Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8622.
Il danno conseguente alla morte di un congiunto (danno parentale) consiste nella perdita della relazione con il familiare e si sostanzia nella sofferenza interiore , si deve escludere che al prossimo congiunto di una persona deceduta a seguito del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza che ne costituisce una componente intrinseca.
Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8622
Data udienza 17 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento danni – Danno parentale – Danno parentale comprende il danno esistenziale – Calcolo degli interessi – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30864-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1950/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
in relazione al decesso di (OMISSIS), avvenuto a seguito di incidente stradale, (OMISSIS) e (OMISSIS) -rispettivamente, madre convivente e sorella della vittima – agirono per il risarcimento dei danni nei confronti di (OMISSIS), di (OMISSIS) e della compagnia (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.), nelle rispettive qualita’ di conducente, proprietario ed assicuratrice r.c.a. del veicolo che aveva investito il ciclomotore condotto dal (OMISSIS);
il Tribunale di Roma, dato atto del gia’ avvenuto versamento di 290.000,00 Euro alla (OMISSIS) e di 50.0000,00 Euro alla (OMISSIS), condanno’ i convenuti, in solido, al pagamento della residua somma di 17.734,66 in favore della prima e di 69.160,60 Euro in favore della seconda, il tutto oltre accessori e rifusione delle spese di lite;
provvedendo sul gravame proposto dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), la Corte di Appello ha riformato parzialmente la sentenza, riconoscendo alla (OMISSIS) il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in 52.939,15 Euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza) che era stato negato dal primo giudice;
avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) e la (OMISSIS), affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. e degli articoli 2, 29 e 30 Cost. ed omesso esame di fatti decisivi (articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5) in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione”: le ricorrenti assumono che la sentenza impugnata, cosi’ come quella precedente del Tribunale, non contiene “una effettiva personalizzazione del danno, con cui il giudicante abbia fatto emergere e valorizzato, dandone espressamente conto in motivazione coerentemente alle risultanze probatorie obiettivamente emerse (…), le specifiche circostanze di fatto, peculiari alla concreta fattispecie, che comportano necessariamente il superamento delle conseguenze ordinarie gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno assicurata dalla tabella di riferimento”;
la censura di omesso esame di fatti decisivi e’ inammissibile ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5 poiche’, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, la sentenza impugnata e’ conforme a quella di primo grado e le ricorrenti non hanno ottemperato all’onere di dimostrare che le ragioni poste a fondamento delle due decisioni siano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016);
il motivo e’ – per il resto – infondato: infatti, rigettando l’analogo motivo di appello, la Corte territoriale ha dato atto del fatto che il primo giudice aveva correttamente tenuto conto di plurimi elementi, quali l’eta’ della vittima, il grado di parentela con le attrici, la qualita’ della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona scomparsa, “facendo riferimento a tutte le condizioni soggettive che hanno caratterizzato l’evento letale”, cosi’ pervenendo al riconoscimento di importi risarcitori complessivi che dovevano ritenersi congrui; in tal modo il giudice di appello ha mostrato di avere -a sua volta- considerato le peculiarita’ del caso e valutato, rispetto ad esse, la congruita’ degli importi liquidati; con la conseguenza che la censura svolta dalle ricorrenti non coglie nel segno e mira piuttosto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito (sulla base degli elementi indicati alle pagg. 15 e 16 del ricorso) che e’ inammissibile in sede di legittimita’;
col secondo motivo, le ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. e degli articoli 2, 29 e 30 Cost. (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’illegittima esclusione del danno esistenziale” e censurano la sentenza per non aver liquidato, oltre al danno correlato al dolore per la perdita del congiunto, anche quello “esistenziale” conseguente all'”alterazione” e allo “sconvolgimento di vita” subito dalle ricorrenti;
il motivo e’ infondato: il danno conseguente alla morte di un congiunto (o “danno parentale”) consiste, di per se’, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benche’ suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, piu’ di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicche’ il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione risarcitoria;
deve pertanto darsi continuita’ ai principi affermati -al riguardo- da questa Corte, secondo cui, “in virtu’ del principio di unitarieta’ e onnicomprensivita’ del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiche’ il primo gia’ comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. n. 30997/2018, conforme a Cass. n. 25351/2015), atteso che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni “vulnus” arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attivita’ dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche” (Cass. n. 23469/2018);
nel caso di specie, la Corte territoriale mostra di avere correttamente considerato entrambe le componenti del danno da perdita del rapporto parentale, e di avere altrettanto correttamente proceduto alla relativa liquidazione, con motivazione del tutto scevra da vizi logico-giuridici e per cio’ solo incensurabile in sede di legittimita’;
il terzo motivo (concernente la posizione della sola (OMISSIS)) denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e degli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo “costituito dalla giovane eta’ della vittima e dalla circostanza che il reddito di questa sarebbe verosimilmente cresciuto negli anni a venire, in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale in favore della ricorrente”; richiamati i criteri individuati da Cass. n. 6619/2018, si assume che, liquidando alla (OMISSIS) il risarcimento del danno patrimoniale conseguente al venir meno del contributo economico del figlio, la Corte ha commesso tre errori, ossia ha trascurato di considerare che il reddito della vittima sarebbe verosimilmente aumentato negli anni a venire, ha omesso di rivalutare il reddito goduto dalla vittima dall’epoca della morte ((OMISSIS)) alla data della decisione (2018) e ha “inopinatamente ed ingiustificatamente presunto che il defunto contribuisse ai bisogni della famiglia, corrispondendo una quota pari a 1/4 del proprio reddito, quota che risulta ictu oculi errata, mentre appare piu’ verosimile la quota di 1/3 del reddito”;
il motivo e’ inammissibile, in quanto:
la censura concernente la quota del reddito che il (OMISSIS) avrebbe presumibilmente destinato ai bisogni del nucleo familiare (stimata dalla Corte in 1/4 e proposta dalla ricorrente in 1/3 del reddito netto complessivo) e’ inammissibile in quanto involge un tipico apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito;
per il resto, il motivo e’ inammissibile in quanto non si confronta specificamente con la ratio della decisione e non evidenzia in modo adeguato la sussistenza di un concreto interesse alla censura;
invero:
non tiene conto del fatto che gli interessi sono stati riconosciuti, fin dalla data del decesso, su un capitale di 48.000,00 Euro che, tuttavia, costituisce – nella logica della sentenza – la cifra finale risultante dalla sommatoria dei contributi mancati per i dieci anni successivi; con il che si e’ determinato (nonostante l’applicazione del meccanismo della devalutazione alla data dell’illecito e della progressiva rivalutazione anno per anno) il riconoscimento di un importo per interessi sicuramente superiore a quello che sarebbe risultato dalla loro applicazione sui contribuiti venuti a mancare di anno in anno;
inoltre, non fornisce elementi che valgano a individuare la presumibile misura dell’incremento di reddito di cui la vittima avrebbe potuto godere negli anni;
infine, omette di indicare se, ed in quale misura, l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie individuati dalla richiamata Cass. n. 6619/2018 avrebbe condotto alla liquidazione di un importo superiore a quello complessivamente determinato per effetto del sopra illustrato calcolo degli interessi; in tal modo rendendo del tutto ipotetica la sussistenza di un concreto interesse della (OMISSIS) alla censura;
in conclusione, il ricorso dev’essere – nel suo complesso – rigettato;
alla luce della peculiarita’ delle questioni sottese al terzo motivo, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile ratione temporis, trattandosi di causa introdotta nell’anno 2010);
sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply