Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8869.

Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato a esercitare l’azione prevista dall’articolo 149 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8869

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sinistro – Risarcimento danni – Vettura sostitutiva – Corrispettivo dell’utilizzazione – Cessione di credito – Articolo 1260 cc – Regolamentazione delle spese di lite – Articoli 91 e 92 cpc – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3619-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorso e ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 11557/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 1/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
1. – (OMISSIS) srl ha fornito a (OMISSIS), per il quale dopo il decesso stanno in giudizio gli eredi (OMISSIS) e (OMISSIS), una vettura sostitutiva dopo che quella del (OMISSIS) era stata resa temporaneamente inservibile da un incidente avuto con la vettura di (OMISSIS), assicurata con (OMISSIS), ed a seguito del quale incidente, il (OMISSIS), nel modello di constatazione unica, aveva assunto su di se’ la responsabilita’ dello scontro.
Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl hanno concluso una cessione del credito, in base alla quale il primo ha, per l’appunto, ceduto alla seconda il suo credito al risarcimento del danno nei confronti del (OMISSIS) e della sua assicurazione fino alla concorrenza di 1.260,00 Euro, ossia fino a coprire la somma dovuta ad (OMISSIS) srl quale corrispettivo della utilizzazione della vettura sostitutiva.
Di conseguenza (OMISSIS) ha agito in giudizio verso il (OMISSIS) e la sua compagnia di assicurazione ( (OMISSIS)) per aver per se’ il risarcimento spettante al danneggiato, e nel giudizio si e’ spontaneamente costituita la (OMISSIS) compagnia di assicurazione del (OMISSIS) per chiedere il rigetto della domanda, oltre che il (OMISSIS) medesimo per invece aderirvi.
2. – Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo priva di legittimazione la (OMISSIS), con sentenza confermata dal Tribunale di Roma in secondo grado, ed avverso la quale la societa’ (OMISSIS) srl ricorre con due motivi. V’e’ costituzione con controricorso della (OMISSIS), nonche’ degli eredi (OMISSIS), che formulano due motivi, formalmente, di ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:
3. – La ratio della decisione impugnata e’ la seguente: il credito, al momento in cui e’ stato ceduto, era un credito futuro ed incerto, anzi una mera aspettativa, in quanto non bastava l’ammissione di responsabilita’ fatta nel CUD dal (OMISSIS), che e’ atto stragiudiziale non vincolante la compagnia di assicurazione a far sorgere il credito, con la conseguenza che e’ stato ceduto un credito non cedibile a causa della sua inesistenza attuale. Inoltre, il credito e’ stato creato dallo stesso cedente, nel momento in cui ha effettuato la prestazione di noleggio dell’auto e conseguentemente ne ha richiesto il pagamento; cosi che non vi sarebbe bilateralita’ nella cessione, che nasconderebbe una sorta di rapporto uni soggettivo.
4. – Questa ratio e’ contestata con due motivi.
4.1. – Con il primo motivo la (OMISSIS) denuncia violazione dell’articolo 1260 c.c., sostenendo che il credito era in realta’ attuale, in quanto nascente da fatto illecito gia’ verificatosi, sebbene il credito fosse incerto, ma che nulla impedisce di cedere un credito controverso; in secondo luogo che il credito ceduto non e’ affatto quello ” creato” da lei, ma il maggior credito nascente dal fatto illecito, all’interno del quale viene ceduta la parte corrispondente al costo del noleggio.
4.2. – Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia, in quanto la (OMISSIS) aveva chiesto, in ipotesi di rigetto della domanda fondata sulla cessione del credito, di condannare il (OMISSIS) al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.
4.3. V’e’ poi il ricorso incidentale degli eredi (OMISSIS), che consta di due motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e si assume che il giudice di merito non ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese che gli stessi, citati in giudizio da (OMISSIS), hanno affrontato per la costituzione; con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1260 c.c., e si sostiene una tesi analoga a quella fatta valere da (OMISSIS), ossia la tesi della cedibilita’ del credito, cosi che in realta’ solo il primo dei due motivi e’ effettivamente a supporto del ricorso incidentale, non il secondo.
5. – Il primo motivo di ricorso e’ fondato, il che ha riflesso su gli altri. La tesi del giudice di merito, come si e’ detto, e’ innanzitutto che il credito oggetto di cessione non e’ cedibile, in quanto futuro ed incerto. Societa’ di noleggio e cliente prevedono nello stesso contratto di noleggio che il corrispettivo di questo servizio e’ costituito dalla cessione del credito al risarcimento da cosiddetto fermo tecnico, e secondo il giudice di merito questa pattuizione e’ nulla in quanto il suo oggetto non e’ un credito, bensi’ una mera aspettativa di credito, essendo la stipulazione anteriore alla “formale liquidazione del sinistro” (p. 3).
L’assunto e’ errato.
Il credito che nasce da un fatto illecito e’ in realta’ un credito attuale, non gia’ futuro ne’ una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo cioe’ una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione.
In ipotesi, se anche il credito fosse futuro, come statuito da questa Corte, sarebbe di certo cedibile: “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si puo’ procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile senza che rilevi la probabilita’ della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilita’ dei diritti futuri perche’ meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validita’” (Cass. n. 31896 del 2018).
In realta’, il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si e’ compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazione, che non rendono futuro il credito per il fatto che lo seguono temporalmente.
E’ per questa ragione che questa Corte ammette che “il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale puo’ costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale ne’ sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario e’ legittimato ad esercitare l’azione prevista dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. n. 22726 del 2019; Cass. n. 11095 del 2019).
5.1. – Ne’ puo’ ritenersi nulla la cessione per difetto della bilateralita’ del contratto. Intanto, come pacifico in atti, la cessione non ha avuto ad oggetto la somma di cui la (OMISSIS) era creditrice in base al contratto di noleggio, cio’ che ha fatto pensare al giudice di merito che la societa’ nello stesso tempo sarebbe stata sia creditrice della somma che cessionaria della medesima; la cessione ha avuto ad oggetto un credito diverso da quello nascente dal contratto di noleggio, ossia il credito al risarcimento del danno, sia pure nei limiti dell’ammontare del noleggio.
Non si vede dove stia l’uni-soggettivita’ del rapporto, ed anzi, deve ricordarsi che i rapporti sono due e distinti, quando anche contenuti in un medesimo documento contrattuale: uno e’ il contratto di noleggio, che fa nascere un credito al corrispettivo, l’altro e’ il contratto di cessione la cui funzione (e non il cui oggetto) e’ il pagamento di quel credito, ossia quello derivante dal noleggio, ed e’ noto che la cessione del credito e’ un contratto a causa variabile, potendo svolgere funzione di liberalita’, di adempimento o di altro genere. Se anche le parti avessero previsto che, a pagamento del corrispettivo di noleggio, il debitore cedeva solo la somma pari al corrispettivo, il contratto sarebbe stato tra due parti, e quello di cessione sarebbe stato comunque diverso da quello di noleggio. Oltre ad aver confuso l’oggetto del contratto con la sua funzione, il giudice di merito ha altresi’ confuso la bilateralita’ delle parti con la bilateralita’ degli interessi dedotti in contratto.
6. – L’accoglimento di questo motivo rende assorbito il secondo motivo del ricorso principale, in quanto subordinato in realta’ al mancato accoglimento del primo: la richiesta di condanna del cedente al risarcimento presuppone che la cessione sia rimasta inadempiuta; ma rende assorbito anche il ricorso incidentale, che ha ad oggetto le spese di costituzione in giudizio del cedente, che sono rimesse al giudice del rinvio.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti sia il secondo che i motivi di ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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