Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure selettive

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 2 luglio 2020, n. 4266.

La massima estrapolata:

Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure selettive costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Sentenza 2 luglio 2020, n. 4266

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Università – Facoltà di Medicina – Test di ingresso – Numero chiuso – Legge n. 127 del 1997 – Quiz pubblicati in volumi in commercio – Concorsi pubblici – Prove scritte – Principio dell’anonimato – Profili applicativi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2019, proposto da
Sa. Pi., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Pa. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Ca. in Roma, via (…);
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO – FISCIANO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MESSINA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FOGGIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA LA SAPIENZA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SIENA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI TRIESTE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI L’AQUILA, UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – ANCONA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PALERMO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA – CATANZARO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G D’ANNUNZIO – CHIETI, UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI – NAPOLI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SASSARI, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
UNIVERSITÀ DELI STUDI DI BARI, CINECA, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI SALERNO MEDICINA CHIRURG. ODONTOIATRIA SEDE DI FISCIANO, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI SALERNO, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI MESSINA, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI MILANO, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI FOGGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA, UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO VITA SALUTE SAN RAFFAELE, UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO VITA SALUTE SAN RAFFAELE (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CATTOLICA “S.CUORE”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CATTOLICA “S.CUORE” (LINGUA INGLESE), MILANO HUMANITAS UNIVERSITY (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II (LINGUA INGLESE), SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO SEDE DI FISCIANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – “LA SAPIENZA” – POLICLINICO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – POLO PONTINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – SANT’ANDREA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – CAMPUS BIO-MEDICO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – SEDE ORBASSANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VARESE INSUBRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – “LA SAPIENZA” – POLICLINICO (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERCELLI “AVOGADRO”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, non costituite in giudizio;
nei confronti
Il. Pa., Ar. Lo., non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2019, proposto da
El. Sa., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Pa. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Ca. in Roma, via (…);

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CINECA, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI SALERNO MEDICINA CHIRURG. ODONTOIATRIA SEDE DI FISCIANO, UNIVESITA’ DEGLI STUDI DI PISA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA, UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO VITA SALUTE SAN RAFFAELE, UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO VITA SALUTE SAN RAFFAELE (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CATTOLICA “S.CUORE”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CATTOLICA “S.CUORE” (LINGUA INGLESE), MILANO HUMANITAS UNIVERSITY (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II (LINGUA INGLESE), SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO SEDE DI FISCIANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – “LA SAPIENZA” – POLICLINICO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – POLO PONTINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – SANT’ANDREA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – CAMPUS BIO-MEDICO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – SEDE ORBASSANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VARESE INSUBRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (LINGUA INGLESE), SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – “LA SAPIENZA” – POLICLINICO (LINGUA INGLESE), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERCELLI “AVOGADRO”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI MESSINA, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI MILANO, COMMISSIONE ISTITUITA AI TEST DI MEDICINA 2017 UNIVERSITÀ DI FOGGIA, non costituiti in giudizio;
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO – FISCIANO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MESSINA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CATANIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BOLOGNA – ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BRESCIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PAVIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI TORINO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO – CHIETI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FOGGIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA – CATANZARO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI L’AQUILA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PERUGIA, UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE – ANCONA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SASSARI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI – NAPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti
Il. Pa., ARIANNA LONGOBARDI, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
quanto al ricorso n. 4200 del 2019, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1126 del 2019;
quanto al ricorso n. 4199 del 2019, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1715 del 2019;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Dario Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– gli appellanti di entrambi i ricorsi in epigrafe (n. 4199 e 4200 del 2019) partecipavano, in data 5 settembre 2017, alla prova di concorso per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, con le modalità disciplinate dal decreto ministeriale n. 477 del 2017 e dai singoli bandi di ciascuna Università ;
– nella graduatoria pubblicata in data 3 ottobre 2017, gli istanti, pur avendo superato la soglia minima ai fini della iscrizione, non si collocavano in posizione utile;
– lamentando svariate irregolarità che avrebbero caratterizzato lo svolgimento del test, gli istanti proponevano ricorso (n. 11447 e n. 11536 del 2017) innanzi al giudice amministrativo, chiedendo: in via principale, l’accertamento del diritto di essere ammessi al corso di laurea anche in soprannumero; in subordine, l’accertamento del diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del diniego all’iscrizione; in ulteriore subordine, l’annullamento dell’intera procedura;
– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenze n. 1715 e n. 1126 del 2019, in parte respingeva e in parte dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi e i relativi motivi aggiunti;
– avverso ambedue le sentenze, i ricorrenti hanno proposto appello (rispettivamente n. 4199 e n. 4200 del 2019), riproponendo in sostanza i motivi di censura articolati nel ricorso originario, sia pure adattati all’impianto motivazionale della pronuncia gravata;
– in particolare, secondo gli appellanti:
1) alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in alcuni volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio, in violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, in virtù del quale i quesiti proposti dovrebbe essere caratterizzati da originalità e quindi ignoti ai partecipanti;
2) la scelta degli studenti più meritevoli non potrebbe essere demandata al semplice caso di aver scelto di studiare su determinati test di preparazione, mentre diverso sarebbe il caso in cui l’Amministrazione decidesse di pubblicare preventivamente una banca dati dalla quale attingere i quesiti su cui studiare;
3) la prova non si sarebbe svolta in modo conforme alla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari, in quanto i quesiti di logica avrebbero caratterizzato in maniera decisiva l’intero test di ammissione a medicina: il legislatore avrebbe invece previsto che il test d’ingresso alla facoltà di Medicina, sia composto per metà da domande di cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore e, per l’altra metà, da materie specifiche dell’indirizzo di studi a cui si vuole accedere;
4) il sistema di accesso al corso di laura de quo avrebbe considerato un numero di posti disponibili decisamente ridotto rispetto alla domanda di istruzione; l’affermazione dei giudici di prime cure secondo cui non sarebbero stati forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa, sarebbe frutto di un’erronea valutazione dell’atto introduttivo di primo grado, ove invece sarebbero stati forniti dettagliati valori numerici (e segnatamente: per l’anno accademico di cui si discute, il Ministero avrebbe previsto 9100 posti disponibili a Medicina, mentre per l’anno accademico 2016-2017 n. 9224 e in quello prevedente n. 9513);
5) a conferma della sottoutilizzazione delle capacità ricettive degli Atenei, starebbero anche le recenti dichiarazioni rese dal Ministero in ordine all’aumento per l’anno accademico 2019-2020 del 20% dei posti a Medicina (cosicché dai quasi 10mila del 2018-2019 si passerebbe a 12mila del 2019-2020);
6) nel giudizio di primo grado sarebbero stati prodotti foto e video che immortalano candidati in possesso di telefonini o altri dispositivi equivalenti, nonché candidati collaboranti tra di loro in gruppo;
7) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sarebbe altresì illegittima la dichiarazione di decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse a permanervi nei modi e nei tempi dettato dall’Amministrazione con l’atto indicativo della procedura;
8) in relazione alla censura di mancato scorrimento dei posti rimasti vacanti riservati agli extracomunitari (respinta dal giudice di prime cure sul presupposto che i ricorrenti non avrebbero fornito adeguata prova, né della sussistenza di tale vacanza nell’ambito degli Atenei, né del necessario superamento della prova di resistenza rispetto a coloro che precedono in graduatoria), l’onere di dimostrare la sussistenza di tale vacanza incomberebbe sugli Atenei (come si evincerebbe anche dalla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, ordinanza n. 1638 del 2018, che ha espressamente onerato il Ministero a provvedere alla verifica dei posti riservati a studenti extracomunitari vacanti ed inoptati); inoltre, la prova di resistenza avrebbe dovuto ritenersi comunque raggiunta in ragione del semplice fatto che ciascun ricorrente era risultato idoneo e aveva ottenuto un punteggio medio alto;
9) per l’effetto devolutivo dell’appello, dovrebbero ritenersi riproposti i motivi già addotti nel giudizio di primo grado, senza alcuna necessità di riportarli integralmente anche nell’atto di appello, per rispettare il limite dimensionale degli atti stabilito dal decreto n. 167 del 22 dicembre 2016 del Presidente del Consiglio di Stato;
– si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e le Università in epigrafe, chiedendo il rigetto degli appelli;
– all’esito dell’odierna udienza del 18 giugno, la causa è stata discussa e decisa;
Ritenuto in diritto che:
– gli appelli in epigrafe vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva;
– la sentenze di primo grado vanno confermate;
– in ordine logico, vanni scrutinati preliminarmente i vizi preordinati alla caducazione dell’intera procedura;
– i motivi di appello primo e secondo, incentrati sulla circostanza che alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio, non possono essere accolti stante l’assoluta genericità della loro formulazione;
– posto che sono state somministrate a tutti gli studenti le medesime domande e che non esiste una disposizione normativa o un principio generale che postuli espressamente la necessaria originalità e novità dei quesiti che vengano somministrati ai candidati di una procedura pubblica, ciò che importa ai fini del giudizio di legittimità è l’eventuale alterazione della par condicio degli stessi;
– l’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, infatti, si limita a prescrivere la segretezza delle tracce da cui si evince che i quesiti proposti devono essere segreti (nella loro complessiva combinazione);
– inoltre, tale alterazione della par condicio non è alcun modo evincibile dalle allegazioni contenute negli atti di appello (che, come è noto, devono essere del tutto autosufficienti rispetto al ricorso di primo grado, in forza del principio di specificità dei motivi cui è informato il rimedio appellatorio e e da cui è dipeso l’effetto devolutivo del gravame), dal momento che:
i) non vengono precisati quanti e quali quiz sarebbero stati “identici” a quelli riportati da volumi in commercio;
ii) non si precisa se si tratti di identità testuale oppure di mera estrapolazione di concetti appartenenti al generico patrimonio disciplinare della materia;
iii) non si specifica se i “volumi in commercio” siano manuali (aventi ampia diffusione e liberamente acquistabili) ovvero si tratti di veri e propri elenchi di quiz;
– in ogni caso, nel merito della censura pur così genericamente proposta, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso a manuali e eserciziari contenenti quesiti simili o identici a quelli somministrati nella prova di concorso (ove peraltro sono usualmente presenti migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare “in toto” anche per il più mnemonico degli studenti) abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina (e verosimilmente basati anche su test di anni pregressi), rientrando a ven vedere la scelta dell’interessato di accedere all’una o all’altra fonte di studio nell’ambito della normale “alea” di un qualsiasi concorso pubblico;
– va pure sottolineato che la mera similitudine tra quesiti non può determinare vizio della prova poiché, come ben noto agli esperti del settore, anche la diversità di alcune o di una soltanto delle alternative risposte al quesito, tra i due test posti a raffronto, può fortemente incidere sulla difficoltà della prova, in quanto essa è tutta insita nel c.d. “distrattore”, cioè in quella risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile;
– in sostanza, è il complesso dei quesiti a dover essere valutato come originale, non potendo l’identità di alcuni solamente dei quesiti proposti avere un effetto invalidante in toto;
– quanto sopra non esclude ovviamente che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione possa in futuro suggerire testi di preparazione o un archivio pubblico dei quesiti al quale l’Amministrazione potrà attingere in modo esclusivo, con salvaguardia della parità (almeno potenziale) delle condizioni di partenza, ma, allo stato degli atti, la censura prospettata appare priva di fondatezza;
– la terza censura, con la quale si prospetta l’erroneità e l’illegittimità della somministrazione, nell’ambito del test di ingresso di venti quesiti di logica (in particolare: il decreto ministeriale n. 477 del 2017 ha previsto 20 domande di ragionamento logico, in netta prevalenza rispetto alle altre materie: n. 18 quiz per Biologia, n. 12 per Chimica, n. 8 per Fisica e Matematica; due quesiti di cultura generale), è anch’essa destituita di fondamento;
– parte ricorrente lamenta in sostanza la violazione dell’art. 4 della legge n. 264 del 1999, secondo cui i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria devono avere ad oggetto quesiti di cultura generale basati sui programmi di scuola secondaria e sulle discipline oggetto del corso universitario;
– è dirimente considerare, ai fini del rigetto, che il decreto ministeriale (nell’allegato A) ha integrato le domande di cultura generale e quelle di ragionamento logico sotto la stessa materia: in particolare, per la categoria cultura generale e ragionamento logico i quesiti mirano all’accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili;
– quanto invece alla prevalenza delle domande di logica rispetto a quelle di cultura generale, si tratta di una scelta ? tipicamente espressiva di discrezionalità tecnica ? che non appare di per sé irragionevole, tenuto conto che tali domande costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei);
– le censure (di cui al sesto motivo di appello) relative alle violazioni dei principi di segretezza e di anonimato delle prove, vanno anch’essere respinte;
– il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure selettive costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati;
– al fine di perseguire tale obiettivo, l’ordinamento tipizza rigidamente il comportamento dell’Amministrazione procedente, imponendole una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali;
– come precisato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 26 del 2013, una violazione non irrilevante delle predette regole da parte della Commissione determina la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, sempreché beninteso detta violazione sia stata dimostrata dall’interessato. Il giudice amministrativo può eventualmente anche essere chiamato a valutare l’intrinseca adeguatezza ? secondo canoni di comune esperienza ragionevolezza e proporzionalità ? delle operazioni prefigurate dall’amministrazione per garantire l’anonimato, fermo restando che sarebbe illusorio pretendere dalle scansioni procedimentali la capacità di prevenire tutte le condotte illecite astrattamente ipotizzabili, per la cui repressione sono invece necessari altri e complementari strumenti di vigilanza e di indagine;
– nel caso in esame, ritiene il Collegio che lo svolgimento delle prove in questione è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, le quali appaiono astrattamente idonee a garantire lo svolgimento imparziale della selezione, operata peraltro con modalità meccanizzate;
– dalla relazione in atti e dal decreto ministeriale n. 477 del 2017, risulta infatti che:
i) a ciascun candidato è stato consegnato un plico contenente i quesiti somministrati nella prova, due fogli risposta (di cui uno utilizzabile in caso di errori di compilazione), una scheda anagrafica e una busta con finestra trasparente destinata a contenere l’elaborato da avviare alla correzione;
ii) i fogli risposta e la scheda anagrafica contenuti nel plico erano contrassegnati dai medesimi codice prova alfanumerico e codice a barre;
iii) il predetto codice consentiva, dopo la correzione in forma anonima della prova, l’abbinamento dell’elaborato al suo autore;
iv) tramite il codice identificativo, il candidato poteva conoscere il punteggio ottenuto al test nella graduatoria pubblicata in forma anonima sul sito web del Ministero, verificando se l’elaborato in relazione al quale gli era stato attribuito il punteggio era effettivamente il suo;
v) al momento della consegna degli elaborati, la scheda anagrafica veniva ritirata dal presidente della commissione o dal responsabile d’aula e trattenuta dall’Università unitamente al foglio risposte non utilizzato e ai fogli contenenti i quesiti;
vi) il presidente della commissione d’aula o il responsabile d’aula, al termine di ciascuna prova, provvedeva: ad inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte in uno o più contenitori da chiudersi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o, comunque, di altri due candidati estratti a sorte; ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; ad invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; confezionare altri contenitori in cui racchiudere i plichi aperti perché oggetto di sostituzione;
vii) mentre la correzione degli elaborati (privi di qualunque riferimento ai dati anagrafici del candidato autore della prova) veniva affidata al CINECA, le operazioni di abbinamento dei compiti con i nominativi venivano effettuate, dopo la pubblicazione in forma anonima dei risultati, ad opera dell’Ateneo che soltanto deteneva le schede anagrafiche dei candidati;
viii) ciascun verbale di aula è stato sottoscritto, oltre che dai componenti della Commissione, anche da quattro candidati, estratti a sorte tra quelli presenti;
– l’ipotetica e astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire di per sé causa di invalidazione di una procedura concorsuale, qualora non vengano identificate circostanze concrete, anche indiziarie, che ne facciano supporre l’indebito condizionamento;
– con riferimento poi alle modalità di svolgimento della prova ? che secondo parte ricorrente sarebbero state contrassegnate da una serie di irregolarità, riferite peraltro non a tutte le Istituzioni universitarie intimate (ma soltanto ad alcune di esse, quali: Università di Salerno, Federico II di Napoli, Milano, Foggia, Messina) ? è dirimente considerare che dai verbali della commissione e dai verbali d’aula depositati dalle Università costituite in giudizio emerge che la selezione è avvenuta sotto la sorveglianza di personale incaricato;
– sotto altro profilo, le produzioni documentali audiovisive depositate in atti ? in disparte il problema della incerta identificazione del luogo in cui sono state effettuate ? potrebbero al più fondare motivi di esclusione di singoli candidati (e non è stato escluso che ciò sia avvenuto) e non di travolgimento dell’intera procedura nazionale di accesso programmato dislocata su plurime sedi;
– i motivi di appello finalizzati, non alla ablazione dell’intera procedura, bensì allo scorrimento della graduatoria ? segnatamente si tratta dei vizi relativi: alla programmazione numerica dell’accesso; alla dichiarazione di decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse a permanervi; allo scorrimento dei posti rimasti vacanti riservati agli extracomunitari ? sono invece inammissibili;
– il ricorso collettivo infatti nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, e ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità dello loro posizioni, la non confliggenza degli interessi dei singoli e la concreta fondatezza della domanda;
– senza le predette precisazioni i ricorrenti ? tutti collocati nella medesima graduatoria nazionale ? sono potenzialmente in conflitto di interesse tra di loro, versando essi in posizioni totalmente differenti dal punto di vista delle sedi opzionate, del punteggio ottenuto durante le prove di ammissione, della loro permanenza e posizione in graduatoria;
– l’eventuale accoglimento delle pretese di uno di essi potrebbe ledere concretamente la posizione dell’altro;
– mancano inoltre precise deduzioni idonee al superamento della c.d. “prova di resistenza”: alcune Università hanno infatti affermato, senza specifica contestazione di controparte, che alcuni dei ricorrenti erano in possesso di punteggi lontani dal limite minimo necessario per l’immatricolazione, nonostante i diversi scorrimenti della graduatoria già avvenuti;
– ciò posto in punto di inammissibilità, per ragioni completezza, ritiene il Collegio di svolgere alcune considerazioni di merito sulla asserita non corretta determinazione del fabbisogno di professionalità da parte del Ministero;
– la legge n. 127 del 1997 ha introdotto, per la prima volta, l’accesso limitato agli atenei italiane pubbliche e private. L’articolo 17 della legge stabiliva che fosse il Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a determinare tali limitazioni, pur non fissando criteri per determinare i corsi di laurea soggetti a limitazioni, il numero di posti disponibili o le procedure di selezione. La Corte Costituzionale, adita per esaminare la compatibilità della predetta disposizione con la riserva di legge, riteneva che la discrezionalità applicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca non fosse illimitata, visto che il Ministero doveva agire secondo un quadro normativo ben determinato da alcune direttive comunitarie;
– in seguito è stata promulgata la legge n. 264 del 1999, attualmente in vigore, che assegna al Ministero dell’Università e della Ricerca il compito di programmare gli accessi ai corsi di laurea in medicina, medicina veterinaria, odontoiatria, architettura e scienze infermieristiche sulla base di alcuni criteri vincolanti: in base all’art. 3, comma 1, lettera a), nella determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale per talune facoltà (medicina e chirurgia, veterinaria, architettura ed altre) il Ministro per l’Università e la ricerca scientifica deve valutare “l’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”;
– il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che il numero chiuso e il modo in cui esso è applicato nel contesto normativo italiano è – astrattamente – conforme alla normativa comunitaria (ex plurimis: sentenza n. 1931 del 2008; n. 5418 del 2008 n. 1631 del 2010; n. 898 del 2011);
– la Corte Europea dei diritto dell’Uomo ha escluso che la predetta normativa implichi una violazione del diritto all’istruzione di cui all’articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (sentenza 2 aprile 2013, ricorsi nn. 25851/09, 29284/09, 64090/09, Tarantino e altri c. Italia): le limitazioni previste dalla legge italiana, oltre a rispondere al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, sono state ritenute proporzionate rispetto allo scopo;
– nel caso di specie, rispetto all’attività di programmazione condotta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ? la quale importa la spendita di ampi poteri discrezionali ? gli appellanti si sono limitati ad una indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, senza che sia emersa, né alcuna puntuale deviazione rispetto alla normativa di riferimento, né una palese incongruità delle scelte effettuate;
– al contrario, dalla tabella ministeriale in atti (nel corpo della relazione del 12 giugno 2019) risulta che, per quanto concerne il corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, il numero di posti banditi con decreto, fin dall’anno accademico 2015-2016, è risultato sempre superiore al numero di posti resi disponibili in base alla stima del fabbisogno e prossimo alla saturazione dell’intero potenziale formativo;
– non coglie poi nel segno il ragionamento incentrato sulle disponibilità venutesi a creare per gli anni successivi, evidenziandosi un sintomo di inattendibilità dell’azione amministrativa di programmazione che non si traduce in un vizio di eccesso di potere con riguardo ad annualità risalenti: il fatto che per l’anno accademico 2019-2020 le Università abbiano acquisito ulteriori dotazioni umane e strumentali in modo da poter implementare il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, non può certo valere – senza ulteriori specifiche deduzioni ed allegazioni – a ritenere che fosse dovuto un numero di posti equivalente anche nella programmazione dell’anno accademico 2017/2018 – ossia di ben due anni prima – potendosi ragionevolmente ipotizzare che il minor numero di posti disponibili per l’anno in esame fosse legato all’impiego di minori risorse rispetto a quelle impiegate nell’anno – successivo – in cui è preannunciato l’impiego l’ampliamento delle disponibilità e tale ipotesi non è nel merito contraddetta da precise e concordanti risultanze processuali denotanti un sicuro arbitrio nelle scelte programmatorie ed organizzative;
– quanto ai posti per i cittadini non UE rimasti liberi e disponibili siccome inoptati, vale la pena aggiungere che, in adempimento della sentenza tutt’ora esecutiva del T.a.r. Lazio n. 9698 del 2018, i suddetti posti per l’anno 2017-2018 sono stati già interamente assegnati dall’Amministrazione;
– da ultimo è inammissibile il mero rinvio ai motivi addotti nel giudizio di primo grado, senza tuttavia riportarli integralmente dell’atto di appello: la mera riproposizione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso di primo grado (operata mediante generico rinvio), non accompagnata dall’argomentazione di specifici argomenti critici, determina infatti la violazione del dovere di specificità delle censure, stabilito dall’art. 101, comma 1, del c.p.a.;
– gli appelli vanno dunque integralmente respinti;
– la liquidazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio segue la regola generale della soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
– respinge gli appelli in epigrafe;
– condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore delle Amministrazioni costituite, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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