Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 marzo 2022| n. 8593.

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Poichè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non “secundum eventum litis”, ma al momento in cui essa sorge,sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l’accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio,abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata.(Nel caso di specie, nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge).

Ordinanza|16 marzo 2022| n. 8593. Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

Data udienza 16 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – PARTI COMUNI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9818-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1849/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Roma, invocando l’accertamento della sua proprieta’ esclusiva di una parte del terrazzo di copertura dello stabile sito in (OMISSIS), al cui interno sono collocati gli appartamenti di proprieta’, rispettivamente, di attore e convenuta, entrambi siti al piano attico.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS), resistendo alla domanda, allegando di aver titolo per vantare identico diritto sulla porzione oggetto di causa, ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della stessa.
Con sentenza n. 20591/2009 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale, per mancato superamento della presunzione di condominialita’ della porzione contesa, che quella riconvenzionale, per carenza di prova circa i presupposti per l’usucapione.
Interponeva appello avverso detta decisione il (OMISSIS) e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, la (OMISSIS).
Con la sentenza impugnata, n. 1849/2016, la Corte di Appello rigettava l’impugnazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi, contraddistinti da lettere.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 107, 183, 354 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe omesso di statuire a quale dei due contendenti appartenesse la porzione di lastrico oggetto di causa, affermandone la natura condominiale, senza tuttavia estendere preventivamente il contraddittorio nei confronti del condominio. In tal modo, secondo ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe adottato una pronuncia in favore di un soggetto che non aveva preso parte alla causa.
La censura e’ infondata.
Va premesso che la natura condominiale di un bene non e’ oggetto di presunzione, ma piuttosto conseguenza di una regola di attribuzione della proprieta’, che ammette la prova contraria.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, “In tema di condominio negli edifici, l’individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall’articolo 1117 c.c. – il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria – puo’ essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o piu’ unita’ immobiliari” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7449 del 07/07/1993, Rv. 483033; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021, Rv. 662169).
L’articolo 1117 c.c., dunque, non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprieta’ del bene (“Sono oggetto di proprieta’ comune… ), che e’ suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprieta’ esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o piu’ unita’ immobiliari.

 

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

In relazione ai lastrici, in particolare, si e’ ritenuto che “In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volonta’ derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall’articolo 1117 c.c., in virtu’ della relazione di accessorieta’ o di collegamento strumentale con le singole unita’ immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprieta’ comune per effetto dell’acquisto della proprieta’ dei piani o porzioni di piano; pertanto, il lastrico solare e’ oggetto di proprieta’ comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unita’ immobiliari nonche’ il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13279 del 16/07/2004, Rv. 574665; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27363 del 08/10/2021, Rv. 662361).
Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell’edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria, la quale, nel caso di specie, non e’ stata ritenuta raggiunta dalla Corte di Appello, all’esito di un accertamento in punto di fatto, non implausibile e non utilmente censurabile in sede di legittimita’. Di conseguenza, la Corte capitolina ha ritenuto la proprieta’ comune del lastrico di cui e’ causa in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge. In aggiunta, la Corte distrettuale ha ricostruito la storia dell’immobile, affermando che esso apparteneva in origine ad un unico proprietario ed era stato poi, nelle sue porzioni corrispondenti alle attuali proprieta’ delle parti in causa, oggetto di successivi atti di disposizione; ed ha evidenziato che nessuno dei due contendenti aveva allegato l’esistenza di un titolo contrario, idoneo a dimostrare la sua proprieta’ esclusiva dell’area in discussione. In tal modo, il giudice di merito ha escluso entrambe le condizioni che, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., consentono il superamento della regola di attribuzione della proprieta’ dei beni elencati dalla norma. Da quanto precede discende l’infondatezza della censura proposta dall’odierno ricorrente, con la quale quest’ultimo invoca, in sostanza, una ricostruzione alternativa rispetto a quella proposta dal giudice di merito, senza considerare che l’accertamento della funzione dell’area controversa costituisce, come gia’ detto, il frutto di una valutazione in punto di fatto.
Inoltre, va considerato che la Corte di Appello ha ritenuto che, in presenza di due contrapposte domande di rivendicazione della proprieta’ esclusiva di un determinato bene, per accogliere l’una o l’altra di esse occorresse escludere la natura condominiale del bene conteso. Anche su questo punto la decisione appare coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui “In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprieta’ di un bene appartenente a quelli indicati dall’articolo 1117 c.c. non e’ necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprieta’ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioe’ sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprieta’ esclusiva darne la prova” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018, Rv. 650001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 07/05/2010, Rv. 613094 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106).

 

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

Ne’ si poneva alcun problema di completezza del contraddittorio, posto che nessuna delle parti aveva dedotto la natura condominiale del bene controverso, e l’eventuale integrazione del contraddittorio va ordinato non “secundum eventum litis” ma con riferimento alla prospettazione iniziale delle parti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547 del 25/07/2005, Rv. 582919, secondo cui “… sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l’accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtu’ di usucapione abbreviata”). Anche sotto questo profilo, dunque, la decisione della Corte di Appello e’ corretta.
2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 354 c.p.c. e la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perche’ il Giudice di merito avrebbe deciso la causa sulla base di una questione rilevata d’ufficio, in relazione alla quale non avrebbe invitato le parti a dedurre, assegnando alle stesse un termine allo scopo. Il rilievo della proprieta’ condominiale dell’area in contestazione, secondo il ricorrente, sarebbe infatti stato operato dalla Corte territoriale in difetto di richiesta di una delle parti.
La censura e’ infondata.
La causa non e’ stata decisa sulla base di una questione rilevata di ufficio, posto che la proprieta’ dello spazio in contestazione costituiva sin dal primo momento l’oggetto delle due contrapposte domande di rivendicazione. Il giudice di merito, affermando che non era stata superata la regola di attribuzione della proprieta’ condominiale dell’area contesa, non ha rilevato nulla ex officio, ma ha soltanto ritenuto non conseguita la prova contraria prevista dalla norma di cui all’articolo 1117 c.c. (cfr. Cass. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7449 del 07/07/1993, Rv. 483033; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021, Rv. 662169, gia’ citate).
Va in proposito ribadito che “Il giudice d’appello puo’ qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purche’ non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell’ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019, Rv. 653896).
Piu’ precisamente, il giudice ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto gia’ allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e cio’ anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto e’ di per se sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello; il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende infatti ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, derivandone che non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali pero’ appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, e come tali comprese nel thema decidendum (in questo senso, cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7789 del 05/04/2011, Rv. 617414; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018, Rv. 648592).
3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 1117, 1372 e 2907 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la proprieta’ condominiale della porzione del lastrico oggetto di causa, a prescindere dall’esistenza di una domanda di una delle parti in tal senso, e rigettato quindi la domanda di rivendicazione proposta dal (OMISSIS), senza considerare che la cd. presunzione di condominialita’ non opera per i beni che, per le loro caratteristiche, sono oggettivamente destinati all’uso esclusivo di una o piu’ proprieta’ individuali.

 

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

La censura e’ inammissibile, in quanto l’oggettiva destinazione del bene a servizio di una o piu’ proprieta’ individuali, idonea a superare la regola generale di attribuzione della proprieta’ di cui all’articolo 1117 c.c., costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorrente, peraltro, neppure deduce di aver posto, nel corso del giudizio di merito, la questione dell’oggettiva destinazione dell’area contesa a servizio esclusivo della sua proprieta’ individuale: si limita ad affermare, piuttosto, che ciascuna delle parti in causa aveva allegato un titolo contrattuale idoneo a superare la regola di cui all’articolo 1117 c.c., e che dunque entrambi avrebbero acquistato dal loro comune dante causa la proprieta’ della porzione di terrazzo oggetto di causa. Cio’, tuttavia, non equivale ad affermare – come sembrerebbe voler fare il ricorrente – che il bene conteso fosse a servizio esclusivo ed oggettivo delle due proprieta’ individuali delle parti in causa: la destinazione oggettiva del bene va infatti accertata in relazione alla situazione di fatto, e non sulla base dei titoli. Sulla base di questi ultimi, piuttosto, si puo’ escludere la natura comune di un determinato spazio, ma in tal caso l’esclusione prescinde dalla sua oggettiva destinazione a servizio di una o piu’ proprieta’ individuali, e si fonda, appunto, sull’esistenza di un titolo contrario. Il motivo, dunque, confonde le due ipotesi previste dalla norma, ben distinte tra loro e fondate su diversi presupposti di fatto e diritto.
4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 2697 e 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte distrettuale non avrebbe operato, in favore del (OMISSIS), l’attenuazione dell’onere probatorio prevista quando il convenuto in rivendicazione resiste alla domanda invocando, in via riconvenzionale, l’usucapione del bene immobile.
La censura e’ infondata.

 

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

L’attenuazione dell’onere probatorio si giustifica, nel caso in cui la domanda di rivendicazione sia contrapposta da riconvenzionale di usucapione, sulla base della considerazione che quest’ultima presuppone logicamente l’alienita’ originaria del bene oggetto del possesso ultraventennale. In quel caso, l’attore non deve risalire sino ad un acquisto a titolo originario, ma soltanto dimostrare la sua proprieta’ da data anteriore a quella in cui il convenuto deduca di aver iniziato a possedere. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Appello ha ritenuto che, in base alle caratteristiche dell’area (lastrico), essa fosse soggetta alla regola di cui all’articolo 1117 c.c. e che tale criterio attributivo della proprieta’ non fosse stato vinto da alcuna delle parti mediante la produzione di un titolo contrario, precedente al sorgere del condominio (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza). Tale statuizione, coerente con gli insegnamenti di questa Corte, gia’ in precedenza richiamati (cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 7449 del 07/07/1993, Rv. 483033 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021, Rv. 662169, citate), esclude che si possa configurare riconosciuta la proprieta’ originaria dell’area oggetto della domanda di usucapione in capo alla parte nei cui confronti detto modo di acquisto e’ fatto valere; di conseguenza, ove detta parte agisca per la rivendicazione del bene immobile oggetto della domanda di usucapione, non si configurano i presupposti per l’attenuazione dell’onere della prova a suo carico.
5 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1101 c.c., articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda di reintegrazione nel compossesso dell’area oggetto di causa ed esaminare l’istanza di risarcimento del danno conseguente all’indisponibilita’ dell’area contesa, che erano state ambedue proposte dal (OMISSIS) in prime cure, e devolute alla Corte di Appello con apposito motivo di gravame.
Dall’esame della sentenza e del ricorso risulta che l’odierno ricorrente aveva proposto, nel giudizio di merito, tanto domanda di reintegrazione nel possesso o compossesso della porzione di lastrico oggetto di causa, quanto domanda di risarcimento del danno derivate dal suo mancato godimento. La Corte di Appello ha esaminato la sola domanda di reintegrazione nel possesso, o compossesso, del bene oggetto di causa, e l’ha respinta, ritenendo che essa fosse stata proposta in conseguenza della domanda di rivendicazione. Tuttavia, una volta accertata la natura condominiale dell’area oggetto di causa, la domanda predetta avrebbe dovuto essere valutata in un’ottica diversa, cioe’ in relazione al diritto dell’odierno ricorrente di esercitare il compossesso sul bene condominiale.
La domanda di risarcimento del danno dipendente dal mancato godimento dello spazio oggetto del giudizio, invece, non risulta neppure esaminata dalla Corte di Appello.
In relazione a tale motivo, la sentenza va cassata.
In definitiva, vanno rigettati il primo, secondo e quarto motivo, va dichiarato inammissibile il terzo, mentre va accolto il quinto, e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo ed accoglie il quinto. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

Il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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