netto del credito della procedura pari a Euro 21.900.

 

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3. Avverso questo provvedimento proponeva opposizione (OMISSIS) chiedendo che fosse disposta la restituzione delle monete consegnate e giacenti presso il caveau di (OMISSIS), per il complessivo importo di Euro 930.327,90, o, in subordine, in ipotesi di avvenuta confusione delle materialita’ con il patrimonio di (OMISSIS), l’ammissione al passivo del medesimo importo in prededuzione ovvero, in ulteriore subordine, in chirografo.
Il Tribunale di Treviso riteneva che il contratto intervenuto fra le parti, a prescindere dalla sua qualificazione come contratto di appalto comprensivo delle diverse operazioni da compiersi oppure quale deposito regolare di cose fungibili per ciascuna delle attivita’ previste, non fosse comunque idoneo all’acquisto della proprieta’ delle monete affidate, poiche’ la loro consegna era avvenuta senza trasferimento di tale diritto, che era rimasto in capo alla mandante in qualunque fase dei servizi resi.
La conservazione del contante alla rinfusa, che era stato trattato nella sua materialita’ quale oggetto dell’attivita’ d’impresa di (OMISSIS) s.p.a. e non come bene fungibile ed era stato conservato separatamente in ben determinati depositi senza mai entrare in confusione con il patrimonio della compagine poi dichiarata insolvente, aveva determinato – a giudizio del collegio dell’opposizione – una commistione tra i denari appartenenti ai diversi clienti, con la formazione di un nuovo bene di proprieta’ comune, frutto dell’aggregazione di singoli beni e soggetto alla disciplina prevista dall’articolo 939 c.c., comma 1, secondo periodo.

 

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Ciascuno dei clienti, a seguito del formarsi di una comunione indivisa avente a oggetto quanto rinvenuto in tutte le sale conta, aveva percio’ diritto a ottenere la restituzione di quanto affidato in proporzione con quanto rimasto.
In forza di questi argomenti il tribunale accoglieva la domanda di rivendica per Euro 273.074,36 – “nei limiti della quota proporzionalmente spettante al richiedente su quanto rinvenuto”, tenuto conto del rapporto fra quanto affidato e il totale di quanto avrebbe dovuto essere custodito da (OMISSIS) s.p.a. per tutti i clienti alla data di avvio della procedura -, disponendo l’ammissione allo stato passivo, in chirografo, per il credito residuo di Euro 657.253,54.
4. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria al fine di far valere quattro motivi di impugnazione, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS).
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

 

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CONSIDERATO

Che:
5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1178, 1378 c.c., articolo 1465 c.c., comma 3 e articolo 1277 c.c., “per aver (il Tribunale: n.d.r.) ritenuto sussistente il requisito di rivendicabilita’ in relazione a una somma di denaro”, nonche’ la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 93, 103, 52 e 111, “per aver qualificato come diritto di proprieta’ costituente titolo per rivendica il diritto alla ricezione di una somma di denaro, costituente obbligazione generica e fungibile, quale l’obbligazione avente oggetto una somma di denaro determinata nel suo ammontare numerico”.
In tesi di parte ricorrente il giudice di merito avrebbe erroneamente ammesso una domanda di rivendica senza avvedersi che una simile richiesta non poteva essere rivolta rispetto a cose fungibili non piu’ individuabili ed era ammissibile solo con riguardo a diritti reali su beni, mobili e immobili, individuati per specie, mentre per le cose di genere era configurabile soltanto un diritto di credito per il tantundem.
L’azione di rivendica sarebbe, infatti, connaturale al diritto di proprieta’ ed avrebbe per presupposto il fatto che il titolare del diritto sia privato del possesso della cosa, mentre su una somma di denaro non sarebbe configurabile una controversia sulla proprieta’ o sul possesso.
6. Il motivo non e’ fondato.

 

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6.1 In merito all’esperibilita’ dell’azione di rivendica L. Fall., ex articolo 103, rispetto a cose fungibili esiste un orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si vedano in proposito Cass. 352/1999, Cass. 12718/2001, Cass. 10206/2005, Cass. 9623/2010, Cass. 30894/2017, Cass. 1891/2018) che, facendo richiamo a due pronunce non recenti (Cass. 1200/1984 e Cass. 4262/1990), ritiene inammissibile la domanda di rivendica L. Fall., ex articolo 103, perche’ una simile richiesta presuppone la proprieta’ della cosa rivendicata, mentre per le cose fungibili non si avrebbe trasferimento della disponibilita’ materiale del bene senza trasferimento della proprieta’; nel contempo non sarebbe neppure possibile alcuna specifica individuazione dell’oggetto della domanda di recupero, poiche’ la naturale consistenza dei beni fungibili consentirebbe una loro indicazione solo per genere e, di conseguenza, la configurabilita’ soltanto di un diritto di credito.
Questo approdo e’ stato pero’ superato, criticamente, dal diverso opinamento di altre decisioni (cfr. Cass. 10031/1997, Cass. 4943/1999 e Cass. 7878/2006) che hanno invece ritenuto la domanda di rivendica ammissibile anche rispetto a beni fungibili, perche’ il passaggio di proprieta’ in favore di chi riceve gli stessi non e’ conseguenza indefettibile della consegna e dipende della facolta’ di servirsene.
A questo secondo filone interpretativo – per il vero mai motivatamente contrastato dalle decisioni che, anche in epoca successiva, hanno ritenuto di aderire, acriticamente, al primo orientamento – questa Corte ritiene di dover dare continuita’.
6.2 L’equivoco di fondo in cui cade la tesi che propugna l’impossibilita’ di rivendicare beni fungibili sta nel ritenere che una simile domanda sia funzionale alla restituzione dei medesimi beni consegnati e gia’ appartenenti al depositante, cosa che sarebbe incompatibile con la peculiare natura del bene.
E tale impossibilita’ di distinzione del bene fungibile determinerebbe il suo passaggio nella proprieta’ di chi lo riceve, con obbligo di restituzione dell’equivalente.

 

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In questa prospettiva la rivendica, dovendo essere funzionale “alla restituzione proprio di quei pezzi monetari originariamente consegnati”, sarebbe inesperibile laddove non vi sia alcuna possibilita’ di ricevere le stesse, identiche monete consegnate in entrata e dovrebbe essere esercitata domandando non una somma di denaro indicata per il suo importo numerico, ma precisando la pezzatura e fornendo ogni indicazione utile all’individuazione dei denari reclamati. L’assunto non trova pero’ conforto nel dato normativo dell’articolo 1782 c.c. – secondo cui “se il deposito ha per oggetto una quantita’ di denaro o di altre cose fungibili, con facolta’ per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta’…..” – che espressamente fa discendere l’acquisto della proprieta’ del denaro o delle cose fungibili dall’attribuzione al depositario della possibilita’ di servirsene. Dunque, come giustamente gia’ osservava Cass. 10031/1997, “il passaggio della proprieta’ dal depositante al depositarlo non costituisce una conseguenza indefettibile della fungibilita’ delle cose depositate, poiche’ tale effetto si realizza solo se al depositario e’ concessa (anche) la facolta’ di servirsi di tali beni nel proprio interesse: in tal caso il deposito viene ad assolvere anche una funzione di credito nell’interesse del depositarlo e questo spiega perche’ a tale contratto si applichino, in quanto compatibili, le norme sul mutuo (articolo 1782 c.c., comma 2).
E’ percio’ la conformazione concreta del titolo che regola la consegna del bene e non la natura fungibile dello stesso a determinare il passaggio di proprieta’ in capo al depositario.
Ove non sia pattuita la facolta’ d’uso (o non sia espressamente previsto dalla legge il passaggio della proprieta’, come avviene nel caso dell’articolo 1834 c.c.), il deposito del denaro o di altre cose fungibili non puo’ che avere natura regolare e il depositario, impossibilitato a servirsi della cosa depositata a mente dell’articolo 1770 c.c., comma 1, non ne diventa proprietario, in mancanza della condizione necessaria perche’ l’acquisto avvenga.
La natura fungibile del bene non e’ di ostacolo poi alla restituzione, che deve avvenire – secondo l’articolo 1766 c.c. – “in natura”, dizione che va intesa nel senso che il depositario non e’ tenuto a restituire proprio le stesse cose (idem corpus) ma cose dello stesso genere, qualita’ e quantita’.
Cio’ in quanto le precipue caratteristiche della fungibilita’ rendono irrilevante riferire la proprieta’ individuale a cose determinate, dato che nel novero dei beni fungibili – che pondere, numero, mensura consistunt e si caratterizzano per poter essere sostituiti indifferentemente con altri di identica quantita’ e genere – non vi e’ un interesse ad averne proprio uno in particolare.

 

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Ed e’ proprio la mancanza di un qualsiasi tornaconto a ricevere in restituzione proprio l’identico bene di genere consegnato che fa si’ che allo scopo di descrivere – come previsto dalla L. Fall., articolo 93, comma 3, n. 2 – la res rivendicata nella sua specifica e precisa individualita’ sia sufficiente che la rivendica del bene fungibile rimasto nella proprieta’ dell’istante indichi il genere, la qualita’ e la consistenza delle cose consegnate a titolo di deposito regolare, non passate in proprieta’ del depositario e delle quali questi e’ tenuto alla restituzione “in natura”.
6.3 Il decreto impugnato accompagna “l’inquadramento della domanda”, in termini di inidoneita’ dello stesso all’acquisto della proprieta’ dei beni consegnati, all’esame, immediatamente successivo, della questione relativa “alla pretesa confusione che renderebbe impossibile la restituzione delle materialita’”.
Lo sviluppo del processo argomentativo evidenzia chiaramente come, secondo il collegio di merito, ne’ il titolo che reggeva la consegna delle monete, ne’ il modo con cui le stesse erano state prese in consegna e conservate consentissero di ritenere che la proprieta’ dei denari fosse passata in capo al depositario (o, se si preferisce, come la mancanza della facolta’ di disporre delle monete non fosse stata poi superata e vanificata dalle modalita’ con cui le stesse erano state conservate, che erano state tali da impedire il passaggio di proprieta’ mantenendola in capo al depositante).
Questo secondo corno del ragionamento non puo’ che essere vagliato tenendo presente – e fermo, stante l’insindacabilita’ del giudizio in questa sede di legittimita’ – l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale; accertamento secondo cui la conservazione della proprieta’ dei beni prevista dal titolo trovava giustificazione nella mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario, in ragione della custodia dell’ammasso dei valori dei clienti all’interno di “ben determinati depositi”, dove “non sono mai entrati in confusione col patrimonio di (OMISSIS)”, e con l’accentramento finale in un unico caveau (venendosi cosi’ a formare quello che antica dottrina avrebbe definito come un “mucchio determinato”).
Siffatte modalita’ di conservazione delle monete consentivano la rivendica.
La rivendica delle cose di genere e’ infatti senz’altro possibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4813/2011), ove, in assenza di un titolo comportante il trasferimento della loro proprieta’, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne l’individuazione e ad impedirne la confusione nel patrimonio del fallito: si viene cosi’ a creare un’entita’ di riferimento materialmente riconoscibile e percio’ separabile dalla massa indistinta dei beni del medesimo genere secondo le modalita’ riconosciute dal nostro ordinamento.

 

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“Ne’ v’e’ ragione, per questo proposito, per trattare differentemente dalle altre (cose di genere) la “cosa” danaro” (Cass. 28097/2018).
Allo stesso modo non puo’ reputarsi di ostacolo alla rivendica il fatto che le cose, pur mantenendo la netta separazione dai beni del depositario, siano state fisicamente mescolate insieme ad altre dello stesso genere appartenenti a differenti soggetti e non siano piu’ riconoscibili nell’ambito del mucchio, distinto, in cui le stesse sono state raccolte.
Questa particolare forma di custodia non compromette l’individuazione, ma comporta semplicemente che la stessa venga predicata rispetto al raggruppamento isolato di beni in cui sono confluite le cose del depositante, mescolandosi con beni omogenei di altri ma mantenendo una propria singolarita’ d’insieme ben distinta dalla generalita’ dei beni della stessa natura.
Lo spostamento dell’individuazione dalle cose di genere appartenenti al depositante al gruppo isolato e distinto di beni omogenei in cui le stesse sono confluite implica soltanto che la restituzione sia assoggettata alle regole proprie di questo raggruppamento (come si dira’ da qui a breve trattando della disciplina prevista dall’articolo 939 c.c.).
7. Il secondo mezzo assume la violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., per avere la decisione impugnata pronunciato oltre i limiti della domanda formulata dall’opponente: il Tribunale, a dispetto dell’implicito accertamento dell’inesistenza della res rivendicata all’interno del patrimonio della procedura, avrebbe operato, in violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato, un arbitrario ed unilaterale adattamento proporzionale del credito fatto valere a una domanda di rivendica che poteva essere accolta soltanto per l’intero o per la parte rinvenuta, ma non in percentuale, tanto meno per una percentuale stabilita dallo stesso giudice dell’opposizione.
Il collegio di merito, nell’assumersi il compito di quantificare il denaro trovato nei caveaux e dell’ammontare delle somme che li’ avrebbero dovuto essere custodite, avrebbe svolto incombenze che non gli competevano, tenendo conto peraltro di dati parziali e non decisivi, e nel contempo non avrebbe considerato un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’assenza di monete metalliche nel caveau di (OMISSIS).

 

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8. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
8.1 Si e’ gia’ detto come sia sufficiente che la domanda di rivendica di un bene fungibile di proprieta’ dell’istante indichi il genere, la qualita’ e la quantita’ delle cose pretese, non necessitando invece di alcuna indicazione di tratti specificamente identificativi dei beni gia’ consegnati, dato che la restituzione non deve avvenire tramite la riconsegna dei medesimi.
Ne discende che la rivendica di denaro non puo’ che essere formulata in termini sostanziali di pretesa pecuniaria, seppur a titolo di richiesta di restituzione di somme rimaste in proprieta’ del richiedente piuttosto che di partecipazione al concorso in ragione di un’obbligazione pecuniaria esistente in capo al fallito.
Nessun vizio di ultrapetizione puo’ percio’ essere ravvisato nel provvedimento impugnato in questa sede, con cui il Tribunale, a fronte della richiesta di restituzione di denaro per Euro 930.327,90, ha accolto parzialmente la domanda di rivendica disponendo la restituzione di una quantita’ di denaro corrispondente a Euro 273.074,36.
8.2 La domanda di rivendicazione presentata ai sensi della L. Fall., articolo 103, e’ volta, in linea generale, non a riconoscere il diritto dell’istante alla partecipazione al concorso (come accade invece per l’insinuazione del creditore del fallito, il quale vuole una corretta individuazione del suo diritto di credito e una soddisfazione dello stesso nel rispetto della par condicio creditorum), ma intende sollecitare una corretta individuazione del diritto di proprieta’ su beni che, in quanto appartenenti al ricorrente, al momento di avvio della procedura concorsuale erano soltanto nella disponibilita’ materiale del fallito ma non facevano parte del suo patrimonio e dunque non devono essere ricompresi nell’attivo concorsuale.
Nel caso di specie il tribunale ha accertato l’esistenza di un nuovo bene di proprieta’ comune formato dall’aggregazione dei singoli beni, ha ritenuto che non fosse applicabile il disposto dell’articolo 939 c.c., comma 1, primo periodo e, di conseguenza, ha concluso, a mente del successivo periodo della norma, che “la proprieta’ della massa rinvenuta diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno” (pag. 16).
Cio’ posto, risulta accertato che la procedura di amministrazione straordinaria abbia di fatto acquisito al proprio attivo i denari rinvenuti nei caveaux, dato che ha “provveduto all’immediato blocco di qualsiasi restituzione di somme, subordinando tale restituzione alla domanda di ammissione al passivo da formularsi nei modi e nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 53 e L. Fall., articolo 103” (pag. 14).
In questo modo (OMISSIS), rifiutando la restituzione, ha negato il diritto di proprieta’ dei rivendicanti e, in coerenza con un simile contegno, ha sviluppato difese che nella sostanza individuavano nella procedura l’unico proprietario dei denari.

 

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A fronte di una simile situazione deve essere riconosciuta al soggetto che assuma in sede concorsuale di essere comproprietario dei denari rinvenuti, come sopra accertato, la medesima tutela che l’ordinamento attribuisce in via generale al comproprietario, il quale ha diritto tanto di esercitare l’azione di rivendicazione nei confronti di chi assuma di essere proprietario esclusivo del medesimo bene, quanto di domandare lo scioglimento della comunione ex articolo 1111 c.c..
Le due tutele convergono in sede fallimentare nella domanda di rivendica di cui alla L. Fall., articolo 103, con la quale – anche ora, benche’ l’attuale testo della norma non faccia piu’ riferimento, oltre che alla rivendicazione, anche alla separazione, come avveniva invece prima della riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 – il comproprietario e’ abilitato a contestare l’inclusione del bene nella massa attiva della procedura e chiederne la restituzione per la porzione di sua spettanza.
Il giudice delegato alla procedura, nel momento in cui ordina la restituzione del bene divisibile per quanto di spettanza, accoglie entrambe le pretese e dispone, in via implicita e correlata al riconoscimento del diritto di comproprieta’, lo scioglimento della comunione e l’assegnazione del bene acquisito all’attivo in misura pari alla quota il cui l’istante e’ titolare.
E’ dunque ammissibile la domanda di rivendicazione del bene di proprieta’ comune di cui il rivendicante si assuma esclusivo proprietario in proporzione alla quota vantata; la determinazione della consistenza di tale quota costituisce poi una qualificazione della domanda, imprescindibile per il suo accoglimento, e non una sua alterazione.
8.3 Non e’ neppure possibile sostenere che il collegio dell’opposizione non abbia tenuto in adeguata considerazione, nel vagliare la domanda di restituzione di un ammontare di monete metalliche indicate per taglio e numero di pezzi, il fatto che presso il caveau di (OMISSIS) non erano presenti monete metalliche alla data di apertura della procedura concorsuale.

 

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La doglianza, infatti, non e’ accompagnata dall’indicazione del “come” e del “quando” un simile fatto storico fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U., 8053/2014); ne’ e’ convenientemente illustrata la decisivita’ del fatto di cui si denuncia l’omesso esame, ove si consideri che il Tribunale ha espressamente accertato (a pag. 14) che i valori rinvenuti erano stati da ultimo accentrati presso il caveau di (OMISSIS).
9. Con il terzo motivo il decreto impugnato e’ censurato per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c., “per aver interpretato il contratto come deposito regolare anche in mancanza di individuazione dei beni fungibili custoditi”, nonche’ per violazione e falsa applicazione degli articoli 1378, 1177, 1766 e 1782 c.c., “per avere il Giudice erroneamente applicato la disciplina del deposito regolare e della custodia di cose determinate rispetto a un contratto atipico con i caratteri dell’appalto di servizi” in cui l’obbligazione di custodia risultava accessoria e configurabile solo a seguito dell’individuazione dei beni fungibili oggetto del contratto.
Il tribunale, pur accertando che la fattispecie contrattuale era da ricondurre a un appalto di servizi, avrebbe contraddittoriamente attribuito valore predominante ed essenziale – a dire del ricorrente all’obbligazione di custodia e, di conseguenza, avrebbe ritenuto di applicare la disciplina del deposito regolare, trascurando di valutare adeguatamente la natura del bene oggetto del contratto.
Una corretta interpretazione del contratto avrebbe dovuto piuttosto valorizzare il suo vero elemento fondante, costituito dal servizio di lavorazione del contante (con trasformazione del denaro grezzo in denaro lavorato), rispetto al quale la custodia costituiva una prestazione meramente accessoria e comunque ipotizzabile in senso tecnico, ai sensi dell’articolo 1177 c.c., soltanto in quelle fasi di gestione in cui il denaro fosse stato individuato ex articolo 1378 c.c.; l’attivita’ di (OMISSIS) non poteva invece ricondursi alla funzione del mero depositario, tenuto conto in particolare che la stessa non era tenuta a restituire in natura a (OMISSIS) il denaro raccolto presso le singole banche aderenti al servizio.
Oltre a cio’, il decreto impugnato avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l’articolo 1782 c.c., in materia di deposito irregolare, poiche’, anche in caso di mancata previsione della facolta’ d’uso, la permanenza della proprieta’ in capo al depositante verrebbe comunque meno ogniqualvolta i beni possano essere confusi con altri dello stesso genere del depositario; nel caso di specie l’attivita’ di lavorazione del contante, come pure il potere di disposizione e consumazione esercitato sul medesimo da (OMISSIS), avrebbe prodotto l’effetto traslativo e il mutamento del diritto reale su una res in un diritto di credito, rimanendo cosi’ preclusa l’applicabilita’ dell’articolo 939 c.c., a un bene fungibile come il denaro e a un’attivita’ di trasformazione quale quella esercitata da (OMISSIS).
10. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
Dagli argomenti in precedenza illustrati discende che il passaggio di proprieta’ in capo al consegnatario del denaro dipende dalla natura del contratto, per come accertata e qualificata dal giudice di merito, e dal contenuto dell’accordo negoziale funzionale al perseguimento della volonta’ delle parti.
Nel caso di specie il giudice di merito, nel qualificare il contratto, non si e’ spinto fino a scegliere fra “contratto di appalto comprensivo di tutte le diverse operazioni richieste” e “deposito regolare di cose fungibili per ciascuna delle attivita’ richieste”, ma si e’ limitato a constatare che il negozio, comunque, “non era certamente idoneo all’acquisto della proprieta’ dei beni consegnati” (pag. 6).
Cio’ per due concorrenti ragioni, in quanto: 1) l’attivita’ di custodia costituiva il necessario presupposto per lo svolgimento di tutte le altre operazioni (di prelievo, trasporto, conta e trattamento di valori); 2) la consegna dei valori, stando alla volonta’ espressa dai contraenti, avveniva senza trasferimento della proprieta’ che “in qualunque fase dei servizi resi, rimaneva in capo alla Banca” (pag. 5), di modo che “l’affidatario non aveva titolo per acquistarne la proprieta’” (pag. 6).
Dunque, a giudizio del collegio dell’opposizione la circostanza che il denaro consegnato dai clienti non venisse “in rilievo come bene fungibile, bensi’ come oggetto dell’attivita’ di impresa di (OMISSIS)” e fosse “trattato nella sua materialita’ senza alcun riferimento al suo potere di acquisto”, tanto da essere custodito in ben determinati depositi e mai entrare in confusione con il patrimonio di (OMISSIS), caratterizzava “la fattispecie differenziandola da qualsiasi altro caso in cui il denaro entra nel patrimonio del soggetto fallito” (pag. 14).
Una simile attivita’ interpretativa non si presta a censure per violazione dei canoni ermeneutici.
E’ ben vero che il giudice di merito e’ chiamato a svolgere detta attivita’ senza attribuire all’elemento letterale un assoluto carattere prioritario, poiche’ il richiamo nell’articolo 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici contenuti all’interno del contratto (Cass. 16181/2017).
Pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’articolo 1363 c.c., che impone di desumere la volonta’ manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi altresi’ conto del loro comportamento successivo (Cass. 20294/2019).
L’attivita’ interpretativa svolta dal tribunale si e’ pero’ attenuta a questi criteri, dato che il collegio dell’opposizione ha valorizzato l’elemento letterale (dei contratti di servizi conclusi fra (OMISSIS) e (OMISSIS)) ritenendolo coerente con la comune intenzione delle parti, evincibile dal nucleo fondante della struttura negoziale, e con la condotta tenuta in seguito dalle stesse.
La chiarezza e l’univocita’ della volonta’ comune dei contraenti ravvisate da collegio di merito, tali da consentire di escludere ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, faceva si’ che l’operazione ermeneutica dovesse ritenersi utilmente compiuta senza che fosse necessario far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali (Cass. 19357/2013).
E’ poi inammissibile ogni argomento che propugni l’avvenuta materiale mescolanza del patrimonio di (OMISSIS) con quello dei suoi clienti sulla scorta di una diversa ricostruzione in fatto della vicenda in esame, dato che il giudice di merito, con accertamento insindacabile in questa sede, ha escluso, con nettezza e reiteratamente, una simile evenienza.
E’ poi inammissibile ogni argomento che trovi fondamento su una diversa ricostruzione in fatto della vicenda in esame e propugni l’avvenuta materiale mescolanza del patrimonio di (OMISSIS) con quello dei suoi clienti, dato che il giudice di merito, con accertamento insindacabile in questa sede, ha escluso, con nettezza e reiteratamente, una simile evenienza.
Risulta altrettanto inammissibile ogni profilo di critica volto a manifestare un disaccordo con l’interpretazione offerta dal Tribunale, posto che l’attivita’ ermeneutica e’ riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ solo per violazione dei canoni normativi in materia o per vizio di motivazione.
11. Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1378 e 1705 c.c., articoli 21 e 22 T.U.F. e articolo 91 T.U.B., “per avere il giudice erroneamente interpretato la disciplina speciale della separazione patrimoniale prescritta per gli intermediari finanziari facendone applicazione al caso di specie pur avendone affermato l’inapplicabilita’”, nonche’ l’omessa valutazione dei fatti decisivi, costituiti dall’assenza di individuazione del denaro presso le sale conta di (OMISSIS)” e dall’intervenuta sottrazione del denaro” presso le medesime.
In particolare, il tribunale, pur avendo riconosciuto che la normativa in tema di segregazione patrimoniale delle societa’ di intermediazione mobiliare e delle fiduciarie non e’ applicabile per analogia al caso di specie, avrebbe comunque individuato dei patrimoni autonomi e fatto ricorso all’articolo 939 c.c., sulla base di un assunto del tutto errato in fatto, non essendosi mai realizzata e/o mantenuta alcuna autonomia di patrimoni dei clienti rispetto al patrimonio di (OMISSIS).
Il provvedimento impugnato – assume la ricorrente – avrebbe fatto erronea applicazione dell’articolo 939 c.c., a una somma di denaro che, quale bene per antonomasia fungibile, non puo’ cadere in comunione ove si confonda con altro denaro appartenente a chi lo riceve, ne’ e’ passibile di rivendica ai sensi della L. Fall., articolo 103.
Nel contempo il tribunale avrebbe errato nel non ritenere applicabile il disposto dell’articolo 940 c.c., in quanto la trasformazione del denaro grezzo in moneta idonea a essere messa in circolazione, quale contante libero da falsi e logori, comportava l’acquisto da parte dell’artefice della res nova trasformata a titolo originario, con obbligo di risarcimento del danno per l’atto illecito con cui questi si era impadronito della cosa altrui.
12. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
12.1 A seguito della qualificazione della volonta’ contrattuale il giudice di merito ha acclarato che “la conservazione dei valori alla rinfusa ha certamente determinato una commistione tra i valori dei diversi clienti” (pag. 13); tuttavia “i valori rinvenuti erano custoditi in ben determinati depositi e, anche dopo l’apertura della procedura, non sono mai entrati in confusione con il patrimonio di (OMISSIS)” (pag. 15 del provvedimento impugnato).
La conservazione dei valori alla rinfusa ha percio’ interessato i valori dei diversi clienti, determinandone la materiale mescolanza; questa condizione, pero’, non ha mai coinvolto anche i beni appartenenti a (OMISSIS).
A seguito di questo duplice accertamento in fatto, insindacabile in questa sede di legittimita’, il tribunale ha correttamente applicato la disciplina in tema di commistione prevista dall’articolo 939 c.c., dato che la norma trova applicazione nel caso in cui vi sia stata mescolanza di beni appartenenti a piu’ persone “in guisa da formare un sol tutto” e, dunque, si sia creata un’aggregazione materiale di cose mobili confluite in unico raggruppamento all’interno del quale non sia possibile il loro discernimento, separabili senza notevole deterioramento.
“Sol tutto” che nel caso di specie era il risultato – stando all’accertamento compiuto dal giudice di merito – della conservazione alla rinfusa dei valori dei vari clienti all’interno dell’unico caveau in cui gli stessi erano stati accentrati.
12.2 La questione relativa alla riconduzione della fattispecie al disposto dell’articolo 940 c.c., non risulta, da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso, esser mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione.
Il che comporta l’inammissibilita’ di tale profilo di doglianza, posto che e’ principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, 8820/2007, 25546/2006), che trova applicazione anche in materia di opposizione allo stato passivo (Cass. 22006/2017), che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (nel caso di specie l’accertamento dell’avvenuta trasformazione della materia altrui in una cosa nuova per opera dell’uomo).
13. In conclusione, in forza dei motivi sopra illustrati, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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