Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 settembre 2021| n. 23724.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall'”error in iudicando” deducibile ex articolo 360 cod. proc. civ., sia dall’errore di fatto revocatorio ex articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva accolto l’appello proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza del giudice che aveva respinto l’opposizione all’atto di precetto con la quale il ricorrente, in esecuzione di altra pronuncia, aveva intimato al datore di lavoro somme a titolo di differenze retributive; in particolare, osserva il giudice di legittimità, nella circostanza, la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del “decisum”, che appare equivoco, posto che la corte territoriale in dispositivo riforma la sentenza di primo grado ed accoglie l’appello del datore di lavoro, accertando che lo stesso non ha alcun debito nei confronti del ricorrente, mentre in motivazione sostanzialmente, salvo alcune voci retributive, aderisce ai conteggi elaborati da consulente tecnico d’ufficio che ha ritenuto sussistente un credito del ricorrente, credito che, peraltro, la corte territoriale ritiene quasi totalmente estinto a seguito dell’esecuzione, da parte del datore di lavoro, della sentenza di primo grado, sentenza che, invece, viene riformata in dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 marzo 2018, n. 5939; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22433; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 marzo 2006, n. 6109; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 agosto 2004, n. 17392; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 1999, n. 10129).

Ordinanza|1 settembre 2021| n. 23724. Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Differenze retributive – Sentenza – Contrasto tra motivazione e dispositivo – Nullità – Configurabilità – Condizioni – Incidenza sulla idoneità del provvedimento nel rendere noto il contenuto della statuizione giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29423-2017 proposto da:
(OMISSIS), eleltivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) DELL’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 26/05/2017 R.G.N. 139/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 114 del 26.5.2017 ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione all’atto di precetto con cui (OMISSIS) – in esecuzione della sentenza n. 245 del 2005 della Corte di appello – aveva intimato alla societa’ di pagare Euro 32.956,37 a titolo di differenze retributive.
2. La Corte territoriale, anche sulla base della consulenza tecnica contabile espletata in secondo grado, ha ritenuto che il credito vantato dall’ (OMISSIS) era pari a Euro 34.439,72, in quanto dalla complessiva somma elaborata dal c.t.u. (pari a Euro 39.437,00) dovevano essere detratte le somme calcolate a titolo di c.d. PED e di festivita’ non godute (nonche’ ricalcolati gli interessi) non essendo stati provati gli elementi costitutivi di dette voci retributive; tenuto conto dei “pagamenti gia’ ricevuti” dall’ (OMISSIS) e computati dal consulente tecnico d’ufficio (pagamenti effettuati anche in esecuzione della sentenza di primo grado, appellata), la Corte territoriale ha ritenuto che nessun altro credito vantava l’ (OMISSIS).
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, al quale ha opposto difese (OMISSIS) s.p.a. con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Con tutti e tre i motivi il ricorrente denunzia nullita’ della sentenza e violazione degli articoli 99, 101, 112, 132, 474 e 651 c.p.c., articolo 111 Cost. (ai sensi dell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4), contenendo, la sentenza impugnata, una motivazione incomprensibile, priva di iter logico, anche con riguardo al disaccordo manifestato rispetto alle conclusioni del c.t.u.. L’accertamento della inesistenza di un credito dell’ (OMISSIS) – in astratto consacrato nella sentenza passata in giudicato della Corte di appello (n. 245 del 2005) – viene dedotto da un conteggio che include anche il pagamento effettuato nel maggio 2015, in esecuzione della sentenza di primo gradO che ha respinto l’opposizione a precetto proposta da (OMISSIS): insomma, la sentenza impugnata, pur ritenendo fondato il credito dell’ (OMISSIS) (azionato con il precetto e considerato, dal c.t.u., quale posta debitoria a carico della societa’) ha affermato, in dispositivo, l’accoglimento dell’appello proposto dalle (OMISSIS) e l’insussistenza del diritto dell’Angiolillo, avendo considerato quale fatto estintivo dell’obbligazione, il pagamento effettuato dalla societa’ in esecuzione della sentenza di primo grado (peraltro riformata).
2. Il ricorso merita accoglimento.
In ordine al contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento), questa Corte ha precisato che “il contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullita’ della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneita’ del provvedimento, considerato complessivamente nella totalita’ delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non e’ ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall’errar in indicando deducibile ex articolo 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex articolo 395 c.p.c., n. 4, – ed e’ quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, puo’ essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuha indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass. n. 10129 del 1999, Cass. 17392 del 2004; Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018).
3. Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che nel caso di specie la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, che appare equivoco, posto che la Corte territoriale in dispositivo riforma la sentenza di primo grado e accoglie l’appello di (OMISSIS), accertando che la societa’ non ha alcun debito nei confronti dell’ (OMISSIS) (ma senza assumere alcuna statuizione sulla domanda, espressamente avanzata dalla societa’, di condanna alla ripetizione di quanto pagato, nel 2015, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, per l’appunto, appellata), mentre in motivazione sostanzialmente (salvo alcune voci retributive) aderisce ai conteggi elaborati dal c.t.u. che ha ritenuto sussistente un credito dell’ (OMISSIS) (pari a Euro 39.437,00 lordi); credito che, peraltro, la Corte territoriale ritiene quasi totalmente estinto a seguito dell’esecuzione, da parte di (OMISSIS), della sentenza di primo grado, sentenza che, invece, viene riforrnata in dispositivo.
Non e’ chiaro, dunque, se la Corte territoriale – facendo una equivoca ricognizione dei pagamenti effettuati dalla societa’ (OMISSIS) – abbia accertato un credito a favore dell’ (OMISSIS).
4. In conclusione, le censure prospettate dal ricorrente vanno accolte e la sentenza’ va cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso che rivalutera’ la ivicenda processuale e provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *