Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’articolo 660 del Cp

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1541.

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’articolo 660 del Cp consiste nel diverso atteggiarsi delle “conseguenze” della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. In proposito, il delitto di cui all’articolo 612-bis del Cp si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, alternativamente, un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Per l’effetto, per potere sostenere la sussistenza degli atti persecutori, anche in sede cautelare non è sufficiente l’accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza di reiterati atti molesti, ma occorre altresì valutare gli elementi indiziari sintomatici di un nesso causale tra la condotta ed almeno uno degli eventi indicati dalla norma incriminatrice.

Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1541

Data udienza 17 novembre 2020

 

Integrale

Tag – parola chiave: Stalking – Atti persecutori – Interruzione fornitura idrica del vicino – Divieto di avvicinamento a 10 metri – Annullamento – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/07/2020 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Grazia Miccoli;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della Dott. Kate Tassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2020 il Tribunale di Bari – Sezione Riesame – ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso il provvedimento (datato 14 giugno 2020) con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di (OMISSIS), in relazione al delitto ascritto nei seguenti termini: “per i reati previsti e puniti dall’articolo 612 bis c.p., perche’ con condotte reiterate di molestia, con cadenza quotidiana interrompeva la fornitura idrica del fratello (OMISSIS), manomettendo il sistema di fornitura mediante chiusura anche forzata dell’impianto, lavori non autorizzati sulle tubature, cosi’ da ingenerare nella persona offesa timore per l’incolumita’ della propria famiglia e della moglie (malata oncologica e bisognevole di acqua ininterrottamente), ed altresi’ alzando senza controllo durante la mattina ogni giorno il volume della musica impedendo lo studio a (OMISSIS)”.
Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza delle esigenze cautelari, ha applicato “la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione di via (OMISSIS) in uso a (OMISSIS), imponendo all’indagato di mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla stessa e dalle sue pertinenze (ivi compreso l’alloggiamento del contatore idrico)”.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il difensore dell’indagato, articolandolo in quattro motivi, qui di seguito sintetizzati, in ossequio ai criteri indicati dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all’articolo 282-ter c.p.p., comma 4.
Il Tribunale, sebbene riconosca che l’indagato abiti nella stessa palazzina dove vive la persona offesa ovvero in un immobile condominiale composto da sole due abitazioni con accessi adiacenti e su cui sono “presenti le tubature idriche”, non ha adottato le prescrizioni relative alla misura applicata con i criteri prescritti dalla suddetta norma.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 282-ter c.p.p..
Il Tribunale, senza motivare sulle ragioni in forza delle quali ha ritenuto che l’alloggiamento del contatore idrico sia posto in un luogo frequentato dalla persona offesa, ha in effetti applicato il divieto di avvicinamento per impedire l’accesso a un luogo in quanto tale.
2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli articoli 282-ter e 274 c.p.p..
Il ricorrente deduce che la misura cautelare applicata non e’ finalizzata ad evitare la reiterazione delle condotte contestate, giacche’ sia l’interruzione della fornitura idrica che le moleste emissioni sonore possono essere poste in essere anche eludendo il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti.
Il Tribunale ha ritenuto che l’indagato con la propria condotta vorrebbe l’allontanamento della persona offesa in quanto occupante abusiva della propria abitazione (fatti per cui pendono azioni giudiziarie).
In tale prospettiva non sarebbe configurabile il reato di atti persecutori, bensi’ quello di cui all’articolo 392 c.p., poiche’ l’agente, al fine di esercitare un preteso diritto (il distacco idrico al condomino moroso), potendo ricorrere al giudice, si sarebbe fatto arbitrariamente ragione da se’.
3. E’ stata depositata requisitoria scritta del Procuratore Generale, nella persona della Dott. Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini qui di seguito indicati e, di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, Sezione Riesame, il quale dovra’ nella decisione uniformarsi ai principi affermati da questa Corte.
2. Rispettando un ordine logico, vanno in primo luogo esaminati i profili attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti come ascritti all’indagato.
2.1. Nella stessa ordinanza impugnata (pagg. 1 e 2) e’ riportato il testo della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, il quale, con riferimento ai fatti contestati, aveva evidenziato la sussistenza di “condotte reiterate e crescenti” con le quali l’indagato “ha iniziato…ad incidere sulla persona offesa”.
Orbene, a parte il tenore atecnico di tale ultima espressione, il Pubblico Ministero ha individuato le condotte persecutorie nei plurimi interventi dell’indagato sull’impianto di erogazione della fornitura idrica, tanto da “incidere” sulle abitudini di vita della famiglia della persona offesa (di cui fa parte anche un soggetto affetto da grave malattia), e dalle emissioni sonore (“musica a volume fortissimo”), che hanno disturbato l’attivita’ di studio del figlio della persona offesa.
Il Tribunale, valutando la descrizione dei fatti contenuta nella richiesta e facendo specifico riferimento alle denunzie della persona offesa, nonche’ ad alcuni atti investigativi, ha ritenuto di individuare la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a configurare la fattispecie di cui all’articolo 612-bis c.p..
Quindi, gli atti persecutori sono stati individuati: nei plurimi interventi dell’indagato sull’impianto idrico che serve anche l’abitazione della persona offesa; nel posizionamento di una telecamera diretta verso l’abitazione della vittima; nelle immissioni sonore provenienti “non di rado dall’abitazione dell’indagato” (pag. 4 della ordinanza).
Quanto all’evento, che caratterizza il reato di cui all’articolo 612-bis c.p., il Tribunale ha sottolineato “un grado di intollerabilita’ tale da rendere obiettivamente gravose le condizioni di vita quotidiana della persona offesa e dei suoi famigliari”, sussumendolo nella “sub specie di apprezzabile cambiamento delle abitudini di vita” (pag. 4 della ordinanza).
2.2. Tale prospettazione appare insufficiente a supportare la fondatezza della tesi accusatoria sulla sussistenza di gravi indizi relativi agli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di incolpazione.
Il delitto previsto dall’articolo 612-bis c.p. ha natura di reato abituale e di danno ed e’ integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonche’ dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se puo’ manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicche’ cio’ che rileva non e’ la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilita’ quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (in tal senso, tra le piu’ recenti massimate, Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T, Rv. 27915401; Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P, Rv. 27538101).
Trattandosi di reato abituale, e’ la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non gia’ nello spettro degli atti considerati tipici, bensi’ nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.
E’ dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensivita’ ed e’ per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicita’, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in piu’ occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori e’ non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice e’ finalizzata, giacche’ alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano.
In ragione di tali elementi caratterizzanti la fattispecie in esame, si e’ affermato che il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’articolo 660 c.p. consiste proprio nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, puo’ estrinsecarsi in varie forme di molestie (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M, Rv. 27960101); pertanto, il delitto di cui all’articolo 612-bis c.p. si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (appunto alternativamente) un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, P.C. in proc. G., Rv. 26251701).
E’ del tutto evidente, allora, che anche in sede cautelare non e’ sufficiente l’accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza di reiterati atti molesti, ma occorre altresi’ valutare gli elementi (indiziari) sintomatici di un nesso causale tra la condotta e almeno uno degli eventi indicati dalla norma incriminatrice.
2.3. Nel caso in esame il Tribunale ha individuato nell’alterazione delle abitudini di vita l’evento causato dalle reiterate condotte moleste, senza pero’ adeguatamente indicare gli elementi indiziari sia in ordine al nesso causale sia in relazione alle caratteristiche dello stesso evento, non potendo esso risolversi in transitori disagi o fastidi.
Invero, il suddetto evento e’ riconducibile ad uno specifico dato concreto, consistente nel fatto che la persona offesa sia costretta, come conseguenza delle condotte persecutorie, a una alterazione delle proprie abitudini di vita, sicche’, alla stregua del principio di offensivita’, va operata una interpretazione restrittiva della norma, escludendo dalla rilevanza penale quei fatti solo percepiti dalla vittima come fastidiosi, quand’anche l’abbiano portata a dei piccoli, ma irrilevanti cambiamenti delle abitudini di vita.
Va detto, peraltro, che, ai fini dell’individuazione dell’evento alterazione o cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580). Nella specie il Tribunale ha ritenuto che le “manomissioni – attuate tanto attraverso l’apposizione di lucchetti quanto attraverso l’occlusione delle tubazioni o il fissaggio dall’interno dello sportellino del quadro di controllo – hanno raggiunto un grado di intollerabilita’ tale da rendere obiettivamente gravose le condizioni di vita quotidiana della persona offesa e dei suoi famigliari, si’ da integrare l’evento del reato (quanto meno sub specie di apprezzabile cambiamento delle abitudini di vita), tanto piu’ che la moglie della persona offesa e’ malata oncologica necessitante
di costanti disponibilita’ di acqua corrente” (pag. 4 della ordinanza).
Si e’ quindi sottolineata la “insostenibilita’ della situazione”, tanto che la persona offesa ha deciso di richiedere all’ente preposto la separazione del suo impianto di erogazione dell’acqua da quello attuale.
Non sono stati invece precisati gli elementi indiziari relativi all’evento conseguente al posizionamento di una telecamera diretta verso l’abitazione della vittima e le immissioni sonore “provenienti non di rado dall’abitazione dell’indagato”, sebbene si sia accennato al disturbo all’attivita’ di studio del figlio della persona offesa.
Orbene, e’ del tutto evidente, alla stregua della ricostruzione delle vicende come operata dal Tribunale, che la persona offesa ha denunziato una situazione di disagio suo e della sua famiglia in conseguenza delle condotte moleste poste in essere dal fratello.
Tuttavia, nell’ordinanza impugnata non sono stati individuati in maniera specifica gli elementi afferenti alla consistente alterazione delle abitudini di vita della persona offesa e della sua famiglia, avendo il Tribunale fatto generico riferimento ai disagi conseguenti alla intermittente erogazione dell’acqua e alle difficolta’ del figlio della persona offesa nello studio.
Si tratta di situazioni di disagio e di fastidio nelle occupazioni di vita quotidiana, di cui pero’ – alla stregua della prospettazione accusatoria e delle argomentazioni motivazionali della ordinanza impugnata – non si colgono i profili di consistenza per cosi’ dire materiale che caratterizzano l’evento della alterazione delle abitudini di vita.
Insomma, il giudice del merito si deve necessariamente confrontare con la nozione ampia di tale evento, come indicato dalla norma incriminatrice, non potendosi limitare a fare riferimento solo alla condotta persecutoria del soggetto agente.
E’ necessario, quindi, precisare in che termini si sia manifestata l’alterazione delle abitudini di vita della vittima e illustrare il ragionamento eziologico all’esito del quale detta alterazione risulta conseguenza apprezzabile e inevitabile della condotta persecutoria, in ossequio ai principi di tassativita’ e determinatezza che governano la fattispecie penale.
2.4. Per completezza va detto che le ulteriori deduzioni difensive sulla qualificazione giuridica dei fatti, come articolate nel quarto motivo di ricorso, risultano infondate.
Invero, in via astratta il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, puo’ concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per se’ reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilita’ autonoma e concorrente (Sez. 5, n. 20696 del 29/01/2016, R, Rv. 26714801). Giova in proposito ricordare che con l’introduzione della fattispecie di cui all’articolo 612-bis c.p. il legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorche’ non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.
Il legislatore ha preso atto pero’ che la violenza spesso e’ l’esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l’incriminazione degli atti persecutori si e’ inteso in qualche modo anticipare la tutela della liberta’ personale e dell’incolumita’ fisio-psichica attraverso l’individuazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per cosi’ dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.
Va ulteriormente evidenziato in diritto che il reato di atti persecutori puo’ concorrere con altre fattispecie di reato, che tutelano beni giuridici diversi da quello finalizzato alla protezione del singolo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillita’ personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita (per questo, puo’ dirsi che il reato di cui all’articolo 612-bis c.p. e’ rivolto alla tutela della persona nel suo insieme, piuttosto che della sola liberta’ morale).
Partendo da tale assunto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, proprio perche’ si tratta di reati che tutelano beni giuridici diversi, “in quanto l’articolo 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volonta’ personale, ovvero la liberta’ individuale come liberta’ di autodeterminazione e di azione; mentre l’articolo 612 bis c.p. e’ preordinato alla tutela della tranquillita’ psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volonta’” (cosi’ Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014, C, Rv. 262727).
Cosi’ pure si e’ ritenuto che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, puo’ concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall’articolo 612 bis c.p. (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T, Rv. 262635).
Ed ancora, si e’ affermato che anche la contravvenzione di cui all’articolo 660 c.p., che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillita’ attuato mediante l’offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. in cui non viene assorbita per la diversita’ dei beni giuridici tutelati (Sez. 1, n. 19924 del 04/04/2014, Napolitano, Rv. 262254).
Ne deriva che puo’ configurarsi anche il concorso tra il reato di atti persecutori e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, giacche’ quest’ultimo certamente contempla un bene giuridico diverso, in quanto finalizzato a tutelare l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. Infatti, cio’ che caratterizza i reati di cui agli articoli 392 e 393 c.p. e’ la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico (ex multis, Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, Angelotti, Rv. 263589).
Tornando al caso in esame e’ evidente che saranno i giudici di merito a verificare se nella specie, alla stregua degli elementi desumibili dalle risultanze investigative, possa configurarsi anche il reato di cui all’articolo 392 c.p..
3. Fondate sono le censure proposte dal ricorrente in relazione alla misura applicata.
3.1. L’esatto inquadramento delle questioni impone in primo luogo di esaminare i caratteri della misura in oggetto, dovendo ricorrersi ai principi di stretta legalita’, tassativita’ e tipicita’ che caratterizzano la disciplina delle misure cautelari (Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006, La Stella).
Con la misura di cui all’articolo 282-ter c.p.p. il giudice prescrive all’indagato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (comma 1).
Prescrizioni facoltative concernono l’estensione di divieti e obblighi anche nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa (comma 2) e il divieto di comunicazione (comma 3). Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni (comma 4).
E’ del tutto evidente, quindi, che la ratio della norma sia quella di ampliare lo spazio di protezione della vittima di atti persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l’aggressore, creando uno schermo di protezione attorno alla persona offesa, modulabile in base alle esigenze del caso concreto.
Infatti, le esigenze di cautela contemplate dalla norma devono essere conciliabili con i diritti e le necessita’ della persona sottoposta alla misura, sotto un duplice profilo: a) quello di determinare una compressione della liberta’ di movimento dell’onerato nella misura strettamente necessaria alla tutela della vittima; b) quella di assicurare una sufficiente determinatezza della misura, affinche’ sia ben chiaro all’obbligato quali comportamenti deve tenere e sia eseguibile il controllo sulla corretta osservanza delle prescrizioni a lui imposte.
Va detto, peraltro, che questo Collegio e’ ben consapevole che una interpretazione restrittiva in ossequio al principio di legalita’, specie nelle sue declinazioni di tassativita’ e determinatezza della disposizione di cui all’articolo 282-ter c.p.p. puo’ comportare anche uno snaturamento della funzione della misura, ossia quella di prevenire le ingerenze dell’aggressore nella sfera privata della vittima.
Tale funzione, infatti, rischia di risultare compromessa dalla riduzione del campo di applicazione della misura alle sole ingerenze perpetrate “direttamente”, cioe’ mediante l’avvicinamento fisico alla vittima o ai luoghi da questa frequentati, escludendo invece quelle realizzate “indirettamente”, per esempio mediante danneggiamento delle cose di proprieta’ della persona offesa. Si rischia, cioe’, di riconoscere all’istituto, quantomeno con riferimento a determinati casi, una valenza formale, ma non sostanziale.
Pertanto, e’ compito del giudice applicare la misura, articolandola in contenuti adeguati agli obiettivi da raggiungere nel caso concreto.
3.2. Nella vicenda in esame il Pubblico Ministero ha richiesto “la misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi congiunti, ed altresi’ a mantenere la distanza di almeno dieci metri dal sistema di erogazione idrica” (pag. 4 della richiesta del Pubblico Ministero).
Il Giudice per le Indagini preliminari correttamente aveva rilevato come la richiesta, formulata nei termini sopra esposti, apparisse del tutto inconferente rispetto al sistema delle misure cautelari “personali”, giacche’ il divieto di avvicinamento e’ stato richiesto non gia’ con riferimento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, quale vittima delle condotte la cui reiterazione si vorrebbe prevenire, bensi’ con riferimento al luogo dove e’ collocato l’impianto di erogazione dell’acqua, essendo state valorizzate essenzialmente le condotte moleste consistite nelle “manomissioni” di tale impianto.
3.3. Come si e’ gia’ evidenziato, il Tribunale, accogliendo l’appello del pubblico Ministero, ha applicato “la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione di via (OMISSIS) in uso a (OMISSIS), imponendo all’indagato di mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla stessa e dalle sue pertinenze (ivi compreso l’alloggiamento del contatore idrico)”.
Ritiene questo Collegio che la misura cautelare come applicata non rispetta i canoni della norma processuale in esame, giacche’ e’ incontroverso che la dimensione essenziale della previsione codicistica si riferisce al divieto di avvicinamento alla persona offesa (o agli altri soggetti indicati) nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga.
Non va infatti trascurato che la misura cautelare personale di cui all’articolo 282-ter c.p.p. e’ stata introdotta nel nostro ordinamento proprio in relazione al reato di atti persecutori, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, tanto che e’ stato ritenuto legittimo anche il provvedimento che obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto (Sez. 5, n. 18139 del 26/03/2018, B, Rv. 27317301).
Si e’ infatti condivisibilmente affermato che il divieto di avvicinamento previsto dall’articolo 282-ter c.p.p., riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della liberta’ di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorita’ dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della liberta’ di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (Sez. 5, n. 19552 del 26/03/2013, D. R., Rv. 25551201).
E’ allora assolutamente necessario che il giudice motivi sulla sussistenza di esigenze cautelari fronteggiabili con una misura finalizzata ad evitare che vi siano contatti tra l’indagato e la persona offesa, tanto piu’ in un caso, come quello in esame, nel quale le condotte moleste, valorizzate nella prospettazione del quadro indiziario, non sono caratterizzate da violenza fisica ne’ minaccia e non v’e’ alcun elemento in base al quale ritenere fondatamente che vi sia da parte dell’indagato una persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi. Infatti, solo in tale caso puo’ essere irrilevante l’individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima.
Sul punto le argomentazioni del Tribunale risultano assolutamente generiche (pagg. 5 e 6 della ordinanza impugnata), apparendo peraltro priva di ragione l’estensione del divieto di avvicinamento anche a un luogo dove v’e’ solo l’impianto che regola l’erogazione idrica. Invero, non sono stati esplicitati gli elementi in base ai quali si sia ritenuto che si tratti di un luogo frequentato dalla persona offesa, tanto che il divieto di avvicinamento appare solo finalizzato ad impedire l’accesso a un luogo in quanto tale.
3.4. Sotto altro profilo va rilevato che il provvedimento del Tribunale non si e’ attenuto ai criteri richiesti dalla norma processuale quando la frequentazione dei luoghi da parte della persona offesa sia necessaria per esigenze abitative, dovendo in tal caso il giudice prescrivere puntualmente le relative modalita’ di applicazione del divieto (articolo 282-ter c.p., comma 4).
E’ evidente sulla base della ricostruzione dei fatti che l’indagato abiti nella stessa palazzina dove vive la persona offesa ovvero in un immobile condominiale composto da sole due abitazioni con accessi adiacenti.
Non si comprende allora come possa essere rispettato dall’indagato un divieto di avvicinamento “al luogo di abitazione della vittima ad una distanza…di 10 metri”.
4. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata perche’ il giudice del merito, in piena liberta’ di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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