La dipendenza da causa di servizio

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 13 luglio 2020, n. 4508.

La massima estrapolata:

Si può ravvisare la dipendenza da causa di servizio di una infermità derivante da un’infortunio in itinere’ quando non sia ravvisabile l’attribuibilità dell’incidente stradale al dipendente che ne faccia richiesta: la dipendenza da causa di servizio può essere ravvisata quando la causazione del sinistro sia la conseguenza di fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato.

Sentenza 13 luglio 2020, n. 4508

Data udienza 9 luglio 2020

Tag – parola chiave:
Infermità – Causa di servizio – Infortunio in itinere – Giudizio di dipendenza – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 1845 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Do. e Pi. Mu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Do. Do. in Roma, via (…);
contro
Il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il pres. Luigi Maruotti;
Visto l’art. 84 della legge n. 27 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’appellante, dipendente del Ministero della difesa, in data 11 agosto 2009 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità (con la corresponsione di un equo indennizzo), conseguenti ad un incidente stradale, verificatosi mentre, alla guida di un autoveicolo, si stava recando al lavoro.
Nel corso del procedimento, il Comitato di verifica ha ritenuto che l’infermità non sia dipendente da fatti di servizio ed ha espresso il parere contrario all’accoglimento della istanza, seguito poi dal conforme provvedimento ministeriale.
2. Col ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al TAR per il Friuli Venezia Giulia), l’interessato ha impugnato il parere negativo e l’atto conclusivo del procedimento, chiedendone l’annullamento.
3. Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
4. Con i tre motivi dell’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
5. Il Ministero della difesa si è costituto in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
6. Con il primo motivo, l’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, poiché il parere negativo e l’atto conclusivo del procedimento non sono stati preceduti dal preavviso di rigetto.
7. La censura va respinta.
Per la giurisprudenza di questo Consiglio, anche quando si tratti del procedimento riguardante l’istanza di accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, rileva l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, per il quale la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento, “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8132).
L’art. 21 octies non va interpretato in senso puramente formalistico, con riferimento ai casi in cui la documentazione acquisita al giudizio risulti sufficiente per ritenere che l’atto non sarebbe stato comunque diverso, dovendo l’interessato indicare in modo esplicito e circostanziato quali elementi di fatto specifici e rilevanti si sarebbero rappresentati all’Amministrazione, se fosse stato trasmesso il preavviso di rigetto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1310 del 2017; Sez. VI, n. 2127 del 2015; Sez. IV, n. 518/2013).
Nella specie, come rilevato dalla Amministrazione appellata, l’interessato nel gravame non ha indicato alcun fatto o profilo ulteriore, rispetto a quelli che sono stati rappresentati nel corso del procedimento amministrativo.
8. Con il secondo motivo, è dedotto che la valutazione posta a base del diniego sarebbe affetta da vari profili di eccesso di potere, poiché l’incidente sarebbe avvenuto nel mentre l’interessato ‘si recava sul proprio posto di lavoro e per causa a lui non imputabilè .
Col terzo motivo, è lamentata la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto di motivazione poiché il Comitato di verifica, nel qualificare come ‘genericà gli elementi forniti in sede amministrativa, non avrebbe ‘analizzato e confutatò tali elementi.
9. Ritiene il Collegio che le censure, esaminare congiuntamente per la loro connessione, risultano infondate e vanno respinte: in considerazione della documentazione esibita nel corso del procedimento amministrativo, del tutto ragionevolmente il Comitato di verifica si è espresso nel senso della insussistenza della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
9.1. Per la giurisprudenza, si può ravvisare la dipendenza da causa di servizio di una infermità derivante da un’infortunio in itinere’ quando non sia ravvisabile l’attribuibilità dell’incidente stradale al dipendente che ne faccia richiesta: la dipendenza da causa di servizio può essere ravvisata quando la causazione del sinistro sia la conseguenza di fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV 27 novembre 2019, n. 8096).
9.2. In punto di fatto, dall’esame della documentazione depositata dall’appellante nel corso dei due gradi del giudizio, si evince che:
– l’incidente in questione si è verificato in data 16 marzo 2009, mentre l’appellante era alla guida di un suo motoveicolo;
– il comandante della polizia municipale del Comune di -OMISSIS- ha verbalizzato i fatti accaduti (con un atto trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Udine);
– nel verbale sono state riportate la dichiarazione della signora -OMISSIS-, la quale ha segnalato ‘di aver visto una motocicletta proveniente da Campoformido sbandare e ruzzolare a terra quando lei era già all’interno del piazzalè, e del signor -OMISSIS-, ‘il quale attestava d’aver assistito solo allo scivolamento del motoveicolò, e sono state segnalate tutte le altre attività istruttorie;
– il comandante della polizia municipale ha concluso, rilevando che gli elementi raccolti e le varie testimonianze assunte non permettono a questo comando di stabilire con certezza se il sinistro di che trattasi sia da attribuire ad una effettiva mancata precedenza al motoveicolo ;
– il pubblico ministero ha chiesto una prima volta l’archiviazione del procedimento penale e, a seguito della opposizione del querelante e dell’ordine del giudice di pace di effettuare ulteriori indagini, ha chiesto una seconda volta l’archiviazione.
9.3. Stando così le cose, non è affetta da profili di eccesso di potere la valutazione del Comitato di verifica, che ha constatato l’assenza dei presupposti per ravvisare la dipendenza da causa di servizio.
Né si possono desumere dall’atto d’appello deduzioni o elementi ulteriori rispetto a quelli già posti all’esame del Comitato di verifica, sicché anche in questa sede non si possono considerare sussistenti elementi di fatto che possano indurre a ritenere inadeguata o superficiale la valutazione posta a base del diniego.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta respinge l’appello n. 1845 del 2016.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dell’appellante, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.
Così deciso dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, ai sensi dell’art. 84 della legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *