Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 6808
Massima estrapolata:
Il delitto di cui all’art. 612, cod. pen., infatti, ha natura di reato di pericolo, per cui è sufficiente che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto
Sezione sesta
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: ROSATI MARTINO
Data Udienza: 18/02/2020
sul ricorso proposto da ————— avverso la sentenza del 26/06/2019 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Fabrizio Consoloni,
per la parte civile ———-, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore, avv. Gino Bazzani, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di ————–, pronunciata dal Tribunale dì quella stessa città il 16 novembre 2017, per il delitto di falsa testimonianza, nonché per quelli di calunnia e minaccia aggravata in danno di Sergio Lazzari, costituitosi parte civile nel processo.
Sentito quale testimone nel dibattimento di appello del processo a carico di ——–, per il delitto di tentato omicidio a colpi d’arma da fuoco nei confronti del predetto ———- aveva modificato la versione dei fatti resa in primo grado, lasciando intendere che, in quel frangente, ad essere armato fosse ———-, cui ————— aveva soltanto momentaneamente sottratto l’arma; della quale, poi, ——- si era disfatto, una volta entrato nell’autovettura condotta da esso teste, lanciandola dal finestrino posteriore.
Tale ricostruzione, anticipata da ——— in una lettera inviata a ———, prodotta dalla difesa di quest’ultimo in quella stessa udienza, tenutasi il 29 aprile 2014, era stata poi da costui confermata anche in un’altra missiva, datata 30 luglio 2014 e spedita alla Corte di appello, nelle more della stesura della motivazione della sentenza di condanna del ————— per quei fatti. Quindi, tra gennaio ed aprile del 2015, in quattro diverse occasioni, incontrando ——–, ——— lo aveva pesantemente minacciato, anche di morte e con gesti eloquenti.
2. Avverso la sentenza d’appello, questi ricorre per cassazione con atto del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, con riferimento alla ritenuta colpevolezza per il delitto di calunnia.
Egli, infatti, nega di aver mutato versione, adducendo di essersi soltanto limitato a precisare di aver visto Lazzari lanciare un oggetto metallico dal finestrino, e ad ipotizzare, con una probabilità del 50%, che si trattasse di una pistola: ragione per cui difetterebbero i presupposti della certezza dell’altrui innocenza, nonché, con riferimento alla falsa testimonianza, del consapevole mendacio. La successiva calunnia, poi, rappresenterebbe soltanto un post factum non punibile rispetto alla falsa testimonianza.
2.2. Violazione di legge processuale, per mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla testimonianza di tale ———- od all’acquisizione del verbale delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini, sollecitata dalla difesa al Tribunale, a norma dell’art. 507, cod. proc. pen.. Si tratterebbe di una prova decisiva, avendo quegli riferito circostanze palesemente contrastanti con quelle narrate dalla parte civile.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, in riferimento alla responsabilità per il delitto di minacce. La prova, infatti, sarebbe contraddittoria, a causa delle divergenze tra la testimonianza di ——e quelle dei terzi presenti agli accadimenti, in particolare tale —-.
Più precisamente, non sarebbero dimostrati né un turbamento c . I psichico, derivato al Lazzari dalle condotte di esso ricorrente, tant’è che quegli ha sporto la relativa denuncia dopo un mese dall’ultima di esse e dopo ben sette mesi dalla prima; né l’idoneità delle stesse a produrre un tale effetto perturbatore, ove si consideri che —— è soggetto dalla caratura criminale ben più consistente rispetto a lui.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla misura della pena, fissata in misura superiore al minimo edittale senza alcuna spiegazione e senza tener conto dell’acrimonia reciproca tra le parti, del loro differente spessore criminale, del fatto che esso ricorrente è persona ormai ultratrentenne, senza precedenti per gravi reati, proveniente da famiglia rispettabile e con un lavoro lecito. Sulla base degli stessi argomenti, infine, si contesta anche la sussistenza, e comunque la quantificazione, del danno liquidato in favore della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è, quanto meno, generico.
1.1. Il ricorrente rivendica di essersi espresso soltanto in termini dubitativi, circa la natura dell’oggetto metallico che avrebbe visto lanciare da ——- attraverso il finestrino dell’auto, riportando, a conforto, un breve estratto della sua deposizione dibattimentale. Il compendo istruttorio valorizzato dalla sentenza impugnata è, tuttavia, più ampio, consistendo anche delle lettere da costui spedite: e, attraverso la disamina di tutte tali emergenze, sulle quali, invece, il ricorso sorvola completamente, la Corte di appello ha evidenziato come —— abbia reso tre versioni dei fatti, ognuna parzialmente diversa dall’altra, passando dall’affermare – nel dibattimento di primo grado – di non essere a conoscenza della disponibilità di un’arma da parte ——–, fino ad asserire – nella seconda lettera – di averlo visto disfarsi di una pistola.
Si palesa del tutto lineare, allora, sul piano logico, l’inferenza compiuta da quei giudici: che, in ragione di tale diversità di versioni, nonché della loro imprecisione, progressiva ingravescenza ai danni di ———- e congruenza, invece, con la linea difensiva di ——— (quest’ultima, però, smentita dalle risultanze processuali), hanno concluso per la non veridicità e per la natura calunniosa delle dichiarazioni rese da —— nel corso della sua testimonianza dinanzi alla Corte di appello.
1.2. Inconferente, oltre che confusa, è poi l’allegazione per cui la calunnia sarebbe comunque un post factum non punibile della falsa testimonianza.
Premesso che è semmai vero il contrario, ovvero che non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell’art. 384, cod. pen., il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni calunniose, etero od autoaccusatorie, precedentemente rese (Sez. 6, n. 30830 del 16/07/2013, Vinciguerra, Rv. 256749; Sez. 6, n. 3427 del 05/11/2008, De Vito, Rv. 242420), nello specifico non ricorre affatto tale situazione: la prima dichiarazione calunniosa, infatti, è stata resa da Scarpato in sede di testimonianza dinanzi alla Corte di appello, e la condotta è stata successivamente da lui reiterata – senza che egli vi sia stato costretto dalla necessità di salvarsi da un inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore – con la missiva spedita a quella stessa autorità.
E’ indiscusso, poi, che, laddove le dichiarazioni calunniose vengano rese nel corso di una testimonianza, i due delitti concorrano tra loro (Sez. 6, n. 27503 del 15/04/2009, Romeo, Rv. 244527).
2. Il secondo motivo è manifestamente destituito di fondamento giuridico.
2.1. Il diritto alla prova contraria, di cui all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., incontra pur sempre lo sbarramento del precedente art. 190, comma 1, e quindi il limite della manifesta superfluità od irrilevanza; inoltre, allorché si tratti di richieste istruttorie avanzate all’esito del dibattimento, a tale criterio selettivo si sostituisce quello della assoluta necessità, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimentale.
Tanto premesso, al di là del rigore logico – difficilmente discutibile – della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che potesse ritenersi assolutamente necessaria ai fini della decisione, a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., una prova a cui la stessa difesa aveva rinunciato, vi è, ancor prima, che la parte non può dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice, per avere quest’ultimo escluso l’assoluta necessità della prova richiestagli.
L’eventuale valutazione erronea sul punto, infatti, può essere censurata soltanto se e nei limiti in cui si riverberi sulla decisione finale, comportando l’illogicità, l’insufficienza od altro vizio della motivazione.
2.2. Nello specifico, non è possibile ravvisare alcuno di tali vizi, dal momento che il ricorrente non ha neppure accennato ai contenuti delle dichiarazioni del ———, sì da consentire di apprezzarne l’addotta divergenza da quelle della parte civile e, nel caso, la potenzialità invalidante del discorso giustificativo apprestato dai giudici di merito.
3. Il terzo motivo è generico, risolvendosi in una mera manifestazione di dissenso dalle motivazioni della sentenza.
3.1. In questa, le dichiarazioni della persona offesa vengono descritte come «collimanti» con quelle di almeno tre testimoni presenti agli accadimenti, specificamente indicati. Il ricorso, dal suo canto, replica che così non è, tuttavia non corredando tale affermazione con l’allegazione dei mezzi istruttori evocati né indicando specificamente i passaggi asseritannente confliggenti.
3.2. Riguardo, poi, alla dedotta inconfigurabilità del reato, il mancato avveramento di un effettivo turbamento da parte del ——, quand’anche così fosse, è irrilevante.
Il delitto di cui all’art. 612, cod. pen., infatti, ha natura di reato di pericolo, per cui è sufficiente che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv. 257951; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289).
Riguardo, poi, alla potenzialità intimidatrice delle condotte tenute da ——, la deduzione in tal senso compiuta dai giudici di merito, fondata sulla reiterazione delle stesse, sul compimento di esse in luoghi aperti al pubblico ed alla presenza di varie persone, sulle modalità espressive e simboliche, sugli antecedenti (un tentativo di omicidio) e sul contesto di tipo criminale, si presenta senza dubbio conforme a logica.
4. E’ inammissibile, infine, anche l’ultimo motivo, in entrambi gli aspetti con esso denunciati.
4.1. Riguardo alla misura della pena, esso è manifestamente infondato.
La relativa determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 6 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
Nel caso specifico, la Corte di appello ha richiamato e confermato le valutazioni del primo giudice, che, ai fini del trattamento sanzionatorio ha dato risalto, con valutazione senza dubbio ragionevole, al contesto allarmante ed alla disinvoltura nella violazione dei doveri connessi alla qualità di testimone, fissando la pena-base, per il delitto di falsa testimonianza, in misura significativamente inferiore al medio edittale, con aumenti per continuazione ampiamente inferiori al minimo edittale previsto per le relative fattispecie.
4.2. Del tutto generica, invece, è la doglianza concernente l’an ed il quantum del risarcimento accordato alla parte civile. Essa, infatti, è soltanto enunciata, senza specificazione delle ragioni su cui si fonderebbe.
. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Ne consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
Detta somma, considerando l’evidente inconsistenza delle doglianze, va fissata in duemila euro. 5. A norma dell’art. 592, cod. proc. pen., il ricorrente, in quanto integralmente soccombente, va altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel grado dalla costituita parte civile: che, in applicazione della tariffa professionale di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, considerando l’attività non particolarmente impegnativa svolta dal difensore di tale parte, si stima equo fissare in complessivi 3.510 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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