Il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 19 luglio 2019, n. 19506.

La massima estrapolata:

E’ vero che l’art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l’animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo.

Sentenza 19 luglio 2019, n. 19506

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20175/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di esercenti la potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS), convennero con atto di citazione del 9/2/2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, deducendo che il giorno (OMISSIS) il piccolo (OMISSIS), all’uscita dalla celebrazione della messa presso il convento di (OMISSIS) era stato assalito da un cane che, uscito dalla porta del convento, gli aveva abbaiato e ringhiato contro, costringendolo alla fuga. In questi frangenti il bambino aveva preso in corsa una scalinata che conduceva dal convento ad una strada sottostante, era caduto, riportando una seria frattura alla gamba destra, che aveva reso necessaria l’esecuzione di due interventi chirurgici. Gli attori chiesero il risarcimento dei danni sia al sacerdote (OMISSIS), che aveva la responsabilita’ del convento, sia a (OMISSIS), sua collaboratrice e proprietaria del cane.
Il Tribunale adito, disposta una CTU medico-legale e sentiti dei testi, rigetto’ la domanda nei confronti del (OMISSIS) e condanno’ la (OMISSIS) a risarcire il danno nella misura di Euro 5.486,10, pari al 50% del totale, stimando che, per il residuo 50%, la responsabilita’ del danno doveva essere eziologicamente ricondotta ad una imprudenza del bambino o ad altro elemento esterno, quale la conformazione delle scale.
La Corte d’Appello di Salerno, adita dai (OMISSIS), con la sentenza n. 177 del 21/2/2017 per quel che ancora rileva in questa sede ha sostanzialmente confermato, sull’an, la responsabilita’ della sola (OMISSIS), escludendo che il (OMISSIS), in quanto responsabile del convento, potesse essere in qualche modo collegato alla custodia dell’animale, mentre sul quantum ha ritenuto di imputare alla (OMISSIS) l’intero obbligo risarcitorio, escludendo di poter attribuire valenza di concausa alla disattenzione del bambino o ad altri fattori integranti il fortuito. La sentenza ha deciso il giudizio fondando la propria ratio decidendi sulla responsabilita’ ex articolo 2052 c.c., incombente a titolo oggettivo sul proprietario o su chi abbia comunque un obbligo di custodia sull’animale.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il fatto che il (OMISSIS) avesse eventualmente tollerato la presenza del cane nell’abitazione della (OMISSIS), sita nel convento, non dimostrava alcunche’ in ordine ad un presunto “uso” del cane da parte del (OMISSIS) stesso, ai sensi dell’articolo 2052 c.c.. Quanto alla graduazione della responsabilita’ il Giudice ha ritenuto che il criterio di imputazione della medesima ai sensi dell’articolo 2052 c.c., non debba essere fondato sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, con la conseguenza che, per i danni cagionati dall’animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e “in toto” a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell’intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Se la prova liberatoria non viene fornita, essendone onerato il convenuto che puo’ riferirsi anche al comportamento del danneggiato quale causa scriminante la responsabilita’ del proprietario, il Giudice deve condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni per l’intero.
Sulla base di questo quadro normativo, la Corte d’Appello ha ritenuto che gli elementi considerati dal primo giudice quali possibili concause dell’evento dannoso fossero rimasti indimostrati sicche’, in mancanza della prova del fortuito, l’unico soggetto responsabile per intero del danno doveva essere riconosciuta la proprietaria. Escluso il danno iure proprio dei genitori del piccolo (OMISSIS), la Corte d’Appello ha utilizzato, per la quantificazione del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, le Tabelle del Tribunale di Milano ed ha condannato (OMISSIS) a pagare, in favore di (OMISSIS), la somma di Euro 18.369,00 da devalutare e poi rivalutare e sulla quale computare gli interessi. Per il resto ha confermando le statuizioni di primo grado, con statuizioni relative alle spese.
Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nessuno svolge attivita’ difensiva per resistere al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2052 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente censura la sentenza per aver escluso la responsabilita’ del (OMISSIS) pur avendo il medesimo il potere di decidere sulla permanenza dell’animale presso il convento, ed avendo dunque il medesimo un qualche rapporto di custodia con l’animale o con i luoghi dal medesimo frequentati.
A sostegno della propria tesi il ricorrente cita una sentenza di questa sezione che, in fattispecie asseritamente analoga, avrebbe confermato la sentenza di merito che aveva imputato la responsabilita’ ex articolo 2052 c.c., ad un soggetto che, pur non essendo proprietario, aveva il governo dell’animale.
1.1 Il motivo non e’ fondato. Premesso che l’accertamento della relazione esistente tra il (OMISSIS), responsabile del convento, ed il cane rientra in una valutazione di mero fatto non censurabile in questa sede, la sentenza ha valutato che non fosse stata raggiunta la prova di un “uso” anche di fatto che il (OMISSIS) facesse dell’animale per soddisfare un proprio interesse, distinto da quello della proprietaria.
E’ vero che l’articolo 2052 c.c., configura una responsabilita’ oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma e’ altresi’ vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalita’ tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilita’ resta imputata a chi si trova in relazione con l’animale perche’ ne e’ proprietario o perche’ ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo. Questa e’ la ratio decidendi della sentenza citata dal ricorrente nella quale questa Corte ha attribuito rilevanza al rapporto di custodia dell’animale da parte di chi, pur non essendone proprietario, aveva dimostrato in fatto, richiamando a se’ i cani, di avere un potere di governo sui medesimi.
Nella fattispecie in esame, invece, la Corte di merito ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede, che il (OMISSIS) era responsabile del convento ma che non aveva una apprezzabile relazione, anche solo di fatto, con l’animale, che potesse giustificare la sua responsabilita’ per omessa custodia del medesimo.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo del ricorso.
2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2051-2052 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – Il ricorrente insiste nell’affermare che il (OMISSIS), avendo tollerato la presenza dell’animale nel convento ed essendo dunque responsabile del luogo frequentato dall’animale, avrebbe dovuto predisporre delle strutture idonee ad evitare che l’animale potesse provocare danni a terzi.
2.1 Il motivo e’ infondato perche’ fa valere un titolo di responsabilita’ del (OMISSIS) che esula del tutto dalle previsioni dell’articolo 2052 c.c. e che avrebbe richiesto, per poter essere affermato, un onere di allegazione e di motivazione che risulta del tutto insoddisfatto da parte del ricorrente.
3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 75 e 651 c.p.p., articoli 2730-2733 c.c.. In sostanza si duole del fatto che la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) fossero stati difesi dal medesimo legale, nonostante la loro posizione processuale fosse in conflitto di interessi e che, a fronte di detto conflitto, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere inammissibile la loro costituzione in giudizio.
4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 112 c.p.c.; nonche’, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente insiste sulla circostanza che, a fronte del cambio di impostazione difensiva della (OMISSIS), avrebbe dovuto ritenersi che il (OMISSIS), in qualita’ di responsabile del convento, aveva tollerato la presenza del cane e ne era pertanto responsabile.
3-4 I motivi, sostanzialmente sovrapponibili, ancorche’ deducano censure diverse, sono inammissibili perche’ estranei alla ratio decidendi.
5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio di parte resistente. Occorre invece disporre il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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