Il contratto autonomo di garanzia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 3873.

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta

Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 3873

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Contratto autonomo di garanzia – Regime delle eccezioni – Eccezione di nullità della clausola anatocistica non fondata su un uso normativo – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19319-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2169/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza n. 2169/2018, depositata il 14 maggio 2019, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalle odierne ricorrenti (unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS)) avverso la sentenza n. 2926/2011, pronunciata dal Tribunale di Nola in data 20/12/2011, che, in parziale accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 804/2000 del Tribunale di Nola, ha condannato la debitrice (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore della (OMISSIS) s.p.a. della somma di Euro 442.807,93, oltre accessori, nonche’ i garanti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in favore del predetto istituto di credito della somma di Euro 464.881,00, oltre accessori, e, infine, gli altri garanti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 361.520,00, oltre accessori;
– che la Corte d’Appello ha, in primo luogo, ritenuto che il giudice di primo grado non fosse incorso in una violazione degli articoli 112 e 101 c.p.c., nel qualificare il contratto stipulato dalle parti, pur in assenza di un’eccezione sul punto della banca, quale contratto autonomo di garanzia anziche’ come fideiussione, essendosi limitato ad una diversa qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in giudizio dagli appellanti;
che il giudice di merito ha, altresi’, rilevato per quanto di interesse, che la qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia limitava la proponibilita’ delle eccezioni attinenti alla invalidita’ e nullita’ delle clausole contrattuali da cui derivava il debito garantito, non comunicandosi al contratto autonomo di garanzia la nullita’ della pattuizione di interessi in violazione del divieto di anatocismo (presente nel rapporto principale), essendo quest’ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall’articolo 1283 c.c..
– che la (OMISSIS) s.p.a., procuratrice speciale della (OMISSIS), societa’ cui erano stati ceduti i crediti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c.;
– che i ricorrenti hanno depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

– che con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione degli articoli 101 e 112 c.p.c., per non essersi i giudici di merito limitati ad una diversa qualificazione della domanda, ma per avere ampliato il thema decidendum d’ufficio e senza instaurare il contraddittorio tra le parti sul punto;
– che il motivo e’ manifestamente infondato;
– che va preliminarmente osservato che le odierne ricorrenti non hanno specificamente censurato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il giudice di primo grado era pervenuto ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto intrattenuto dalle parti sulla scorta degli stessi elementi di fatto dedotti dalle parti e senza prenderne in esame di nuovi, di talche’ quella di cui si discute e’ una questione di puro diritto;
che tale decisione e’ conforme all’orientamento consolidato di questa Corte (S.U. n. 20935/2009; piu’ recentemente Cass. n. 17437/2018; Cass. n. 3432/2016), secondo cui ove il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullita’ della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dell’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimita’ consente la cassazione in sede di legittimita’ solo ove tale errore sia in concreto consumato;
che, nel caso di specie, e’ stata censurata dalle ricorrenti solo la mancata segnalazione alle parti della questione di diritto sollevata dal giudice, ma non l’error in iudicando, essendo pacifico in causa che il rapporto di cui e’ causa era riconducibile al contratto autonomo di garanzia;
– che con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione degli articoli 1283 e 1949 c.c. sul rilievo che propagandosi la nullita’ del contratto principale (per illiceita’ della causa e violazione di norme imperative) al contratto di garanzia, la nullita’ delle clausole di anatocismo contenute nel contratto principale poteva essere dedotta anche dai garanti;
– che il motivo e’ manifestamente fondato;
– che, infatti, questa Corte ha recentemente statuito che nel contratto autonomo di garanzia il garante e’ legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullita’ anche parziale del contratto base per contrarieta’ a norme imperative, con la conseguenza che puo’ essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l’eccezione di nullita’ della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (vedi Cass. n. 371 del 10/01/2018);
– che, in particolare, la sentenza sopra citata ha condivisibilmente ritenuto che il garante e’ legittimato a sollevare nei confronti della banca l’eccezione di nullita’ della clausola anatocistica atteso che la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziche’ normativo, ove non ricorrano le particolare condizioni legittimanti previste dall’articolo 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente;
– che non puo’ neppure sostenersi, come sembra emergere dalla sentenza impugnata, che l’articolo 1283 c.c. non costituisca una norma imperativa per il solo rilievo che nel nostro ordinamento il divieto di anatocismo non e’ assoluto, per essere quest’ultimo ammesso sia alle particolare condizioni previste dall’articolo 1283 c.c., sia, per gli esercenti l’attivita’ bancaria dall’articolo 120 T.U.B., alle condizioni previste dalla Delib. CICR 9 febbraio 2000, articolo 2, comma 2 (medesima periodicita’ nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori);
che, infatti, proprio la circostanza che il divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c., ove non ricorrano le particolari condizioni ivi previste, sia derogabile solo in virtu’ di usi normativi contrari (o speciali disposizioni di legge come l’articolo 120 T.U.B.) rende tale norma imperativa, in quanto dettata a tutela di un interesse pubblico;
che, in particolare, affinche’ una norma possa ritenersi non imperativa e’ necessario che la deroga alla disciplina dalla stessa prevista sia ammessa per atto negoziale, come emerge dall’esame di alcune disposizioni del codice civile che fanno salvi, oltre agli usi, anche i patti contrari (vedi articolo 1457 c.c., comma 1, che consente di chiedere l’esecuzione del contratto oltre il termine essenziale, dandone notizia all’altra parte entro tre giorni, “salvo patto o uso contrario”, o l’articolo 1510 c.c., comma 1, che identifica, come luogo di consegna della cosa mobile nella vendita, quello dove la cosa stessa si trovava al momento del perfezionamento del contratto, se le parti ne erano a conoscenza “in mancanza di patto o di uso contrario”);
che, pertanto, la natura di norma imperativa dell’articolo 1283 c.c. rende anche i garanti legittimati a far valere la nullita’ delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite;
– che con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 1942 c.c., in relazione all’articolo 1224 c.c., sul rilievo che, essendo il tetto massimo previsto per le fideiussioni invalicabile anche con riferimento agli interessi moratori gia’ maturati, i garanti erano tenuti a corrispondere alla banca unicamente gli interessi legali e non gia’ quelli moratori convenuti tra creditore e debitore principale, a nulla rilevando che si fossero obbligati a corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale;
che il motivo e’ inammissibile per genericita’;
che, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno neppure indicato quale fosse limite massimo per cui avevano prestato la garanzia, limitandosi a dedurre assertivamente che il tetto massimo “previsto dalle fideiussioni di cui al giudizio” era stato superato, di talche’ non sono stati forniti elementi idonei a consentire di valutare l’applicabilita’ del principio dalle stesse affermato;
– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, infondato il primo ed inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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