Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 21 maggio 2020, n. 15651.

Massima estrapolata:

Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno che si consuma con la realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis cod. pen., conseguente al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, nell’ipotesi di “contestazione aperta”, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell’originaria imputazione, anche a fatti verificatisi successivamente alla presentazione della denunzia-querela e accertati nel corso del giudizio, non determinandosi una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e da pregiudicare il diritto di difesa.

Sentenza 21 maggio 2020, n. 15651

Data udienza 10 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Reati contro la persona – Delitti contro la liberta’ individuale – In genere – Atti persecutori – Contestazione aperta – Fatti successivi alla denunzia – Querela – Specifica contestazione – Necessità – Esclusione – Ragioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 settembre 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia del Tribunale di Avellino, con la quale era stata affermata la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di atti persecutori in danno della ex fidanzata (OMISSIS).
E’ stata confermata pure la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La contestazione del reato riporta come epoca di commissione la seguente indicazione: “dal mese di aprile 2009 con condotta tutt’ora perdurante”.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del (OMISSIS), articolando il motivo di ricorso enunciato qui di seguito nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente deduce vizi motivazionali in relazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data della pronunzia della sentenza di appello.
Sostiene che la Corte ha ritenuto erroneamente la condotta “perdurante” sino alla data della emissione della sentenza di primo grado (28 gennaio 2013), mentre in tale pronunzia si fa riferimento all’ultimo “degli episodi compendiati nella denuncia della (OMISSIS)” come risalente alla data del 26 gennaio 2010.
Il termine di prescrizione, quindi, sarebbe spirato alla data del 26 luglio 2017 ovvero prima della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini qui di seguito indicati.
Nella specie e’ stato contestato il reato di atti persecutori per fatti accaduti dai primi mesi dell’anno 2009 “con condotta perdurante”, certamente alla data (gennaio 2010) della presentazione della denunzia querela da parte della persona offesa (si veda pag. 2 della sentenza di appello).
Nella sentenza di secondo grado si parla di un ulteriore episodio persecutorio verificatosi in data 24 aprile 2010 (pag. 2 della sentenza) e sempre i giudici di merito fanno riferimento alle ammissioni di alcuni atti persecutori da parte dell’imputato durante l’interrogatorio reso in data 10 maggio 2010 (pag. 3 della sentenza di appello).
Dunque, sulla base della ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito puo’ cristallizzarsi il momento consumativo del reato ascritto alla data del 24 aprile 2010 ovvero facendo riferimento all’ultimo episodio persecutorio di cui si e’ dato atto in base alle risultanze processuali. Cio’ significa che, tenuto conto delle sospensioni ex articolo 159 c.p. verificatesi durante il processo, per un periodo complessivo di otto mesi e giorni dodici, il termine prescrizionale prorogato e’ spirato in data 6 luglio 2018 e, quindi, prima della sentenza di appello.
2. Va dato atto che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano delle difformita’ interpretative in tema di reato di atti persecutori a “contestazione aperta”.
2.1. Secondo un orientamento, al delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, e cioe’ a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell’ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato puo’ estendersi, senza necessita’ di modifica dell’imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall’istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell’imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l’imputazione originaria, sia – e a maggior ragione – quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione (in tal senso Sez. 5, n. 45376 del 02/10/2019, Rv. 277255, che richiama come conformi Sez. 5, n. 22210 del 03/04/2017, Rv. 270241, nonche’ Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Rv. 201149, relativa ad altro reato abituale ovvero a quello di maltrattamenti in famiglia).
Si e’ infatti ritenuto che solo le condotte espressamente contemplate nell’editto accusatorio rientrino nell’oggetto del giudizio, mentre gli atti cronologicamente successivi, pur costituendo reiterazione di condotte riconducibili allo schema degli atti persecutori, devono essere espressamente contestati per poter essere posti a fondamento di un giudizio di condanna.
Si e’ quindi sottolineata l’erroneita’ dell’assimilazione tra reato abituale (come quello ex articolo 612 bis c.p.) e reato permanente: mentre la consumazione di quest’ultimo prosegue fino a che non cessi o venga rimossa la situazione antigiuridica creata attraverso la condotta vietata, il primo si consuma in occasione della realizzazione di uno degli eventi tipici descritti dall’articolo 612 bis c.p., conseguentemente al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell’abitualita’ del reato. In tal senso, si e’ evidenziato che nel caso del reato permanente, in difetto di contestazione di un termine finale di consumazione, quest’ultimo non puo’ che coincidere con quello della pronunzia della sentenza di primo grado che cristallizza l’accertamento processuale, mentre, nel secondo, e’ necessario che tutti gli atti cronologicamente succedutisi siano stati oggetto di contestazione e di specifico accertamento nel corso del processo (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 22210 del 03/04/2017, C., Rv. 270241).
2.2. Secondo altro orientamento interpretativo, nel delitto previsto dall’articolo 612 bis c.p., che e’ reato abituale e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualita’ del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l’accertamento processuale, cosicche’, nell’ipotesi di contestazione aperta, e’ possibile estendere il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018, D, Rv. 275490).
3. E’ opportuno sul punto fare delle precisazioni, essendo erronea la decisione impugnata in questa sede che ha ritenuto la condotta “perdurante” sino alla data dell’emissione della sentenza di primo grado (28 gennaio 2013), sebbene – come si e’ gia’ detto sopra – dalle risultanze processuali sia emerso che l’ultimo degli atti persecutori si fosse verificato in data (OMISSIS). Va certamente ribadito che il delitto previsto dall’articolo 612 bis c.p. ha natura di reato abituale e di danno ed e’ integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonche’ dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se puo’ manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicche’ cio’ che rileva non e’ la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilita’ quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (in tal senso, tra le piu’ recenti massimate, Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P, Rv. 27538101).
E va pure ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di atti persecutori non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa (ex multis, Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017, C e altri, Rv. 27087501; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P e P.C., Rv. 27120601; Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012, C., Rv. 255016).
Orbene, alla luce di tali principi deve ritenersi rituale una contestazione del delitto, come quella ascritta nella specie, che faccia riferimento genericamente a “una pluralita’ di condotte reiterate di molestie, anche telefoniche, di appostamenti in luoghi frequentati e pedinamenti….”, con indicazioni temporali quali l’indicazione di un periodo che va “dal mese di aprile 2009 con condotta tutt’ora perdurante”.
Invero, trattandosi di reato abituale, e’ la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non gia’ nello spettro degli atti considerati tipici, bensi’ nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. E’ dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensivita’ ed e’ per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicita’, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che detto evento si sia in ipotesi manifestato in piu’ occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori e’ non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice e’ finalizzata, giacche’ alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’articolo 612 bis c.p..
E, sul piano della condotta, in considerazione del carattere necessitato di una sua reiterazione nel tempo, il delitto di atti persecutori deve essere ricondotto nell’ambito dei reati abituali cosi’ detti impropri, atteso che la fattispecie in esame si caratterizza per la presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare reati perseguibili in via autonoma.
Diversamente dal reato permanente, pero’, nel quale la condotta offensiva si presenta unitaria e senza cesure temporali, nel reato abituale la condotta e’ caratterizzata da una pluralita’ di atti che, nel loro complesso, realizzano l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In altri termini, mentre il reato permanente presuppone un’unica azione compiuta in violazione di legge che prosegue nel tempo e che assume autonoma valenza antigiuridica fin dal primo atto della sua esecuzione (Sez. 6, n. 3032 del 16/12/1986, Nenna, Rv. 175315), nel reato abituale rilevano singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualita’ – nell’ipotesi del reato di atti persecutori, le condotte di minaccia o di molestia – per assumere una diversa configurazione giuridica proprio a causa della loro reiterazione (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M, Rv. 278149).
Pertanto, non e’ applicabile al delitto di atti persecutori il principio, proprio del reato permanente, secondo cui il diritto di presentare querela puo’ essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di sei mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorre necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi dell’articolo 612 bis c.p., comma 4 (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D, Rv. 26816301; Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, M, Rv. 26683901; Sez. 5, n. 20065 del 22/12/2014, N, Rv. 26355201).
4. Le precisazioni sopra esposte appaiono utili ad evidenziare come non sia condivisibile la tesi interpretativa secondo cui le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell’imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione (cosi’ come affermato dalla citata Sez. 5, n. 45376 del 02/10/2019, S, Rv. 277255).
Se, come avvenuto nella specie, la persona offesa durante il dibattimento riferisca episodi ulteriori rispetto a quelli oggetto della denunzia – querela, verificatisi anche in epoca successiva alla data di presentazione della stessa, non e’ affatto necessario che vi sia una contestazione suppletiva degli stessi a fronte di una imputazione a “contestazione aperta”.
Infatti, e’ del tutto evidente che quegli ulteriori episodi si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell’abitualita’ del reato contestato e di essi il giudice puo’ certamente tener conto ai fini dell’affermazione di responsabilita’, senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza, giacche’ l’imputato ha la possibilita’ di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (arg. da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
Chiarito cio’, va rimarcato che, ai fini della prescrizione del delitto di atti persecutori, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa solo con la cessazione dell’abitualita’ (Sez. 5, n. 9956 del 11/01/2018, B., Rv. 27237401 Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P e P.C., Rv. 27120801; in materia di reato di maltrattamenti si veda Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, P, Rv. 26855901).
5. Va, quindi, conclusivamente affermato che al delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell’ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato puo’ estendersi, senza necessita’ di modifica dell’imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall’istruttoria dibattimentale; cio’ in quanto, in ragione della complessiva unitarieta’ del fatto in rapporto all’evento descritto dalla norma incriminatrice, non puo’ affermarsi che il riferimento ad ulteriori episodi operato dalla persona offesa nel corso del dibattimento determini una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da generare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ne consegue che le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell’imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perche’ si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell’abitualita’ del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico come accertato in dibattimento.
6. La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio agli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Il ricorso va invece dichiarato inammissibile agli effetti civili, non essendo stata in alcun modo contestata la sussistenza degli atti persecutori oggetto di imputazione.
I dati identificativi vanno oscurati a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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