Il delitto di corruzione in atti giudiziari

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 26 novembre 2019, n. 48100.

Massima estrapolata:

Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, configurandosi anche quando il denaro o l’utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, anche non contrario ai doveri d’ufficio, perché ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto del pubblico ufficiale, diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo

Sentenza 26 novembre 2019, n. 48100

Data udienza 9 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antoni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANIELLO ROBERTO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.
uditi i difensori:
Avv. (OMISSIS) anche in qualita’ di sostituto processuale, dell’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in subordine, declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi ed in subordine declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto – tra gli altri imputati – da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 16.3.2015 dal locale Tribunale che – per quanto rileva in questa sede – aveva dichiarato:
– (OMISSIS) colpevole dei reati ascrittigli ai capi A)(articoli 81, 110, 319, 319ter, 321 c.p.), esclusa la continuazione interna, limitatamente alla condotta poste in essere fino all’agosto 2007, C)(articolo 323 c.p.), A)(articoli 81, 110, 319, 319ter, 321 c.p. (proc. n. 775/2010 RGNR) esclusa la continuazione interna, C) (articolo 323 c.p.) (proc. n. 775/2010 RGNR), D)(articoli 110, 481 c.p.), E)(articolo 323 c.p.), F)(articoli 81, 110, 319, 319ter, 321 c.p.) limitatamente alla condotta posta in essere con riferimento al proc. n. 149/2007, mod. 1/A G.P. ed al proc. n. 15/2008, mod. 1/A G.P., H)(articoli 110, 479 c.p.);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) colpevoli del reato loro ascritto in concorso al capo B)(articoli 81, 110, 319, 319ter, 321 c.p.) (proc. n. 775/2010 RGNR), esclusa la continuazione interna;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato loro ascritto in concorso al capo G) (articoli 81, 110, 319, 319ter, 321 c.p.;
condannandoli a rispettiva pena di giustizia; assolveva (OMISSIS) dalle rimanenti condotte ascrittegli sub F) e dal reato ascritto sub I) perche’ il fatto non sussiste;
in parziale riforma della decisione:
– ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), C)(proc. n. 775/10 RGNR), D), E), F) limitatamente alle condotte poste in essere il 20 luglio 2007, G) limitatamente alle condotte poste in essere il 20 luglio 2007 ed H) perche’ estinti per intervenuta prescrizione e, concesse le attenuanti generiche agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta a:
– (OMISSIS) per i residui reati di cui ai capi A)(proc. n. 775/10 RGNR), ed F) limitatamente alla condotta posta in essere nel giugno 2008, unificati per continuazione;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) per la residua condotta di cui al capo G);
– (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui al capo B)(proc. pen. 775/10 RGNR);
– (OMISSIS) per il reato di cui al capo A)(proc. n. 775/10 RGNR);
confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione i predetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
3.1. Erronea applicazione degli articoli 319 ter, 192 e 533 c.p.p. nonche’ illogicita’ della motivazione avendo la Corte omesso di valutare la rilevanza della correttezza della pronuncia emessa dal Giudice di pace nei procedimenti di cui alle imputazioni sub A) e B), essendo contraddittoriamente – rispetto alla imputazione – individuato l’atto contrario alla legge esclusivamente in relazione ad un presunto obbligo di astensione dalla trattazione della causa.
3.2. Violazione degli articoli 157 e 158 c.p. per non aver dichiarato la Corte di appello l’estinzione dei reati contestati all’imputato ricorrente per intervenuta prescrizione, trattandosi di procedimenti definiti con dispositivo emesso alla udienza del 14.12.2006 e non rilevando che la motivazione fu depositata il 23.7.2007, essendo del tutto errata la indicazione del tempus commissi delicti indicato in imputazione “fino al 7 aprile 2008”. A tal riguardo la Corte del tutto erroneamente fa leva sulla conversazione n. 25073 del 7 aprile 2008, ben lontana dal momento della decisione, e tenendo conto che la condotta ipotizzata si realizza al momento del contatto con il (OMISSIS) sicuramente prima del 14.12.2006 – e finisce con il momento della decisione.
3.3. Violazione degli articoli 157 e 158 c.p. per omessa declaratoria di prescrizione dei reati sub capi F) e G), nonostante i procedimenti di cui alle imputazioni fossero definiti con la decisione del 17.1.2008, a nulla valendo il riferimento della Corte alla presunta dazione del giugno 2008 fondata sulla captazione citata in sentenza a pg. 53 il cui contenuto prova il contrario dell’assunto della sentenza.
3.4. Erronea applicazione dell’articolo 319 ter c.p. e degli articoli 192 e 533 c.p.p. ed illogicita’ della motivazione.
I contatti intercorsi con l’avv. (OMISSIS) non possono assurgere a fonte di prova in quanto questi forniscono prova contraria alla accusa segnando l’incongruenza della motivazione a riguardo.
Quanto alla consegna della paglia al (OMISSIS), non v’e’ corretta valutazione a riguardo della consegna e della sua correlazione al presunto favore piuttosto che ai pregressi rapporti di conoscenza tra il (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.5. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p. in relazione alla determinazione della pena che non ha considerato l’entita’ della pena inflitta all’imputato con la precedente sentenza ne’ ha applicato la continuazione tra i reati di questa sentenza e quelli oggetto del presente giudizio.
4. Nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) con unico atto si deduce:
4.1. Nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione all’omessa decisione sulla istanza difensiva di rinvio per legittimo impedimento della udienza del 20.9.2011, essendo contraddetto dalla stessa Corte l’assunto che in tale udienza non si era svolta alcuna attivita’ processuale.
4.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 81, 110, 319, 319 ter, 321 c.p. in quanto:
– In relazione al giudizio n. 149/2007 la promessa del corruttore e l’accettazione del corrotto sono dedotte da intercettazioni telefoniche che nulla provano in relazione al pactum sceleris, addirittura escludendolo laddove il Giudice di Pace chiede ai (OMISSIS) quanto e’ il dovuto per i tre camion di paglia ricevuti; come pure – in quella del Giudice di pace con la moglie – che i (OMISSIS) avevano fatto la regalia senza aver ricevuto benefici.
– In relazione al procedimento n. 15/2008, la dazione e’ stata provata sulla base di una sola intercettazione del 15.6.2008 tra il Giudice di pace e la moglie di (OMISSIS) che non prova alcunche’ a riguardo del patto e della stessa dazione.
4.3. Violazione dell’articolo 159 c.p. essendo stata computata la sospensione dei termini per astensione degli avvocati dal 25.5. al 27.7.2017 nonostante l’avv. (OMISSIS) alla udienza del 25.5.2017 avesse dichiarato espressamente di non aderire a detta astensione.
5. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce violazione ed errata applicazione degli articoli 110, 319, 319ter e 321 c.p. e articolo 192 c.p.p..
L’assunto della sentenza secondo il quale “fu proprio l’atto compiuto dal giudice di pace ad indurre il privato, (OMISSIS), a retribuire il pubblico ufficiale” e’ razionalmente e giuridicamente insostenibile per dimostrare la fattispecie di reato di cui trattasi, prescindendo dal contenuto dell’atto giudiziario compiuto. La prova dei donativi del privato “indotti” dall’atto del pubblico ufficiale non sono ancora dimostrativi che esso atto, nella sua previa corretta formazione, sia stato contaminato da future aspettative di sorta.
Inoltre, la sentenza e’ viziata in relazione al ritenuto concorso del ricorrente disvelandosi l’incompatibilita’ tra il suo presunto ruolo di collegamento tra i coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS) a seguito della segnalazione e la supposta diversa condotta di istigazione con la quale lo stesso imputato avrebbe indotto il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio in cambio di un’utilita’.
La sentenza sul punto dell’accertamento della rilevanza causale della condotta dell’imputato si palesa illogica e meramente apparente, limitandosi alla sola corrispondenza tra la presunta segnalazione effettuata dal predetto e l’annullamento delle ordinanze ingiunzioni disposto dal Giudice di pace, senza che fosse accertata qualsiasi pressione, ingerenza o altra condotta efficace nei confronti del pubblico ufficiale.
Inoltre, l’assunto che l’intervento del ricorrente nella presente vicenda abbia riguardato anche una ipotetica utilita’ che dall’attivita’ corruttiva sarebbe derivata al Giudice di pace e’ conclusione contraddittoria rispetto sia alla contestazione configurata nella forma di corruzione susseguente, sia alle integrali risultanze probatorie – dalle quali non emerge in alcun modo che il ricorrente abbia mai avuto contezza della volonta’ dei (OMISSIS) di consegnare al (OMISSIS) le piccole regalie (motivo di appello con il quale la Corte non si confronta).
6. Nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con unico atto si deduce violazione ed erronea applicazione degli articoli 110, 319, 319 ter e 321 c.p. e articolo 192 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione.
E’ ripreso il precedente motivo del ricorso del coimputato (OMISSIS). Inoltre, con specifico riguardo alle singole posizioni dei ricorrenti si differenzia quella di (OMISSIS) dalle altre, rispetto alle quali ultime si censura l’attribuzione di responsabilita’ per il solo fatto che si tratta dei titolari dell’atto di ricorso, essendo privo di consistenza il riferimento all’utilizzo del plurale “noi” nella captazione n. (OMISSIS) del 21.11.2017 tra (OMISSIS), protagonista della vicenda, ed il (OMISSIS).
Quanto a (OMISSIS) la attribuzione del dolo e’ basata su una insufficiente motivazione che non tiene conto della natura di mero atto di rispetto delle modeste regalie, corrisposte in un contesto di rapporto personale, in un tempo lontano rispetto alla decisione dei ricorsi e del tutto sproporzionate rispetto alla funzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. In relazione al primo motivo del ricorso di (OMISSIS), al ricorso di (OMISSIS) ed a quello dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) riferito alla configurabilita’ del delitto di corruzione in atti giudiziari ed alla rilevanza nell’ambito della fattispecie della formale correttezza della decisione giudiziaria va detto quanto segue.
3. Costituisce orientamento ormai consolidato che il delitto di corruzione in atti giudiziari puo’ essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, ed e’ indifferente, ai fini della sua configurabilita’, che l’atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d’ufficio (Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244973 – 01). E’ stato, infatti, autorevolmente affermato che il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l’utilita’ siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto gia’ compiuto, cosiddetta corruzione susseguente (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581 – 01), spiegandosi che “cio’ che conta e’ la finalita’ perseguita al momento del compimento dell’atto del pubblico ufficiale: se essa (per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica; prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati; sollecitazioni della parte interessata o di altri) e’ diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, e’ indifferente che l’utilita’ data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell’atto, come pure e’ irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio. La finalita’ si riferisce al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene cosi’ preponderante ai fini della ipotizzabilita’ del fatto di corruzione giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialita’ e terzieta’ (non solo soggettiva ma anche oggettiva) costituzionalmente presidiato, cosi’ da alterare la dialettica processuale. Quanto all’atteggiarsi del dolo, e’ vero che, nel caso della corruzione antecedente, la condotta del pubblico ufficiale, rivolta a favorire o danneggiare una parte, trova la sua ragione in un accordo corruttivo gia’ intervenuto, laddove invece, nella corruzione susseguente, la condotta medesima non costituisce la controprestazione rispetto ad una promessa o ad una dazione di denaro o di altra utilita’: l’attivita’ giudiziaria, pero’, in entrambi i casi, resta comunque influenzata dall’atto o dal comportamento contrario ai doveri d’ufficio, mediante il quale si realizza il fine perseguito dal pubblico ufficiale. In tutte le forme di corruzione antecedente (e quindi anche nella corruzione antecedente in atti giudiziari) l’atto o il comportamento del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta del corrotto penalmente rilevante gia’ in itinere. Nelle ipotesi di corruzione susseguente, invece, l’atto del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta che non ha ancora assunto rilevanza penale con riferimento al delitto di corruzione e che tale rilevanza assume se, successivamente all’atto o al comportamento, il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilita’ (ovvero la loro promessa) per averlo realizzato”.
L’autorevole orientamento e’ stato da ultimo ribadito affermandosi che, in tema di delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto, ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilita’ o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte (Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916 – 01).
4. La sentenza impugnata si e’ attenuta ai richiamati principi di diritto facendo leva sul metodo con il quale si e’ pervenuti alla decisione giurisdizionale, rigettando le doglianze difensive in ordine alla inconfigurabilita’ della corruzione in atti giudiziari c.d. susseguente in relazione ad alcune ipotesi contestate agli imputati in cui l’utilita’ era stata ricevuta dal (OMISSIS), o la relativa promessa da lui accettata, per un atto gia’ compiuto.
5. Esaminato il profilo generale comune ai predetti ricorsi, puo’ passarsi alla trattazione di ciascuno di essi.
6. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
6.1. Il primo motivo, riguardante i reati di cui ai capi A) e B), e’ manifestamente infondato per le ragioni in diritto sopra richiamate in relazione alla irrilevanza della conformita’ a diritto della decisione giudiziaria per la quale l’utilita’ e’ conferita o promessa.
Secondo la incensurabile ricostruzione in fatto della doppia conforme decisione di merito (v. pg. 29 e ss. della sentenza impugnata), i (OMISSIS) avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi dall’autorita’ amministrativa che avevano irrogato le sanzioni pecuniarie con tre ricorsi che il (OMISSIS), giudice di pace di (OMISSIS), aveva accolto all’esito della udienza del 14.12.2006, depositando le relative motivazioni in data 23.7.2007. E’ risultato che i (OMISSIS) erano stati messi in collegamento con il (OMISSIS) dal (OMISSIS) che si era speso personalmente per assicurarsi dell’accoglimento da parte dei ricorsi del (OMISSIS), ricevendo assicurazioni al riguardo (v. captazioni n. (OMISSIS) del 3.8.2007 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), n. (OMISSIS) del 30.11.2007 tra (OMISSIS) e (OMISSIS)); sono correttamente considerate la conversazione n. (OMISSIS) del 21.12.2007 in uno a quella n. (OMISSIS) del 21.12.2007 e n. (OMISSIS) del 23.12.2007 che danno conto delle frequenti regalie di prodotti alimentari effettuate dalla famiglia (OMISSIS) in favore del giudice di pace intese come corrispettivo dei favori ricevuti da questi, fino alle emersione nella captazione n. 4952 di altri atti contrari ai doveri di ufficio da parte del magistrato onorario relativi ad altre cause che la famiglia (OMISSIS) aveva all’epoca pendenti davanti a lui, ancorche’ non oggetto di contestazione; la Corte non illogicamente, inoltre, evidenzia il contenuto della conversazione captata il 7.4.2008 tra (OMISSIS) ed il (OMISSIS) in occasione della quale il primo aveva raccomandato al secondo di non parlare esplicitamente al telefono di questioni “riservate”, contesto nel quale il (OMISSIS) risultava aver consegnato l’ennesimo regalo al giudice di pace che, ancora una volta, gli aveva assicurato di essere “sempre disponibile”.
Pertanto, si sottrae a censure la affermazione da parte della Corte secondo la quale le numerose dazioni, lungi dal costituire disinteressate regalie da parte dei componenti della famiglia (OMISSIS), costituivano, sia pure a posteriori, una ricompensa per l’atto compiuto dal (OMISSIS) in loro favore, e nel medesimo senso erano state intese da quest’ultimo, il quale aveva piu’ volte richiamato con (OMISSIS) l’intervento del (OMISSIS), ricollegando il proprio atteggiamento alla volonta’ di favorirli.
6.2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato, quando non genericamente proposto, in considerazione della ritenuta fattispecie di corruzione susseguente per cui rileva, ai fini della consumazione del reato, il momento della dazione illecita o della promessa, esulando dal tema il riferimento alla conversazione del 7.4.2008 indicata in ricorso (che si rinviene a pg. 40 della sentenza impugnata e gia’ sopra considerata) relativa ad un ennesimo regalo al (OMISSIS) a riprova di un contesto sintomatico della illiceita’ del rapporto.
6.3. Il terzo motivo, relativo ai reati di cui ai capi F) e G), e’ manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto, in relazione alla desunta prosecuzione del rapporto illecito – con la promessa di dazioni e consegna di varie regalie, tra le quali la fornitura di tre camion di paglia del valore di 1.500 Euro e di rotoballe di fieno fino alla data del 15.6.2008, secondo la emergenza captativa (n. 1447, conversazione tra il (OMISSIS) e la moglie del (OMISSIS)), non illogicamente valutata dal Giudice di merito, secondo la quale era stata effettuata la consegna di un’altra fornitura di fieno al (OMISSIS) quale ulteriore contropartita ad una disponibilita’ continuativa ad elargire benefici da parte di quest’ultimo nei confronti della famiglia di (OMISSIS) (v. pg. 51 e sg. della sentenza impugnata).
6.4. Il quarto motivo e’ genericamente proposto per questioni di fatto inerenti la valutazione probatoria che non possono trovare accesso in sede di legittimita’.
La Corte di appello senza incorrere in vizi logici e giuridici (v. pg. 46 e ss.) ha ricostruito le condotte illecite correlate ai due procedimenti trattati dal (OMISSIS) – definiti all’esito dell’udienza del 17.1.2008 – che aveva garantito ai (OMISSIS), in cambio delle promesse e dazioni di cui si e’ sopra detto, l’accoglimento dei relativi ricorsi e consentendo con espediente di rendere le sue decisioni non riformabili, facendo apporre sul ricorso di cui al secondo procedimento (15/08 mod. 1/A G.P.) una falsa data di deposito, per impedirne la dichiarazione di inammissibilita’. Non illogicamente il Giudice di merito ha ravvisato la natura di contropartita alle dazioni da parte della famiglia (OMISSIS) dal contenuto delle conversazioni captate (a partire da quelle del 20.7.2007, v. pg. 47 e ss.) che davano conto della gratuita’ delle forniture di paglia dei (OMISSIS) al (OMISSIS) e della correlazione – di cui questi si mostrava consapevole – tra le dazioni ed i suoi servigi. Del pari ineccepibile e’ la ricostruzione in fatto riguardante le assicurazioni data dal (OMISSIS) all’accoglimento del primo ricorso, aggirando la questione della incompetenza territoriale sollevata dalla Provincia Regionale di Palermo (v. captazione del giorno dell’udienza con (OMISSIS) e con il difensore (OMISSIS), nel cui stesso contesto il (OMISSIS) – tra l’altro aveva parlato del pesce molto fresco recatogli dal (OMISSIS)).
Quanto al secondo procedimento n. 15/08 R.G. mod. 1/A G.P., la Corte del pari ineccepibilmente ricostruisce sulla scorta del contenuto delle captazioni (v. pg. 50 e sg.) la condotta illecita concordata con l’avv. (OMISSIS) in ordine alla apposizione della falsa data di deposito del ricorso, il cui termine risultava altrimenti scaduto.
Ne’ puo’ essere censurato in questa sede il rigetto della dedotta insussistenza dell’accordo corruttivo sul solo rilievo della espressione del (OMISSIS) riferita alla generosa dazione, da parte dei (OMISSIS), della paglia nonostante “non gli avesse fatto niente”, stabilendo non illogicamente la stessa affermazione – attraverso la mancanza di altre plausibili ragioni lecite – una correlazione tra detta dazione e l’attivita’ giurisdizionale dello stesso (OMISSIS) in favore dei (OMISSIS).
6.5. Il quinto motivo costituisce generica censura in fatto all’esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici considerando la gravita’ della condotta, la condanna per fatti analoghi – in relazione alla quale, peraltro, solo del tutto genericamente prospettata la esistenza del vincolo della continuazione rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio – e la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza rispetto alla pervicacia delle medesime condotte, sintomatica delle negativa personalita’ del ricorrente.
7. I ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.
7.1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato risultando del tutto corretta la risposta della Corte che, nel rigettare il pertinente motivo di gravame, in conformita’ al consolidato orientamento di legittimita’ (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158 – 01), ha osservato che – a prescindere dalla questione sulla ritualita’ dell’invio della istanza difensiva di rinvio – non v’era stata attivita’ processuale essendosi il Tribunale limitato a disporre rinvio per l’omessa notifica ad alcuni imputati.
7.2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto involgenti la rivalutazione probatoria che non possono trovare accesso in sede di legittimita’.
Richiamando quanto gia’ detto in relazione alla vicenda del giudizio n. 149/2007 occupandosi del ricorso del (OMISSIS), la deduzione fa leva su una diversa interpretazione del contenuto delle captazioni dalle quali invece – non illogicamente la Corte ha desunto l’esistenza del pactum sceleris considerando che i (OMISSIS), alla telefonata di ringraziamento del (OMISSIS) per la fornitura dei tre camion di paglia, avevano senz’altro risposto che si trattava di un regalo; come pure che, in riferimento alla captazione tra il (OMISSIS) e la moglie, come gia’ detto, la stessa affermazione del (OMISSIS) – attraverso la mancanza di altre plausibili ragioni lecite – stabiliva una correlazione tra detta dazione e l’attivita’ giurisdizionale del (OMISSIS) in favore dei (OMISSIS).
Quanto alla vicenda del giudizio n. 15/2008, parimenti richiamate le precedenti considerazioni svolte in relazione al ricorso del (OMISSIS), la deduzione difensiva e’ generica ed in fatto rispetto alla complessiva ricostruzione dei rapporti tra i (OMISSIS) ed il (OMISSIS) fino alla puntuale emergenza costituita dalla captazione del 15.6.2008 relativa ad una ulteriore fornitura di fieno.
7.3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto l’avvenuto rinvio per l’astensione degli altri difensori rende irrilevante la non adesione di uno dei difensori.
8. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
8.1. Quanto alla sussistenza della fattispecie di corruzione susseguente, segnatamente con riferimento al contenuto dell’atto giudiziario compiuto, il motivo e’ manifestamente infondato in considerazione di quanto gia’ esposto nel precedente paragrafo 2 ed in base alla ineccepibile ricostruzione del fatto della doppia conforme decisione di merito gia’ richiamata in occasione della trattazione del ricorso del (OMISSIS) secondo la quale la finalita’ perseguita al momento del compimento dell’atto giudiziario da parte del magistrato onorario non era esclusivamente ispirata alla corretta amministrazione della giustizia ma di favorire i destinatari della ingiunzione annullata, determinazione alla quale sono conseguite le ripetute dazioni illecite al giudice di pace da parte dei soggetti favoriti.
8.2. Quanto al concorso del ricorrente il motivo e’ generico rispetto alla non illogica motivazione che giustifica il suo pieno coinvolgimento nella vicenda in quanto soggetto che mette in contatto i (OMISSIS) con il (OMISSIS) in occasione della trattazione da parte di questi dei tre ricorsi presentati dai primi, assicurandosi che il giudice corrotto avesse aderito alle sue richieste, fino al momento del deposito della motivazione delle tre sentenze (v. pg. 43 della sentenza impugnata), dandosi del pari ineccepibilmente conto della sussistenza del profilo soggettivo del reato stante la consapevolezza dei correi della violazione dei doveri di imparzialita’ incombenti in capo ad un giudice e del divieto per questi di ricevere utilita’ da parte dei provati per il compimento di atti del proprio ufficio.
La Corte, a fondamento della conclusione, da’ – in particolare correttamente conto della emergenza secondo la quale il (OMISSIS) e (OMISSIS) parlano – nel corso del colloquio captato il 30 novembre 2007 – del rapporto da ciascuno tenuto con il (OMISSIS), riferendosi esplicitamente dell’interessamento mostrato da questi per le vicende dei (OMISSIS) e della presentazione di essi al (OMISSIS) il quale, a sua volta, riferisce al (OMISSIS) dell’assicurazione data in tale momento al (OMISSIS) circa l’accoglimento dei ricorsi presentati dai (OMISSIS) (v. pg. 36 e ss. e 42 della sentenza impugnata), fino alla captazione del 3 agosto 2007 dalla quale emerge che il (OMISSIS) dialoga con il (OMISSIS) sul contenuto delle sentenze che andava a depositare (v. pg. 30 e ss. della sentenza impugnata).
La Corte, al riguardo, si e’ posta in conformita’ al consolidato orientamento di legittimita’ secondo il quale e’ configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolve in un’attivita’ di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264124 – 01).
9. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.
9.1. Quanto alla sussistenza della fattispecie il motivo e’ manifestamente infondato secondo le considerazioni gia’ svolte in relazione all’analogo motivo svolto dai coimputati.
9.2. Quanto alla partecipazione dei singoli ricorrenti al fatto il motivo e’ genericamente proposto per ragioni non consentite in quanto volto ad una rivalutazione probatoria che non puo’ trovare accesso in sede di legittimita’.
Ritiene la Corte che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, la corresponsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ stata desunta non solo dall’espressione utilizzata da (OMISSIS) (“noi”) per indicare i destinatari dei favori del (OMISSIS), ma dalla gestione da parte dello stesso (OMISSIS) dei rapporti corruttivi con il (OMISSIS) nell’interesse e per conto di coloro ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) che erano i titolari dei ricorsi, in riferimento ai quali lo stesso (OMISSIS) aveva assicurato l’esito favorevole dei ricorsi (v. pg. 42 e sg. della sentenza impugnata).
Quanto alla responsabilita’ di (OMISSIS) e, segnatamente al profilo psicologico del reato, il motivo e’ parimenti genericamente proposto per ragioni di fatto che involgono la rivalutazione dell’effettiva natura retributiva delle ripetute dazioni e la loro corresponsione successiva alle decisioni giudiziarie: ebbene, in relazione a tali questioni, e’ sufficiente rinviare a quanto gia’ detto circa la sussistenza del reato di corruzione susseguente nel caso di specie e con riferimento alla consapevole posizione del corruttore.
10. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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