Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 11 marzo 2020, n. 7020.
La massima estrapolata:
In tema di processo civile, l’art. 293, comma 2, c.p.c., nel prevedere che il contumace possa costituirsi anche mediante “comparizione all’udienza”, non si riferisce alla comparizione personale del medesimo contumace, ma a quella del suo difensore munito di valida procura; né, con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza può valere per la fase di merito.
Ordinanza 11 marzo 2020, n. 7020
Data udienza 20 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Contratto di somministrazione di energia elettrica – Costituzione della parte ex art. 293 cpc – Difensore munito di procura speciale – Procedimento instaurato ex art. 351 comma 2 cpc – Costituzione nel sub procedimento – Irrilevanza per il procedimento di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26743-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1755/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, riformando la pronuncia di accoglimento del Tribunale di Paola, aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere dall’ (OMISSIS) Spa l’allaccio della rete elettrica e l’erogazione della fornitura energetica in relazione al contratto di somministrazione, stipulato nel 2002, per lo stabilimento balneare da lei gestito nel comune di Diamante, nonche’ il risarcimento dei gravi danni subiti alla sua attivita’ imprenditoriale a causa dell’inadempimento contrattuale dell’ente.
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva rigettato le pretese della odierna ricorrente affermando che ella non avesse dimostrato di aver soddisfatto la condizione, apposta nel contratto, secondo cui la fornitura era subordinata all’ottenimento dei consensi per l’esecuzione ed il mantenimento degli impianti occorrenti per l’allaccio dell’utenza, nonche’ per l’uso di idoneo locale cabina, al versamento di quanto dovuto, e delle autorizzazioni o servitu’ necessarie.
2.La parte intimata ha resistito.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 282, 291 e 293 c.p.c., nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 345, 346, 347, 351 e 166 c.p.c..
1.1.Lamenta, altresi’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ingiustamente dichiarata la sua contumacia nonostante che ella – che si era costituita nel sub procedimento volto ad ottenere, ex articolo 351 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata – fosse personalmente comparsa all’udienza di precisazione delle conclusioni, come previsto dall’articolo 293 c.p.c., comma 2, circostanza della quale era stato dato atto a verbale, senza che fosse stato sollevato alcun rilievo.
1.2. Il motivo prospetta una censura di carattere processuale per il quale, in limine, si ritiene che manchi l’interesse ad impugnare, non essendo affatto evidente il danno che e’ derivato al diritto di difesa della ricorrente dalla dichiarazione di contumacia pronunciata dalla Corte territoriale, tenuto conto per cio’ che si dira’ – dell’omesso deposito della sua comparsa di costituzione e risposta per la fase di merito (cfr. pag. 6 primo cpv della sentenza impugnata).
1.3.Al riguardo, e’ stato chiarito con orientamento condiviso da questo Collegio che “l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attivita’ del giudice che comportino la nullita’ della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto “error in procedendo” non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata” (cfr. Cass. 18635/2011; Cass. 15676/2014)
1.4. Tanto premesso, la censura risulta manifestamente infondata, in quanto si basa su un evidente errore di diritto.
La ricorrente, infatti, ha travisato il significato dell’articolo 293 c.p.c., comma 2 che nel regolare la costituzione della parte, in precedenza dichiarata contumace, prevede che possa avvenire, oltre che mediante deposito della comparsa, della procura e dei documenti, anche mediante “comparizione all’udienza”: con cio’, ovviamente, la norma non si riferisce alla comparizione personale della parte contumace, inidonea a configurare una valida costituzione, ma a quella del difensore munito di regolare procura che legittimamente, accettando il giudizio nello stato in cui si trova, puo’, anche senza deposito di atto di costituzione formale, apprestare le opportune e possibili difese fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
1.5. Nel caso di specie, pacifico che la parte appellata si sia costituita nel sub-procedimento istaurato ex articolo 351 c.p.c., comma 2, il collegio condivide l’orientamento secondo il quale tale costituzione non sia idonea a valere anche per la fase di merito (cfr. Cass. 8150/2014; Cass. 21596/2017): tanto premesso, la comparizione alla quale la ricorrente si riferisce (cfr. pag. 10 secondo cpv del ricorso, nella parte in cui richiama le udienze del 9.6.2015 e del 24.1.2017) e di cui venne doverosamente dato atto nei relativi verbali, e’ quella personale della stessa (OMISSIS) (cfr. pag. 6, primo cpv della sentenza impugnata), inidonea a configurare una valida costituzione in giudizio, in quanto priva della presenza di un difensore munito di valida procura: la tesi prospettata dalla ricorrente, infatti, contrasta con il principio secondo il quale dinanzi al Tribunale ed alle Corti le parti devono costituirsi – salvo che per le specifiche ipotesi di cui all’articolo 82 c.p.c. – con il ministero di un difensore.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1256 e 1176 c.c. ed articolo 1175 c.c..
2.1. Lamenta che era stato mal interpretato uno dei fatti decisivi della controversia e cioe’ il mancato allaccio della rete elettrica che, attraverso un malgoverno delle prove, era stato ascritto ad una causa a lei imputabile nonostante che dalle deposizioni testimoniali fosse emersa la violazione da parte dell'(OMISSIS) delle condizioni generali di contratto.
Assume che la pattuizione che prevedeva le attivita’ a suo carico non avesse alcuna portata precettiva, ma fosse soltanto una “clausola di stile” (cfr. pag. 19 ricorso).
2.2. Il motivo e’ inammissibile in quanto prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, mascherando una richiesta di rivalutazione di merito di questioni di fatto gia’ esaminate dalla Corte territoriale che ha reso, sulla specifica questione, una motivazione congrua e logica.
2.3. La Corte territoriale, infatti, ha esaminato accuratamente sia le “Condizioni Generali di Contratto”, sia le deposizioni testimoniali assunte ed, a seguito di una analitica valutazione, ha ritenuto che l'(OMISSIS), proprio in base ad esse, non potesse ritenersi inadempiente, in quanto si era predisposta alla fornitura senza, tuttavia, poter adempiere, in ragione della mancata ottemperanza, da parte della ricorrente, alla clausola sopra riportata.
2.4. Il percorso argomentativo della Corte territoriale mostra di essersi basato anche sulla valutazione dei testi escussi la cui deposizione e’ stata ritenuta idonea a dimostrare che le soluzioni alternative ipotizzate si erano rivelate non percorribili per soddisfare le esigenze di alimentazione della tensione elettrica secondo i parametri di efficienza concordati (cfr. pag. 11 e 12 sentenza impugnata).
2.5. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che “il vizio motivazionale previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. 20721/2018; Cass. Su 8053/2014) ed esclude del tutto che possa essere, in sede di legittimita’, richiesta una diversa interpretazione delle emergenze processuali esaminate (cfr. Cass. 13721/2018).
La censura, pertanto, non puo’ trovare ingresso in questa sede.
3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1337, 1338 e 1374 c.c..
3.1. Lamenta che non erano stati correttamente applicati i principi di diritto in tema di correttezza e buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto e nella esecuzione dello stesso.
3.2.Il motivo e’ inammissibile in quanto prospetta una censura nuova che non risulta proposta nei gradi di merito: ne’ il ricorrente riporta il corrispondente motivo d’appello dal quale potrebbe essere apprezzato l’errore denunciato.
3.3. La critica, infatti, e’ chiaramente riferita alla fase precontrattuale e postula una domanda diversa ed ulteriore rispetto a quella risarcitoria spiegata.
3.4. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. 32804/2019 ed in termini Cass. 28480/2005).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui e’ tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui e’ tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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