Il delitto di violenza privata è reato istantaneo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1174.

Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l’offeso possa successivamente eliminarli. (Conf. Sez. 5, n. 10834 del 1988, Rv. 179650).

Sentenza|13 gennaio 2021| n. 1174

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – VIOLENZA PRIVATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRANCACCIO MATILDE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione nei confronti di (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Como il 5.7.2018, all’esito di rito abbreviato, in relazione ai reati di violenza privata e minacce ai danni di (OMISSIS) (un episodio legato ad un diverbio per ragioni di circolazione stradale), nonche’ di evasione dagli arresti domiciliari, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo degli altri due reati, uniti dal vincolo della continuazione.
Il giorno (OMISSIS) l’imputato avrebbe affrontato con la propria auto quella condotta dalla persona offesa, costretto a fermarsi contro la sua volonta’ dopo un sorpasso, gli avrebbe colpito l’auto con calci e pugni ed avrebbe indirizzato al suo riguardo frasi minacciose; il tutto commettendo anche, contemporaneamente, il reato di evasione dal regime degli arresti domiciliari al quale si trovava sottoposto.
2. Avverso la sentenza predetta ha proposto ricorso (OMISSIS), tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo tre motivi distinti.
2.1. Il primo argomento di censura ritiene violazione di legge in relazione alle disposizioni processuali che regolano l’assunzione della prova ed il rito abbreviato.
Il difensore lamenta la mancanza nel fascicolo procedimentale del video delle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune di (OMISSIS), in cui dovevano essere state registrate integralmente le immagini di quanto accaduto il giorno (OMISSIS), secondo quanto riportato nella comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri che avevano svolto le indagini.
Nel fascicolo, infatti, sono presenti solo alcuni fotogrammi estrapolati dal video nei quali non erano impresse ne’ la data ne’ l’ora dei fatti e dai quali non si evidenziava la condotta dinamica del ricorrente nel mentre compie quanto contestatogli come minaccia e violenza privata, e cioe’ scendere dall’autovettura propria e prendere a calci e pugni quella della persona offesa urlandogli la frase “te la faccio pagare”, giungendo sino al punto di aprire la portiera dell’auto della vittima per aggredirlo.
La Corte d’Appello ha ritenuto che ovvierebbe a tale mancanza la testimonianza di (OMISSIS), sicche’ i fotogrammi fornirebbero solo certezza su alcuni dati, quali l’identificazione del ricorrente e la targa della sua autovettura.
Ma tale constatazione non elimina il pregiudizio subito dalla difesa dal non aver potuto visionare l’intero video, pure indicato tra gli atti del procedimento, lascia incertezze sull’orario in cui sarebbero avvenuti i fatti e non offre riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione al delitto di violenza privata, poiche’ non vi sarebbe stata una reale costrizione della vittima a subire alcunche’, sia per la tipologia di condotta che per il ridottissimo tempo in cui essa e’ stata posta in essere; nonche’ avuto riguardo al reato di minacce, che il ricorrente ritiene non assistito dalla necessaria certezza della prova essendo rimaste prive di riscontri le dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.3. Il terzo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione al reato di evasione, di cui si nega la sussistenza.
Il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio ove si trovava sottoposto alla misura custodiale ogni giorno dal lunedi al sabato nello spazio orario dalle 10 alle 12 per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
I fatti sono avvenuti in circostanze di tempo e luogo compatibili con la sua uscita per tali ragioni ed egli stava facendo ritorno nel proprio domicilio sito in (OMISSIS), poco distante dal luogo teatro della vicenda, quando e’ stato coinvolto nel diverbio con (OMISSIS) alle ore 12.07, secondo la contestazione.
Dunque, mancherebbe l’oggettivita’ del reato, poiche’ il minimo ritardo, nel far rientro al proprio domicilio, dovuto all’incidente di percorso non costituisce violazione del regime di arresti domiciliari, mai violato in alcun modo in precedenza.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Dr. Maria Francesca Loy, con requisitoria scritta del 5.11.2020, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso perche’ formulato in fatto e manifestamente infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo di censura e’ manifestamente infondato.
La prova dei reati di violenza privata e minacce e’ stata fondata dai giudici di merito concordemente sulla testimonianza della persona offesa e, solo come ulteriore riscontro, sono stati utilizzati elementi di prova provenienti da fotogrammi di video relativi all’accaduto ed acquisiti agli atti, al fine di individuare definitivamente e confortare con ulteriore certezza la riconducibilita’ all’imputato delle condotte delittuose.
La Corte d’Appello, all’obiezione sulla mancata acquisizione dell’intero video e non solo di parte dei suoi fotogrammi, ha ritenuto del tutto condivisibilmente che ovvierebbe a tale mancanza la testimonianza di (OMISSIS), poiche’ detti fotogrammi fornirebbero solo certezza su alcuni dati, quali l’identificazione del ricorrente e la targa della sua autovettura, mentre sulla dinamica di quanto accaduto e’ sufficiente la testimonianza della persona offesa.
Del resto, non vi e’ dubbio che le dichiarazioni di quest’ultima possano essere da sole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ del ricorrente, previa verifica attenta della sua credibilita’ e dell’attendibilita’ del suo racconto, seguendo le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104).
E quanto alla valenza di eventuali elementi di riscontro, pur non necessari, ma che tuttavia possono essere utilmente valutati per la miglior prova del fatto contestato, deve essere ribadito che, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, ne’ assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312).
Nel caso di specie, gli elementi tratti dai fotogrammi correttamente sono stati utilizzati come ulteriori fattori di implementazione della piattaforma probatoria, pur se solo riferiti ad alcuni segmenti della narrazione della persona offesa e pur se autonomamente non costituivano prova completa dell’intera dinamica dei fatti ma comunque di una parte significativa e fondamentale di essi.
Inoltre, alcun intento calunniatorio e’ anche solo in astratto ipotizzabile, alla luce anche del fatto che la vittima dei reati neppure conosceva l’imputato e della circostanza che una simile intenzione neppure e’ stata adombrata nel ricorso.
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili sia per essere formulati sostanzialmente come ragioni di censura di merito ed in fatto e, in ogni caso, perche’ manifestamente infondati.
Non vi e’ dubbio che la ricostruzione della condotta dell’imputato, come effettuata dai giudici di primo e secondo grado, integri le fattispecie di reato di violenza privata e minaccia: scendere dall’autovettura propria e prendere a calci e pugni quella della persona offesa urlandogli la frase “te la faccio pagare”, giungendo sino al punto di aprire la portiera dell’auto della vittima per aggredirlo configura, infatti, senz’altro, le due ipotesi delittuose suddette, essendo innegabile dal contesto e dal tenore della frase profferita l’intento minaccioso e considerato che, d’altra parte, la violenza privata si struttura come reato istantaneo.
Deve essere ribadito, infatti, che il delitto di violenza privata e’ reato istantaneo e deve considerarsi consumato nel momento stesso della coartazione all’arresto, poiche’ e’ irrilevante che gli effetti dell’imposizione si siano protratti nel tempo e che la vittima possa successivamente eliminarli (Sez. 5, n. 10834 del 6/4/1988, Baldini, Rv. 179650).
La sussistenza del reato di evasione, infine, e’ stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello e la rivalutazione sul tempo di rientro al domicilio da parte dell’imputato – che rileverebbe in relazione all’autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio ove si trovava sottoposto alla misura custodiale ogni giorno dal lunedi al sabato nello spazio orario dalle 10 alle 12 per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita – non appartiene al perimetro del sindacato di legittimita’, essendo riservata, invece, al giudice di merito trattandosi di argomentazione tutta svolta in fatto non controvertibile sulla base di una mera ricostruzione alternativa della vicenda proposta dal ricorrente.
Del resto, anche il delitto di evasione configura un reato istantaneo, sebbene ad effetti permanenti (ex multis, Sez. 6, n. 27900 del 22/9/2020, Harfachi, Rv. 279676; Sez. 6, n. 25976 del 4/5/2010, Silvestri, Rv. 247819), che si consuma nel momento in cui si realizza l’allontanamento privo di ragioni giustificative o al di fuori dell’autorizzazione concessa.
Autorizzazione che, si rammenta, era riferita nel caso di specie alla necessita’ del ricorrente di attendere ai propri improcrastinabili bisogni di vita e non contempla certo l’antagonismo automobilistico sulla via del rientro al domicilio, sfociato in condotte peraltro aggressive e criminali, come accaduto per il ricorrente.
E l’allontanamento dal domicilio ove si e’ ristretti agli arresti domiciliari in orario e condizioni incompatibili con i termini dell’autorizzazione concessa configura il reato di evasione (tra le molte, cfr. Sez. 6, n. 35681 del 30/5/2019, Di Martino, Rv. 276694; Sez. 6, n. 3744 del 9/1/2013, Sina, Rv. 254289).
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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