Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 giugno 2022| n. 17858.

Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio.

Poiché l’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Nel caso di specie, non risultando alcuna analitica e separata contestazione dei fori alternativi da parte dei convenuti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avendo il tribunale adito erroneamente ritenuto validamente contestato il criterio di competenza territoriale per le obbligazioni da fatto illecito).

Ordinanza|1 giugno 2022| n. 17858. Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio.

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Eccezione di incompetenza – Onere del convenuto di eccepire l’incompetenza sotto tutti i criteri alternativamente previsti – Necessità – Inosservanza – Conseguenze (Cpc, articoli 18, 19, 20, 28 e 38)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18837-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.A.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10026/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata in data 8/06/2021.
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi, che visto l’articolo 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento.

Osserva quanto segue.

Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS), in proprio, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla formazione di un atto di disconoscimento di debito, imputabile alla sorella (OMISSIS), del quale era stata accertata la falsita’ materiale (per cd. abuso di foglio firmato in bianco) da parte della Repubblica di Locri, a seguito di indagini di polizia giudiziaria affidate al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, e che era stato prodotto da (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS), quale difensore di questi, in due diverse controversie civili instaurate dal (OMISSIS) dinnanzi al Tribunale di Locri e nel quale i suddetti avevano fatto risultare la sua condotta estorsiva nei confronti della sorella, della quale (OMISSIS) era erede unico, in quanto vi era affermato che la dichiarazione di debito in data (OMISSIS) era stata “estorta alla sorella con violenza e minaccia”.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, tra queste incluse la (OMISSIS) S.p.a., chiamata in garanzia dall’avvocato (OMISSIS), accoglieva l’eccezione d’incompetenza territoriale formulata dall’ (OMISSIS) e dallo (OMISSIS) e dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Locri, in quanto il documento era stato ivi processualmente speso, nell’ambito di un procedimento civile ivi incardinato, e sulla base della giurisprudenza in tema di luogo del commesso evento (sulla base del criterio del locus commisi delitti e trattandosi di obbligazione cd. querable, non assumendo rilievo il luogo di domicilio o di residenza del danneggiato e reputando il detto giudice inconferente la giurisprudenza nomofilattica in tema di diffamazione a mezzo di mezzi di comunicazione di massa di cui a Sez. U n. 21661 del 2009), con condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite liquidate in ottomila Euro per ciascuna delle tre controparti.
Avverso la sentenza, n. 10026 in data 08/06/2021, del Tribunale di Roma ricorre con atto affidato a tre motivi (OMISSIS).

Il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio

(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con separati atti, denominati controricorsi, da qualificarsi, giusta il disposto dell’articolo 47 c.p.c., comma 5, quali scritture difensive.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione delle norme sulla competenza, ai sensi degli articoli 42 e 20 c.p.c., e dell’articolo 25 Cost..
Il secondo motivo pone censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, commi 5 e 6, in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
Il terzo, e ultimo, mezzo censura la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, commi 5 e 6, con riferimento all’applicazione del criterio della soccombenza e alla liquidazione delle spese di lite.
Le scritture difensive, entrambe intestate “controricorso”, di (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS), sono state formate il (OMISSIS), come risulta dalla data ad esse apposta in fine e, comunque, sono state depositate dopo il (OMISSIS), ossia oltre il termine di venti giorni, di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 5, decorrente dalla notifica del ricorso per regolamento di competenza, notificato ai suddetti (OMISSIS) e (OMISSIS) in data (OMISSIS), come indicato nelle stesse scritture difensive.
Il deposito oltre il termine (di cui al codice di rito, articolo 47, comma 5) e’ stato espressamente eccepito nella memoria depositata dalla difesa di (OMISSIS) e, pertanto, pur non trattandosi nella specie di termine qualificato dalla legge come perentorio, delle scritture difensive dell’ (OMISSIS) e dello (OMISSIS) non puo’ tenersi conto ai fini della decisione (tanto, a contrario e’ desumibile da Cass. n. 14659 del 10/11/2000 Rv. 541586 – 01 e da Cass. n. 06380 del 14/03/2018 Rv. 648441 – 02).
Il ricorso per regolamento per competenza e’ fondato.
Deve premettersi che il ricorso per regolamento di competenza investe la Corte di Cassazione dell’individuazione del giudice competente ed essa e’ chiamata ad esaminare tutti i profili di competenza, al fine di precludere ogni ulteriore discussione sulla questione (Cass. n. 05046 del 20/05/1998 Rv. 515619 – 01).
Deve ugualmente premettersi, tenuto presente che (OMISSIS) ha svolto funzioni di magistrato in Roma, dall’anno 1967 e fino alla data del pensionamento nell’anno 1998, che nella specie non puo’ ritenersi operante il criterio di competenza territoriale di cui all’articolo 30 bis c.p.c.. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati (e 11 cod. proc. peri.), la cui operativita’ presuppone la contestazione della competenza in sede di prima difesa (Cass. n. 17982 del 14/08/2014 Rv. 632561 – 01) e comunque che il magistrato sia tuttora in servizio, o, meglio, lo fosse al momento della commissione dell’illecito o quando si assumeva essere stato vittima dell’illecito, e non, come nel caso di specie, che egli si trovi in quiescenza (Cass. n. 24945 del 15/09/2021 Rv. 662219 – 01).
Cio’ posto ritiene il Collegio che nella specie il foro di cui all’articolo 20 c.p.c., per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, non sia stato specificamente contestato dalla difesa dei due convenuti, (OMISSIS) e (OMISSIS), non risultando una analitica e separata contestazione dei fori alternativi, e segnatamente di quello concernente le obbligazioni da fatto illecito, dalle rispettive comparse di costituzione e risposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, cosi’ come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12465 del 23/08/2002 Rv. 557059 – 01) “In tema di competenza per territorio derogabile il convenuto ha l’onere di contestare nel primo atto difensivo ex articolo 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 4, l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericita’ o incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”.
L’eccezione di incompetenza territoriale, con riferimento alle obbligazioni da illecito, non puo’, pertanto, ritenersi ritualmente dedotta nelle difese dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo quanto richiesto dalla oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2301 del 01/03/2000 Rv. 534514 – 01 e sulla stessa linea, piu’ di recente Cass. n. 17474 del 02/09/2015 Rv. 636926 – 01) “Poiche’ l’incompetenza per territorio, fiori dei casi previsti dall’articolo 28 c.p.c., non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. perche’, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (nella specie il giudice di merito aveva ritenuto valida l’eccezione proposta mediante la sola indicazione del giudice competente in quanto contenente l’affermazione implicita che “nessuno dei criteri previsti dal legislatore e’ in grado di condurre alla competenza del giudice adito” e la S.C, in sede di regolamento di competenza, ha a emanato l’esposto principio).”.
Il Tribunale di Roma ha, pertanto, erroneamente ritenuto validamente contestato il criterio di competenza territoriale per le obbligazioni da fatto illecito.
Cio’ posto, ed evidenziandosi che la competenza va valutata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (Cass. n. 20508 del 29/08/2017 Rv. 645705 – 01 e Cass. n. 9028 del 18/04/2014 Rv. 631160 – 01) e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con riguardo alle dette obbligazioni, quale quella dedotta in giudizio dal (OMISSIS), che assume avergli recato pregiudizio risarcibile la formazione di un atto di disconoscimento di debito speso in sede processuale civile, in quanto indicativo di una sua volonta’ estorsiva nei confronti della sorella e quindi sia stata posta in essere di fatto, nei suoi confronti, una condotta calunniosa e diffamatoria da parte dell’ (OMISSIS) e dello (OMISSIS), nelle rispettive qualita’, il Collegio ritiene che debba affermarsi la competenza del Tribunale di Roma.
Cio’ in quanto: la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 00271 del 12/01/2015, Rv. 633942-01) ha gia’ affermato che nell’ipotesi di diffamazione sia pure commessa mediante mezzi di comunicazione di massa, sussiste alternativita’ di fori, ossia il foro del luogo di commissione dell’illecito (cd. forum commissi delicti) concorre con i fori generali di cui agli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., e detta soluzione deve essere estesa, per evidente sussistenza del medesimo presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso – “consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione” (Cass. n. 00271 del 2015 cit.) -, all’ipotesi in cui venga posta in essere una condotta diffamatoria senza il ricorso a mezzi di comunicazione di massa ma comunque mediante la diffusione di affermazioni suscettibili di ledere la reputazione del soggetto.
(OMISSIS) e’, incontestatamente, residente e domiciliato in Roma da oltre cinquanta anni e in detta citta’ si e’ svolta la sua attivita’ professionale quale magistrato – giudicante e requirente, oltre che presso il Ministero della Giustizia – per lungo tempo (dal 1967 e fino al pensionamento, seguito, peraltro, da un ulteriore periodo di attivita’ quale difensore civico per la Regione Lazio) ed e’ in Roma, pertanto, che il fatto potenzialmente lesivo, nel quale oltre alla condotta deve essere ricompreso anche l’evento (Cass. n. 00752 del 08/03/1969 Rv. 339060 – 01; Cass. n. 2648 del 17/07/1969 Rv. 342293 – 01; Cass. n. 06381 del 05/06/1991 Rv. 472547 – 01), derivante al (OMISSIS) dall’essergli stata rivolta l’accusa di avere estorto, alla sorella, una dichiarazione di riconoscimento di debito, e’ suscettibile di assumere la sua massima lesivita’.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con assorbimento delle censure, di cui al secondo e al terzo motivo, relative alle spese di lite.
Deve, conclusivamente, essere dichiarata la competenza territoriale a conoscere della causa del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovra’ proseguire e che provvedera’, altresi’, anche alla regolazione delle spese del regolamento, evidenziandosi che (Cass. n. 01978 del 21/07/1966 Rv. 323842 – 01) l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, con la cassazione della sentenza con la quale il giudice si sia dichiarato incompetente, travolge anche la statuizione accessoria relativa alle spese per effetto di tale cassazione, cosicche’ sorge nella Corte Suprema il potere-dovere di pronunciare sulle spese di tutti i precedenti giudizi, sia direttamente, sia rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

P.Q.M.

Dichiara la competenza a conoscere la causa del Tribunale di Roma e al quale rimette la regolazione delle spese del regolamento di competenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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