Il decreto di approvazione di ciascun piano di zona

Consiglio di Stato, Sentenza|26 febbraio 2021| n. 1679.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il decreto di approvazione di ciascun piano di zona va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico; E’ inoltre cura del Sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, darne notizia a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Sentenza|26 febbraio 2021| n. 1679

Data udienza 16 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Variante al P.E.E.P. – Approvazione del Programma di sviluppo della viabilità di collegamento – Atto generale – Art. 41, 2 comma, c.p.a. – Notificazione individuale – Notifica del ricorso – Termine di decadenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2013, proposto da
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Gi., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via (…), presso lo studio dell’avvocato Gi. Na.
contro
Im. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. Lu. Ce. ed Al. Ce., elettivamente domiciliata in Roma, Viale (…), presso lo studio dell’avvocato An. Ma. Ve.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina, n. 941 dell’8 novembre 2012, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Im. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso N.R.G. 996 del 2010, proposto innanzi alla Sezione staccata di Latina del T.A.R. del Lazio, Im. s.r.l. (odierna appellata) ha chiesto l’annullamento della delibere del Consiglio comunale di Frosinone:
– n. 49 del 23 luglio 2010, avente ad oggetto: “Piano di assetto della sottozona “(omissis)” del P.E.E.P. approvato con le delibere C.C. nn. 2 e 3 del 2009: variazioni non essenziali”;
– n. 2 del 19 gennaio 2009, avente ad oggetto il piano di assetto per l’attuazione, localizzazione di interventi già finanziati ed assegnazione delle aree in diritto di proprietà ;
– n. 4 del 18 febbraio 2008, avente ad oggetto approvazione del P.E.E.P.;
– n. 3 del 19 gennaio 2009, inerente il piano di assetto.
Con successivi motivi aggiunti, veniva dalla stessa parte chiesto l’annullamento delle deliberazioni consiliari nn. 53 del 1° agosto 2005 (approvazione del Programma di sviluppo della viabilità di collegamento”) e 55 del 1° agosto 2005 (adozione del predetto P.E.E.P.).
La ricorrente di prime cure è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Frosinone, alla via (omissis), in catasto terreni al foglio (omissis), mappali (omissis) ente urbano e (omissis) (tali ultime aree, estese per circa metri quadri 3500, incluse in zona “C” di P.R.G. e destinate a parcheggio delle unità immobiliari per uso commerciale).
Nella variante al P.E.E.P. approvata dall’appellante Comune, veniva introdotto un tracciato stradale di collegamento tra la Via (omissis) e la via (omissis), con annessa rotatoria su quest’ultima (in variante alla originaria previsione di P.R.G.), incidente sulle aree anzidette e comportante una ablazione degli spazi destinati a parcheggio.
2. L’adito T.A.R., con la sentenza oggetto dell’appello ora all’esame, accoglieva il ricorso, rilevando che:
– “sebbene l’amministrazione sostenga che il Piano di assetto della sottozona “(omissis)” del P.E.E.P. approvato con le delibere C.C. nn. 2 e 3 del 2009… sia un mero atto preliminare e non vincolante,… l’atto medesimo… risulta aver apportato delle modifiche al P.E.E.P. incidenti sulla proprietà privata senza l’attivazione degli opportuni strumenti partecipativi”;
– “lo strumento utilizzato… risulta sconosciuto alla normativa urbanistica… e, pertanto, alla luce dei suoi effetti sostanziali, non può che essere qualificato come variante al PEEP e, quindi, come atto urbanistico programmatorio incidente sulla proprietà privata con effetti ablatori”.
3. Avverso tale pronuncia, il Comune di Frosinone ha interposto appello, notificato il 5 marzo 2013 e depositato il successivo 14 marzo.
Viene con tale mezzo di tutela, in primo luogo, riproposta l’eccezione (già in prime cure formulata) di tardività del ricorso, osservandosi che:
– la previsione del tracciato di collegamento fra le Vie (omissis) risale alla deliberazione consiliare n. 53 del 1° agosto 2005, inerente l’approvazione del Programma di sviluppo della viabilità di collegamento in ambito urbano;
– tale previsione veniva riportata nelle deliberazioni consiliari nn. 55 del 1° agosto 2005 (adozione del piano decennale delle zone di edilizia economica e popolare) e 4 del 18 febbraio 2008 (approvazione definitiva del P.E.E.P.), nonché nei successivi deliberati nn. 2 e 3 del 19 gennaio 2009 e 49 del 23 luglio 2010.
Il Piano di assetto adottato con deliberazione n. 49 del 2010 (in prime cure avversata) si limiterebbe a riportare il già approvato tracciato viario: per l’effetto, sostenendosi la irricevibilità del ricorso di primo grado, in ragione della tardiva impugnazione delle suindicate delibere nn. 53 e 55 del 2005, 4 del 2008 e 2 e 3 del 2009.
Denuncia, inoltre, parte appellante l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dinanzi al T.A.R. di Latina, in ragione del difetto di interesse in capo ad Im., atteso che l’impugnato Piano di assetto, non costituendo un formale e tipico strumento urbanistico previsto dalla normativa vigente, è inidoneo a produrre vincoli di natura espropriativa, ovvero dichiarazioni di pubblica utilità, in riferimento al tracciato stradale in detto Piano riportato.
Viene, al riguardo, precisato che nessuna delle deliberazioni impugnate reca approvazione di alcun progetto dell’opera viaria di che trattasi, venendo in esse graficamente riportato, in via programmatica, soltanto il possibile tracciato, con l’unico obiettivo di fornire un quadro completo del possibile assetto definitivo della porzione di territorio comunale e quindi anche delle aree estranee al P.E.E.P. (tra le quali, le aree di proprietà della ricorrente): la realizzazione del Programma di sviluppo della viabilità di collegamento, anche per ciò che attiene al tracciato di strada contestato da Im., potendo trovare attuazione soltanto previa adozione di una variante al vigente P.R.G., ovvero secondo le previsioni di cui agli artt. 10 e seguenti del D.P.R. n. 327 del 2001.
L’affermata carenza di legittimazione attiva, in capo alla ricorrente di prime cure (odierna appellata), viene dal Comune sostenuta in quanto le aree di proprietà di quest’ultima non sono in alcun modo interessate dal P.E.E.P. approvato con la predetta deliberazione n. 4 del 2008 e dal Piano di assetto.
Né sarebbe sussistente il pregiudizio addotto dalla stessa appellata (peraltro non derivante dagli atti di approvazione del P.E.E.P. e del Piano di assetto), consistente nel venir meno – per effetto della realizzazione dell’opera viaria in contestazione – dello standard di cui alla legge regionale n. 33 del 1999, relativo ai parcheggi pertinenziali delle attività commerciali ivi esistenti: e ciò in quanto, effettuato il computo dello standard a parcheggi risultante dalla detrazione, dalla superficie attualmente adibita a parcheggio pertinenziale, della superficie destinata a sede stradale, residuerebbe un’area a parcheggio pertinenziale di mq. 3.356,00 (ben superiore a quella minima di legge, pari a mq. 2.316,88).
Propone, poi, il Comune di Frosinone, quali motivi di appello, le già dedotte controdeduzioni concernenti l’affermata infondatezza del ricorso avversario di primo grado, così sintetizzabili:
– in ordine ai primi due motivi di ricorso (con cui è stata dedotta violazione degli artt. 1 e seguenti della legge 167/1962, degli artt. 9, 11, 16 del D.P.R. 327/2001, dell’art. 1 della legge regionale n. 36/1987, dell’art. 7 della legge 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità dell’azione amministrativa e violazione del principio di buona fede e affidamento), viene evidenziato che la previsione della strada in questione non è illogica, né contraddittoria, tenuto conto del fatto che le aree di proprietà dell’appellata, “stralciate” dal P.E.E.P., avevano destinazione a verde, mentre il tracciato stradale predetto ricade su parte di dette aree esterne alle zone P.E.E.P.; soggiungendosi che il programmato intervento viario non solo farebbe mantenere alla società aree a parcheggio in eccedenza rispetto agli standard di cui al D.M. n. 1444/1968, ma implicherebbe uno spostamento del tracciato stradale ai confini della sua proprietà immobiliare, sicuramente migliorativo rispetto all’originario tracciato previsto dal P.R.G.;
– quanto al terzo motivo di ricorso (con cui si deduce violazione dell’art. 8 della legge 167/1962, dell’art. 34 della legge 865/1971 e dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi), ribadita l’estraneità delle aree di proprietà della appellata alle zone P.E.E.P., viene osservato che le censure sotto tale aspetto dedotte in prime cure non recano allegazione alcuna in ordine all’eventuale pregiudizio derivante alla sfera giuridica di Im. per effetto della nuova disciplina del Piano di assetto;
– mentre il quarto motivo di ricorso (relativo al vizio di eccesso di potere per violazione dell’art. 42 dello Statuto comunale e dell’art. 13 del Regolamento comunale per il funzionamento delle circoscrizioni approvato con delibera consiliare n. 26 del 28 marzo 2002) sarebbe infondato, in quanto non era obbligatorio sottoporre le deliberazioni consiliari impugnate al preventivo parere della competente circoscrizione comunale, non trattandosi né di approvazione di strumenti urbanistici, né di variante agli stessi.
Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, per la reiezione del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
4. In data 30 aprile 2013, Im. s.r.l. si è costituita in giudizio; e, preliminarmente eccepita l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica di esso nei confronti di Cooperativa Edilizia La. s.r.l. (assegnataria di un lotto nel P.E.E.P. ed evocata quale controinteressata nel ricorso di primo grado), ha confutato la fondatezza delle argomentazioni esposte con l’atto introduttivo, chiedendo la reiezione dell’appello.
La stessa Im., inoltre, ha riproposto i motivi nn. 1, 3 e 4 dedotti con l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al T.A.R. Latina, e rimasti assorbiti nella conclusiva pronunzia da quest’ultimo resa.
5. In vista della trattazione nel merito del ricorso, parte appellante ha depositato in atti (alla data del 15 gennaio 2021) conclusiva memoria, con la quale:
– preliminarmente osservato che la Cooperativa Edilizia La. s.r.l., pur essendo stata individuata in primo grado come controinteressata, nel giudizio di appello riveste la posizione di cointeressata, con conseguente non obbligatorietà della evocazione in giudizio;
– ha ribadito le argomentazioni già esposte con l’atto introduttivo;
insistendo, conclusivamente, per l’accoglimento del proposto mezzo di tutela.
6. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 16 febbraio 2021.

DIRITTO

1. Con l’appellata sentenza, il T.A.R. di Latina:
– preliminarmente rilevato che, “con delibera di CC n. 49 del 23 luglio 2010, mai notificata, e denominata variazioni al “piano di assetto della sottozona “(omissis)” del P.E.E.P. approvato con le delibere C.C. nn. 2 e 3 del 2009: variazioni non essenziali”, e le presupposte delibere di CC n. 2 del 19 gennaio 2009 e n. 3 del 19 gennaio 2009, entrambe mai notificate, il Comune di Frosinone ha disposto una variante al PEEP approvato disponendo di introdurre un tracciato stradale di collegamento tra la via (omissis) e la via (omissis) ed annessa rotatoria sulla via (omissis), denominato strada di distribuzione, in variante alla originaria previsione di PRG e che andrà ad incidere sulle aree di proprietà della ricorrente comportando, in particolare, una significativa ablazione delle aree destinate a parcheggio”,
– ha osservato che, “sebbene l’amministrazione sostenga che il Piano di assetto della sottozona “(omissis)” del P.E.E.P. approvato con le delibere C.C. nn. 2 e 3 del 2009… sia un mero atto preliminare e non vincolante, tuttavia la tesi della resistente viene smentita da quanto si trova affermato nell’atto medesimo che risulta aver apportato delle modifiche al PEEP incidenti sulla proprietà privata senza l’attivazione degli opportuni strumenti partecipativi”.
Nel ritenere che “lo strumento utilizzato… risulta sconosciuto alla normativa urbanistica… e, pertanto, alla luce dei suoi effetti sostanziali, non può che essere qualificato come variante al PEEP e, quindi, come atto urbanistico programmatorio incidente sulla proprietà privata con effetti ablatori”, il giudice di prime cure, preso atto dell’omissione, da parte della procedente Amministrazione, delle “garanzie partecipative obbligatorie per legge nell’adozione di una variante urbanistica incidente sulla proprietà privata”, ha accolto il ricorso presentato dall’odierna appellata Im., con assorbimento dei rimanenti argomenti di doglianza dalla stessa articolati.
2. Con l’appello ora all’esame, ripropone in primo luogo il Comune di Frosinone le eccezioni, già dedotte dinanzi al Tribunale di primo grado, riguardanti l’affermata irricevibilità ed inammissibilità del ricorso dinanzi a quest’ultimo proposto.
2.1 Come in narrativa ricordato, assume l’appellante Amministrazione che, a fronte della risalente previsione del tracciato di collegamento fra le Vie Maria, (omissis) (deliberazione consiliare n. 53 del 1° agosto 2005, inerente l’approvazione del Programma di sviluppo della viabilità di collegamento in ambito urbano) e della successiva riproduzione di essa nei deliberati consiliari nn. 55 del 1° agosto 2005 (adozione del piano decennale delle zone di edilizia economica e popolare) e 4 del 18 febbraio 2008 (approvazione definitiva del P.E.E.P.), nonché nei successivi atti nn. 2 e 3 del 19 gennaio 2009 e 49 del 23 luglio 2010, l’avversato Piano di assetto (di cui alla deliberazione n. 49 del 2010, impugnata in prime cure) avrebbe contenuto meramente “riproduttivo” del già approvato tracciato viario, con riveniente tardività della sollecitazione del sindacato giurisdizionale, in ragione della omessa tempestiva impugnazione delle suindicate delibere nn. 53 e 55 del 2005, 4 del 2008 e 3 e 3 del 2009 (nel termine decorrente dal compimento delle formalità di pubblicazione delle stesse).
Tale rilievo è infondato.
È ben vero che, come da questa Sezione recentemente affermato (sentenza 3 febbraio 2021, n. 979), “la deliberazione comunale con la quale venga adottato… il Piano di Zona” è “un atto generale, non richiedente comunicazione individuale, sicché trova applicazione il principio di cui all’art. 41, secondo comma, c.p.a., secondo cui, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il ricorso deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge, decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Peraltro:
– fermo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, secondo cui “il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico” e “dell’eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale”;
– quanto alla vicenda in esame, il deliberato consiliare n. 49 del 2010 e le presupposte deliberazioni nn. 2 e 3 del 2009, in esso richiamate (ovvero, il c.d. Piano di Assetto), con riferimento all’introduzione di un tratto viario incidente sulla proprietà dell’odierna appellante, recano individualizzata valenza pregiudizievole, quanto alla posizione giuridica di carattere oppositivo dalla medesima dedotta in giudizio, sì da imporre una individuale partecipazione notiziale di siffatta determinazione.
In difetto di essa, deve escludersi che la decorrenza del termine decadenziale per la sollecitazione del sindacato giurisdizionale possa essere identificato con la data di pubblicazione del deliberato di che trattasi, come argomentato dall’appellante Comune: dovendosi, sul punto, rimarcare come il termine per impugnare il Piano di zona per l’edilizia economica e popolare decorra, per i soggetti da esso individualmente incisi (come, appunto, nel caso in esame), dalla notifica individuale (nella forma della citazione) dell’avviso di eseguito deposito del suddetto Piano (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 1999, n. 308 e 27 ottobre 1998, n. 1383).
2.2 Parimenti incondivisibile è la censura con la quale l’appellante Comune di Frosinone sostiene l’inammissibilità del ricorso di prime cure, per carenza di interesse in capo ad Im..
Se, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della citata legge n. 167 del 1962, l’approvazione dei piani per l’edilizia economica e popolare “equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti” (disposizione, questa, che trova conferma nella lett. a) del comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), va rilevato che il Piano di assetto in questione, piuttosto che atteggiarsi quale “strumento atipico”, integri una vera e propria “variante” al precedente strumento attuativo, come appalesato dallo stesso contenuto della deliberazione consiliare n. 2 del 2009, laddove si precisa che “le variazioni al P.d.Z. contenute nel Piano di Assetto che si va ad approvare rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 8, comma 6, della legge n. 167 del 1962, come vigente, divengono efficaci con l’esecutività del presente atto e non richiedono, pertanto, particolari ed ulteriori procedure di approvazione”.
Non si presta, pertanto, a condivisione quanto dal Comune affermato (da ultimo, con memoria depositata il 15 gennaio 2021), circa la sostenuta inidoneità del Piano di assetto di che trattasi, al fine di produrre vincoli di natura espropriativa e/o dichiarazioni di pubblica utilità, in riferimento al tracciato stradale in detto Piano riportato.
Se l’attitudine meramente “programmatica” del Piano di assetto, così come la valenza meramente “descrittiva” delle planimetrie ad esso allegato, non incontrano, fuori dalle argomentazioni difensive di parte, elementi di obiettivo riscontro, deve:
– da un lato, rilevarsi come l’Amministrazione abbia omesso, a dimostrazione del carattere non immediatamente precettivo delle indicazioni pianificatorie anzidette, di rappresentare la eventuale sopravvenienza di strumenti variativi dell’assetto urbanistico, suscettibili di annettere alle indicazioni di cui sopra connotazione effettivamente vincolante, quanto al riassetto viario dell’area di che trattasi;
– d’altro canto, osservarsi che il pregiudizio riconoscibile in capo alla parte appellata, consistente (come dalla difesa dello stesso Comune affermato) nel “venir meno – per effetto della realizzazione dell’opera viaria in contestazione – dello standard di cui alla L.R. n. 33/1999 relativo ai parcheggi pertinenziali delle attività commerciali ivi esistenti” (lesione, questa, dall’appellante ritenuta non meritevole di tutela, in quanto in capo ad Im. “residuerebbe un’area a parcheggio pertinenziale di mq. 3.356,00 di gran lunga superiore a quella minima di legge pari a mq. 2.316,88”), confermi, con ogni evidenza, l’attitudine direttamente pianificatoria (e non, dunque, meramente programmatica) ravvisabile nella prevista realizzazione del tratto viario in contestazione.
3. Se le censure in rito dalla parte appellante formulate con riferimento al ricorso di prime cure (in relazione a profili già oggetto di eccezione in tale sede) si rivelano infondate, alla stregua di quanto precedentemente osservato, parimenti incondivisibile è l’eccezione di inammissibilità del presente mezzo di tutela, con la quale l’appellata Im. ha evidenziato l’omessa notificazione di esso nei confronti di Cooperativa Edilizia La. s.r.l., dalla stessa evocata quale controinteressata nel giudizio svoltosi dinanzi al T.A.R. di Latina, in quanto assegnataria di un lotto P.E.E.P.
Se la qualità di parte necessaria nell’anzidetto giudizio ha mutuato fondamento dalla presenza di un interesse giuridicamente qualificato, in capo alla suindicata Cooperativa ravvisabile ai fini della conservazione del Piano oggetto di censura in prime cure, va osservato come nel presente giudizio (con la proposizione del quale, l’appellante Amministrazione ha dedotto il proprio interesse alla conservazione dell’anzidetto strumento), la parte anzidetta ha, specularmente, assunto la veste di cointeressata; per l’effetto non dimostrandosi necessaria, a pena di inammissibilità del proposto gravame, l’evocazione in giudizio della stessa.
4. Nel merito, l’appello è infondato.
Il giudice di primo grado, come precedentemente osservato, ha correttamente identificato nel Piano di assetto della sottozona “(omissis)” del P.E.E.P., approvato con delibere consiliari nn. 2 e 3 del 2009, uno strumento di pianificazione attuativa recante modificazioni al Piano stesso incidenti sulla proprietà privata: “alla luce dei suoi effetti sostanziali”, qualificabile “come atto urbanistico programmatorio incidente sulla proprietà privata con effetti ablatori”.
A fronte della rilevata omissione delle “garanzie partecipative obbligatorie per legge nell’adozione di una variante urbanistica incidente sulla proprietà privata”, il T.A.R. accolto il ricorso proposto da Im., “con assorbimento degli altri motivi”.
Il riportato profilo inficiante, che ha condotto all’annullamento della “variante” di che trattasi ad opera del giudice di prime cure, non ha formato, in seno all’atto introduttivo del presente giudizio, oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell’appellante Amministrazione comunale.
Se, conseguentemente, il mezzo di tutela all’esame non appare indenne da profili di inammissibilità, la valorizzazione del contenuto sostanziale delle doglianze con esso dedotte (in particolare, l’affermata valenza meramente “programmatica” assunta, secondo la prospettazione di parte appellante, dal tracciato stradale anzidetto, per come precedentemente illustrata) consente di dare ingresso alla censura de qua, atteso che la non diretta incidenza della previsione modificativa di che trattasi sulla posizione giuridica soggettiva (oppositiva) vantata dall’appellata Im. sarebbe suscettibile, ove fondatamente riscontrabile, di escludere l’immanenza di alcun obbligo partecipativo preordinato all’assunzione del deliberato consiliare in prime cure da quest’ultima avversato.
Peraltro, il convincimento in proposito espresso dal Tribunale di primo grado si rivela affatto condivisibile, avuto riguardo al chiaro disposto dell’art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001; rispetto al quale, consolidata giurisprudenza riconosce al privato proprietario di un’area interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica, previa formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’Amministrazione procedente sulla sua localizzazione, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione del progetto definitivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525 e 21 agosto 2013, n. 4229).
Proprio il profilo di “incidenza specifica” dell’atto di pianificazione su una rilevante posizione giuridica di soggetti determinati, avrebbe dovuto imporre, in una con la necessaria preventiva partecipazione notiziale dell’iniziativa pianificatoria in variante, una motivazione puntuale in ordine alla scelta urbanistica effettuata ed una comparazione, nello specifico, tra l’interesse pubblico alla realizzazione del tratto viario anzidetto e l’interesse privato relativo alla preservazione del previgente assetto pianificatorio.
Come illustrato dalla difesa della parte appellata, infatti:
– l’arteria di collegamento tra le strade comunali Via (omissis), Via (omissis) e via (omissis) non era contemplata nella planimetria del P.E.E.P. approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 18 febbraio 2008 (né nel piano particellare d’esproprio allegato allo strumento urbanistico);
– le aree di proprietà dalla stessa appellata Im., erano state stralciate dallo strumento urbanistico, a fronte della fase partecipativa e di specifica osservazione sul punto preliminarmente svoltasi rispetto all’approvazione dello stesso;
– il tracciato del tratto viario di che trattasi, inserito ed espressamente previsto dal Piano di Assetto della zona P.E.E.P., sottozona “Via (omissis)”, approvato quale “variante non sostanziale” al medesimo Piano, è stato introdotto con le impugnate delibere consiliari nn. 49/2010 e 2/2009.
Conferma di quanto sopra indicato è ravvisabile nella stessa prospettazione di parte appellante, laddove (pag. 8 dell’atto introduttivo), viene affermato che i grafici allegati alla delibera n, 49 del 2010 “si limitano a riportare l’indicazione del tracciato stradale già prospettato dalla delib. C.C. n. 53/2005 avente ad oggetto “Approvazione del piano di sviluppo della viabilità di collegamento in ambito urbano”: avente – questo sì – valenza meramente programmatica, a differenza della (successivamente approvata) modificazione al P.E.E.P., con riferimento alla quale va confermata, alla luce degli effetti da essa promanante, attitudine direttamente pregiudizievole per la posizione giuridica soggettiva vantata da Im..
5. La constatata infondatezza della censura dedotta avverso l’appellata sentenza consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate dall’appellante con il mezzo di tutela all’esame, atteso che anche una eventuale favorevole considerazione delle stesse, comunque non consentirebbe di accedere, in ragione della ripetuta condivisibilità dell’assunto che ha condotto il giudice di prime cure all’annullamento della variante di che trattasi, alla richiesta riforma della pronunzia da quest’ultimo resa.
L’appello, in quanto infondato, deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante Amministrazione comunale di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di Im. s.r.l., delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in misura pari ad Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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