Il delitto di minaccia grave è procedibile d’ufficio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2481.

Il delitto di minaccia grave è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ai sensi dell’art. 623-ter cod. pen., ove sia ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale aggravante ad effetto speciale.

Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2481

Data udienza 5 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Minaccia grave e molestie – Procedibilità d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale – Recidiva reiterata specifica – Irrilevanza dell’intervenuta remissione di querela – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GUARDIANO ALFREDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI PAOLA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio per il reato di cui all’articolo 612 per remissione di querela. Si rimette alla corte per la rideterminazione della pena. Conclude nel resto per l’inammissibilita’;
udito il difensore:
L’avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 11.3.2016, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di minaccia grave e di molestie, commessi in danno della moglie separata (OMISSIS), cosi’ riqualificata l’originaria imputazione ex articolo 99 c.p., comma 4, articolo 612 bis c.p..
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto nel caso in esame si impone, in ordine al ritenuto reato di minaccia grave ex articolo 612 c.p., comma 2, una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato. Rileva, al riguardo il ricorrente che, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, il Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36, articolo 1, ha reso procedibili a querela di parte anche i fatti di minaccia grave, ex articolo 612 c.p., comma 2, prima perseguibili d’ufficio, escludendo dalla perseguibilita’ a querela solo l’ipotesi di minaccia realizzata con le modalita’ previste dall’articolo 339 c.p..
Di conseguenza, non vertendosi in tale ultima ipotesi, la remissione di querela effettuata dalla (OMISSIS) in data 31.3.2017, accettata dal ricorrente in pari data, ha determinato l’effetto estintivo del delitto di cui si discute.
Il ricorrente, infine, eccepisce violazione di legge processuale anche con riferimento alla ritenuta inammissibilita’ dell’impugnazione dichiarata dalla corte di appello con riferimento al reato di molestie, in quanto l’atto di appello del 24.6.2016 investiva, in realta’, entrambe le fattispecie, sia in punto di fatto, che in punto di diritto.
3. Il ricorso non puo’ essere accolto per le seguenti ragioni.
4. Con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, il ricorrente omette di considerare il chiaro disposto dell’articolo 623 ter c.p., introdotto dal Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36, articolo 7, secondo cui “per i fatti perseguibili a querela preveduti dall’articolo 612, se la minaccia e’ grave, articolo 615, comma 2, articolo 617 ter, comma 1, articolo 617 sexies, comma 1, articolo 619, comma 1, e articolo 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale”.
Alla luce di tale previsione normativa, sono pertanto perseguibili d’ufficio e non a querela di parte i fatti di minaccia grave, ex articolo 612 c.p.p., comma 2, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, come nel caso in esame, posto che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, e’ stata ritenuta sussistente a carico dell’imputato, con specifica ed argomentata motivazione sul punto (cfr. p. 9), non contestata dal ricorrente, la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, pacificamente considerata dalla giurisprudenza di legittimita’ una circostanza aggravante a effetto speciale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 248502; Cass., Sez. U., n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664).
A sostegno di tale interpretazione, che appare conforme alla ratio legis di assicurare, nell’interesse della collettivita’, che vengano perseguiti delitti particolarmente odiosi, perche’ rivelatori di una spiccata pericolosita’ del reo, gia’ evidenziata dal riconoscimento della contestata recidiva, si colloca una recente decisione delle Sezioni Unite Penali di questa Suprema Corte di Cassazione del 24.9.2020 (Numero Registro Generale: 17795/2019; ricorrente: Pg in proc. Li Trenta).
Con tale decisione, infatti, e’ stata fornita risposta positiva al quesito sollevato dalla sezione remittente, se il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato dall’articolo 649-bis, c.p., ai fini della previsione di procedibilita’ di ufficio di taluni reati contro il patrimonio, riguardi anche la recidiva qualificata di cui l’articolo 99 medesimo codice, commi 2, 3 e 4.
Appare evidente, infatti, gia’ solo sulla base di un mero raffronto tra le due previsioni di legge, che non a caso sono state inserite nel corpo del codice penale dalla medesima fonte normativa, il Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36, come siano state ispirate dalla medesima finalita’: rendere perseguibili d’ufficio determinate fattispecie di reato perseguibili a querela quando ricorono circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Ne consegue l’inidoneita’ dell’intervenuta remissione di querela a determinare l’effetto estintivo del delitto di cui all’articolo 612 c.p., comma 2.
5. Inammissibile per genericita’ deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.
Sul punto la corte territoriale, nel rilevare la inammissibilita’ del motivo di impugnazione riguardante il reato di molestie per difetto di motivi specifici, si e’ uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificita’, a carico dell’impugnante, e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822; Cass., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811).
Del resto l’originaria mancanza di specificita’ degli originari motivi di impugnazione sul punto viene confermata a posteriori dalla genericita’ dei rilievi del ricorrente al riguardo, che si presentano, peraltro, anche come censure meramente fattuali.
6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Va, infine, disposta l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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