Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24103.
La massima estrapolata:
Il danno per mala gestio imputabile all’amministratore unico della società fallita, per il mancato rinvenimento delle scritture contabili, non può essere calcolato in base alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare.
Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24103
Data udienza 16 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2280/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3136/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2018 dal cons. Dr. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento della domanda formulata ex articoli 2293 e 2394 c.c. dal Fallimento (OMISSIS) s.r.I., condannava l’amministratore unico della societa’ fallita, (OMISSIS), al risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla mala gestio del predetto soggetto, quantificati in Euro 736.118,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
2. – La pronuncia era impugnata dalla convenuta e la Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 ottobre 2012, nella resistenza della curatela, respingeva il gravame. Il giudice distrettuale osservava, in estrema sintesi, che il Tribunale aveva rettamente liquidato il danno applicando il criterio differenziale, basato sulla valorizzazione dello sbilancio patrimoniale tra attivo e passivo: cio’ in quanto, per un verso, le scritture contabili “non consentivano una ricostruzione delle vicende societarie dotata di un sufficiente grado di approssimazione degli effetti pregiudizievoli riconducibili alle singole condotte contestate dall’amministratrice” e, per altro verso, era plausibile imputare l’intero deficit patrimoniale accertato alla data del fallimento alle dette condotte, stante la rapidita’ con cui si era prodotto il dissesto (consumatosi tra il 1999 e l’inizio del 2001). La Corte di appello, poi, riteneva legittima la rivalutazione della somma oggetto della liquidazione, dal momento che veniva in questione un debito di valore, e non di valuta.
3. – La sentenza e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con un ricorso articolato in quattro motivi. La curatela, benche’ intimata, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2393 e 2394 c.c.. Osserva la ricorrente che era senz’altro possibile pervenire all’accertamento sia dell’esistenza degli atti che avrebbero recato pregiudizio al patrimonio sociale, sia del nesso causale tra gli stessi e i danni che le si volevano imputare. Rileva, del resto, che l’applicazione del criterio differenziale non era giuridicamente corretto, potendosi addebitare alla ricorrente i soli effetti dannosi che erano conseguenza immediata e diretta del proprio comportamento. Investita di censura e’ pure la quantificazione dello sbilancio patrimoniale, che, ad avviso dell’istante, era stata erroneamente operata in sede di consulenza tecnica.
Col secondo motivo e’ lamentata la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1224 c.c.. Secondo la ricorrente la pronuncia non era corretta nemmeno nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la rivalutazione monetaria: cio’ in quanto la pretesa aveva ad oggetto una somma di denaro soggetta, come tale, al principio nominalistico.
Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli articoli 2393 e 2394 c.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c.. Vi si deduce essere stata carente l’allegazione e la prova circa la condotta illecita della ricorrente e il nesso di causalita’ tra essa e l’esposizione debitoria della societa’ nei confronti dell’erario, pari a Euro 495.557,00; la ricorrente aggiunge che risultava essere stato del resto positivamente accertato che nel periodo in cui sarebbe maturato il debito in questione essa (OMISSIS) neppure rivestiva la carica di amministratrice della societa’.
Col quarto mezzo la sentenza viene censurata per la violazione o falsa applicazione degli articoli 2393, 2394 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’articolo 115 c.p.c.: errore che avrebbe indotto la statuizione di una condanna per una somma maggiore. Il motivo attiene sempre all’imputazione del danno per il debito erariale, avendo riguardo al dato dell’irrogazione di sanzioni relative a periodi anteriori all’assunzione della carica. Si sottolinea, anche qui, che competeva alla curatela fornire la prova del nesso di causalita’ tra la condotta della ricorrente, che aveva assunto la carica di amministratrice nel luglio 1996, e il danno subito dalla societa’ fallita.
2. – Il primo, il terzo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente, vertendo sul medesimo tema, e sono fondati nei termini che si vengono ad esporre.
Il fatto che nell’azione di responsabilita’ promossa dal curatore a norma dell’articolo 146, comma 2, L. Fall., il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare non implica l’applicazione di un criterio di meccanica commisurazione di esso all’entita’ della differenza tra le predette grandezze patrimoniali.
In argomento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, con riferimento al problema del danno risarcibile addebitato agli amministratori convenuti nel giudizio di responsabilita’, che una correlazione tra le condotte dell’organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall’intero deficit patrimoniale della societa’ fallita puo’ prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa cosi’ generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza. Ne discende, in termini generali, che, nel caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili, dall’omessa tenuta della contabilita’ (che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e che e’, di per se’, almeno potenzialmente produttiva di un pregiudizio) non possa derivare la conseguenza che il pregiudizio stesso si identifichi nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare. D’altro canto, e’ stato ancora precisato, il criterio basato sulla nominata differenza puo’ essere bensi’ utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni: ma sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, e a condizione che l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100; in sostanziale conformita’, nel senso che il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, in quanto l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo: Cass. 1 febbraio 2018, n. 2500; Cass. 20 aprile 2017, n. 9983; Cass. 3 gennaio 2017, n. 38).
Nel caso in esame, la Corte di merito si e’ giustamente preoccupata di spiegare come la documentazione sociale precludesse di ricostruire con sufficiente puntualita’ la dinamica eziologica del danno concretamente occorso, ma ha mancato di esaminare se le allegazioni della curatela fossero idonee, quantomeno su di un piano astratto, a darne ragione. Non puo’ difatti ritenersi espressiva di un accertamento in tal senso l’affermazione (contenuta a pag. 8 della sentenza impugnata) secondo cui il danno poteva imputarsi all’odierna ricorrente in considerazione della rapidita’ con cui si era manifestato il dissesto: tale evenienza nulla chiarisce quanto all’esistenza di un quadro di allegazioni della curatela, riferite a inadempimenti dell’amministratrice, che fosse coerente, sul piano causale, col sopravvenuto sbilancio patrimoniale.
Egualmente non condivisibile deve del resto ritenersi l’affermazione, sempre contenuta nella sentenza impugnata (pag. 11), secondo cui mancherebbe la prova che le sanzioni tributarie applicate alla societa’ si riferiscano a periodi di imposta anteriori all’assunzione della carica da parte di (OMISSIS). Per un verso, infatti, e’ a carico della curatela l’onere della prova del nesso causale tra l’illecito dell’amministratore e il danno; per altro verso, l’accesso a una liquidazione equitativa del pregiudizio patrimoniale occorso dovrebbe comunque fondarsi su inadempimenti potenzialmente idonei a costituirne l’origine (non potendosi considerare tali le condotte, rilevanti a tal fine, di cui sia pero’ ignoto l’autore).
2.1. – Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, che attiene all’applicabilita’ della rivalutazione monetaria.
3. – La sentenza e’ quindi cassata; la causa deve essere rinviata alla Corte di Milano, in diversa composizione: al giudice del rinvio e’ rimessa la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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