Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 23993.
La massima estrapolata:
Il contribuente può, anche in sede di contenzioso, opporsi alla maggiore pretesa, in ragione degli errori commessi nella redazione indipendentemente dalla modalità e dai termini della dichiarazione integrativa e dall’istanza di rimborso.
Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 23993
Data udienza 30 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere
Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28949-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2011 della COMM.TRIB.REG. dsella LOMBARDIA, depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.
RILEVATO CHE
il contribuente (OMISSIS) proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale con la quale, a seguito di controllo automatizzato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54-bis, della dichiarazione fiscale relativa ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2002, gli era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 139.655,89 per omesso versamento di Irpef relativa a redditi sottoposti a tassazione separata, oltre interessi e sanzioni.
A sostegno dell’impugnazione, il contribuente deduceva di essere incorso in errore nella compilazione del quadro RM della predetta dichiarazione, nella quale aveva riportato il conseguimento di un’indennita’ risarcitoria per esproprio di un terreno gia’ assoggettata a ritenuta a titolo di imposta ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 11, comma 7. Lo stesso contribuente aveva presentato, a seguito della liquidazione automatizzata dell’imposta e della conseguente iscrizione a ruolo, una dichiarazione integrativa L. n. 322 del 1998, ex articolo 2, comma 8, che, tuttavia, non aveva avuto seguito.
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS) si opponeva alla domanda giudiziale del contribuente, argomentando che, con l’indicazione della suddetta indennita’ nel modello unico e con la mancata presentazione di una dichiarazione rettificativa nei termini di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 2, comma 8-bis, il medesimo aveva manifestato la volonta’ di sottoporre l’indennita’ a tassazione separata.
La CTP di Milano, con sentenza n. 296/44/2008, depositata il 21.11.2008, accoglieva il ricorso. Tale decisione veniva confermata dalla CTR della Lombardia, la quale, con sentenza n. 11/18/2011 del 13.12.2010/13.1.2011, respingeva l’impugnazione dell’Ufficio sul rilievo che l’inclusione della predetta indennita’ nel modello unico non poteva essere interpretata quale esercizio della facolta’ di assoggettare la stessa a tassazione ordinaria e non a ritenuta a titolo d’imposta, ma quale “evidente errore” del contribuente; come tale, essa era emendabile, trattandosi di dichiarazione non negoziale ma avente natura di mera esternazione di scienza, al pari della dichiarazione integrativa e correttiva; in ogni caso, la facolta’ di emenda non era esercitabile soltanto nelle forme e nei termini previsti per la dichiarazione integrativa o rettificativa, ma anche in sede giudiziale, quale attivita’ difensiva volta ad opporsi alla maggior pretesa tributaria dell’amministrazione, onde, in definitiva, la possibilita’ di rettifica della dichiarazione dei redditi non era affatto preclusa dal decorso del termine previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8-bis.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate con unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
RITENUTO CHE
1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1988, n. 322, articolo 2, comma 8-bis assumendo l’erroneita’ della decisione impugnata laddove la CTR ha escluso che il contribuente potesse emendare la dichiarazione esclusivamente entro il termine decadenziale previsto dalla norma citata, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Va immediatamente precisato, in tale prospettiva, che le doglianze dell’Agenzia non sono rivolte tanto a contestare l’emendabilita’ in se’ della dichiarazione, attribuendole, in ipotesi, natura di manifestazione di volonta’ irretrattabile rivolta ad esercitare una delle opzioni impositive consentite dall’ordinamento, ma ad affermare la possibilita’ di correggere la dichiarazione, frutto di errore del contribuente, esclusivamente entro i limiti modali e temporali delineati dall’articolo 2, comma 8-bis citato.
Nel solco della medesima impostazione argomentativa, inoltre, l’Agenzia riconosce che al contribuente, una volta versata la somma richiesta dall’Erario, sarebbe comunque spettata anche la facolta’ di formulare successiva istanza di rimborso Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 38 esercitabile in termini piu’ ampi rispetto a quello discendente dall’articolo 2, comma 8-bis cit.
2. Cio’ posto, il ricorso appare infondato.
In ordine alla questione controversa, le Sezioni Unite di questa Corte, (Sez. U, 30/06/2016, n. 13378, Rv. 640206 – 01) hanno statuito che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa puo’ essere presentata non oltre i termini di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente puo’ chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.
Seguendo tale linea interpretativa, la Corte ha valorizzato una serie di elementi valutativi di indubbia pregnanza, quali la natura giuridica della dichiarazione fiscale, intesa quale mera esternazione di scienza; il principio di capacita’ contributiva di cui all’articolo 53 Cost.; il disposto dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente – secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede -, nonche’ il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, concludendo che cio’ comporta l’inapplicabilita’, in tale ultima sede, delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa.
Poiche’, infatti, oggetto del contenzioso giurisdizionale e’ l’accertamento circa la legittimita’ della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte ne’ in tema di “dichiarazione integrativa” ex articolo 2 cit., di richiesta di rimborso ex articolo 38 cit., onde non puo’ escludersi il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo fornendo prova delle circostanze rilevanti, quali, fra l’altro, errori od omissioni presenti nella dichiarazione fiscale.
Ne consegue che deve essere riconosciuta al contribuente, la possibilita’, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco (anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato) allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dalle modalita’ e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2 e dall’istanza di rimborso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38.
3. La sentenza impugnata appare aver fatto buon governo dei suddetti principi ed il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Il consolidarsi dell’orientamento di legittimita’ sopra illustrato soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, con particolare riferimento alla citata decisione delle Sezioni Unite, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
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