Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 25 maggio 2020, n. 15735.
Massima estrapolata:
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Sentenza 25 maggio 2020, n. 15735
Data udienza 14 febbraio 2020
Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – APPROPRIAZIONE INDEBITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppina A. R – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CARDIA DELIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il 9/5/2017 la Corte di Appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso il 2/7/2012 dal Tribunale di Arezzo nei confronti (OMISSIS) in relazione all’appropriazione indebita di un’autovettura Saab noleggiata per la durata di un mese e poi non restituita, nonostante le formali diffide ricevute, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Con unico motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi determinata la competenza territoriale in considerazione del luogo ove l’imputato e’ residente e non gia’ in considerazione luogo di consumazione del reato, in quanto non si era considerato che il contratto di noleggio dell’autovettura era stato stipulato a (OMISSIS) e l’autovettura rinvenuta e posta in sequestro a (OMISSIS).
Il ricorso e’ infondato, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la competenza territoriale con riferimento al luogo di residenza del (OMISSIS) non gia’ in virtu’ della regola suppletiva di cui all’articolo 9 c.p.p., comma 2, bensi’ sul rilievo che, essendo stato esercitato il possesso dell’autovettura nel luogo di residenza del ricorrente, doveva ritenersi realizzata nello stesso luogo anche la condotta appropriativa.
In tal modo la Corte territoriale si e’ uniformata alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria e condivisibile di questa Corte di legittimita’, secondo cui il delitto di appropriazione indebita e’ reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volonta’ espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito e’ irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715; Sez. 2, n. 22127 del 08/02/2013, Rv. 256055; Sez. 1, n. 26440 del 02/07/2002, Rv. 222657, che, nella specie, ha ritenuto che sussistesse la competenza dell’A.G. ove aveva sede la societa’ locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a cio’ deputato).
Anche le sentenze che sembrano affermare il principio contrario (Sez. 2, n. 56344 dell’11/10/2018 Rv. 276298; Sez. 2, n. 48438 del 01/12/2004 Rv. 230354; Sez. 2, sent n. 1119 del 03/03/1999 Rv. 212976), in realta’, appaiono riferirsi a ben diverse fattispecie di omessa restituzione di somme ricevute a titolo di deposito o di garanzia, e nelle stesse il momento della conoscenza e’ indicato quale momento del tutto coincidente con quello dell’interversione del possesso. Nella sentenza n. 48438 del 2004, che richiama altri precedenti ed e’ a sua volta richiamata da quella successiva del 2018, ribadito il principio pacifico che il reato di appropriazione indebita si consuma con l’interversione del titolo del possesso, si e’ ritenuto che il mutamento della detenzione in possesso ovvero dell’interversione del titolo possessorio possa anche realizzarsi in luogo e in tempo diverso da quello ove e’ posta la condotta, concludendo quindi che, in quella fattispecie, il momento dell’interversione del possesso andava correttamente identificato con quello “in cui l’imputato ha manifestato la volonta’ di trattenere per se’ la somma, dichiarando il suo intendimento di non portare alla massa ereditaria quanto ricevuto a titolo di custodia (…) (essendo) il precedente versamento su un diverso conto corrente un dato non incompatibile con la conservazione del denaro, comunque non disperso”. Parimenti, per le stesse ragioni, nella sentenza n. 56344 si e’ ritenuto che l’interversione nel possesso fosse avvenuta nel luogo ove avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione ai sensi dell’articolo 1182 c.c., (domicilio del creditore), luogo diverso dal domicilio dell’imputato e al quale era stata inviata l’intimazione alla restituzione.
Per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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