Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 luglio 2022| n. 21054.

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per ciò solo – l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto “stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”. Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

Ordinanza|1 luglio 2022| n. 21054. Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza

Data udienza 26 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Filiazione – Minori – Regime di affidamento condiviso con collocamento del figlio presso la madre – Trasferimento in altra città – Prospettiva di miglioramento economica – Ostacolo al rapporto padre – figlio – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16950/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 579/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal cons. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:
la Corte di appello di Brescia, con decreto n. 579/2020 pubblicato il 9.12.2020, confermava il provvedimento reso dal tribunale di Bergamo che, in accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), aveva autorizzato la ricorrente a trasferire a (OMISSIS) la propria residenza e quella del figlio minore – (OMISSIS) – nato l'(OMISSIS) e collocato presso la madre, consentendo l’iscrizione del minore presso un istituto scolastico nella nuova citta’, con diritto di prelevamento da parte del padre – (OMISSIS) – due week-end al mese alternati a partire dal venerdi’, dopo l’uscita del minore da scuola, e fino alle 19.00 di domenica sera, oltre ai periodi di vacanza;
secondo la Corte di appello non poteva essere trascurato il diritto del coniuge affidatario di trovare un’occupazione lavorativa in un luogo diverso da quello in cui si trova la dimora del padre del minore, non essendo una tale scelta in se’ idonea a pregiudicare l’affidamento e dovendo per contro il giudice unicamente verificare il collocamento piu’ funzionale a salvaguardare il benessere del figlio; circostanze che, nel caso concreto deponevano nel senso di ritenere, allo stato, ancora proficuo il collocamento del piccolo (OMISSIS) presso la madre, ove aveva da sempre vissuto, a pena di determinare – in caso contrario – uno sconvolgimento dell’equilibrio del minore, non apparendo, peraltro, pretestuosa la scelta della genitrice di lasciare la citta’ di (OMISSIS) in cui la stessa lavorava, in vista del suo inserimento in (OMISSIS);
il mancato riavvicinamento del minore al padre, secondo il ragionamento della Corte di appello, non trovava origine nella volonta’ alienante della madre diretta a favorire l’allontanamento del piccolo (OMISSIS) dal padre;
nemmeno si rendeva opportuna, ad avviso dei giudici di secondo grado, una nuova c.t.u. che, in mancanza di situazioni di disagio del minore, avrebbe avuto valenza meramente esplorativa;
il (OMISSIS) ha proposto reclamo avverso il decreto della Corte di appello bresciana indicato in epigrafe deducendone l’illegittimita’;
la (OMISSIS) si e’ costituita con comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto del reclamo, pure depositando memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
con il primo motivo il (OMISSIS) deduce – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione degli articoli 317 bis e 337 ter c.c. nonche’ della risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2079 del 2015; dell’articolo 9, comma 3, e articolo 18 della convenzione di New York del 20 novembre 1989; dell’articolo 24, comma 3, della carta di Nizza del 7 dicembre 2000, dolendosi altresi’ dell’omessa e/o apparente motivazione, avendo il tribunale autorizzato il trasferimento del minore a (OMISSIS) insieme alla madre, senza che cio’ corrispondesse all’effettivo interesse del figlio. Il ricorrente lamenta l’assenza di un’adeguata motivazione, da parte della Corte di appello, sulle ragioni addotte a sostegno del trasferimento del minore in una citta’ nella quale non aveva forti legami; i giudici non avrebbero tenuto conto delle capacita’ genitoriali del ricorrente, gia’ acclarate nell’ambito di una c.t.u. disposta in altro procedimento. Peraltro, evidenzia il ricorrente, la particolare condizione della madre del minore, accertata nell’ambito della ricordata c.t.u., avrebbe dovuto suggerire, nell’esclusivo interesse del minore, un incremento degli incontri con il padre, magari previo esperimento di una nuova c.t.u., anche al fine di scongiurare la grave alienazione genitoriale quale inevitabile effetto, ai danni del ricorrente, del trasferimento della (OMISSIS), la quale nemmeno svolgeva attivita’ lavorativa a Bologna o in Emilia Romagna, risultando, allo stato, unicamente inserita nella graduatoria per il reparto di pediatria nella citta’ di (OMISSIS). Lamenta ancora il ricorrente che il provvedimento impugnato avrebbe pregiudicato il superiore interesse del minore, che ha carattere preminente rispetto agli altri interessi coinvolti, peraltro ingiustamente ponendo a carico del padre le spese di viaggio, quale conseguenza di una scelta unilaterale della madre di (OMISSIS), pregiudizievole rispetto ad un affidamento materialmente condiviso, raramente attuato nell’ordinamento positivo interno, malgrado il contenuto precettivo di cui all’articolo 337 c.c.;

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza

con il secondo motivo il (OMISSIS) ha prospettato la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., risultando la condanna eccessiva e non parametrata alle nuove disposizioni in materia di compensi legali;
la (OMISSIS) ha sostenuto l’infondatezza del reclamo, in particolare osservando che:
a) il provvedimento del Tribunale di Bergamo era stato prontamente eseguito, avendo pertanto la stessa rassegnato le dimissioni dall’attivita’ di medico presso l’Ospedale di (OMISSIS), che sarebbero divenute efficaci al termine del periodo di preavviso, e che il minore gia’ frequentava nel nuovo contesto territoriale anche attivita’ extracurriculari con profitto;
b) gia’ prima del provvedimento del Tribunale di Bergamo gli incontri del minore con il padre erano stati incrementati, con il suo pieno consenso, cio’ determinando la pretestuosita’ delle accuse di alienazione parentale proposte dal ricorrente, del resto gia’ individuato come genitore co-affidatario;
c) la richiesta di trasferimento a (OMISSIS), ove pure dimorava parte del nucleo familiare d’origine della stessa – zie, zii del piccolo (OMISSIS) e nipoti -, era derivata dal desiderio di incrementare la redditivita’ della propria attivita’ lavorativa quale pediatra, attraverso lo scorrimento all’interno delle graduatorie regionali, ove la stessa si era collocata positivamente gia’ nei pregressi anni, desistendo allora dal trasferimento proprio nell’interesse del minore allo scopo di favorirne il benessere e la crescita, una volta che lo stesso, non piu’ in tenerissima eta’, aveva progressivamente maturato un legame proficuo col padre.
Osserva in diritto.
Il ricorso, ammissibile in base alla costante giurisprudenza di questa Corte – cfr. Cass. n. 12018/2019 – e’ infondato nel merito.
A torto, infatti, il ricorrente lamenta con il primo motivo la lesione di una pluralita’ di fonti normative, interne e sovranazionali, sinteticamente dolendosi del pregiudizio che avrebbe cagionato all’interesse superiore del minore (OMISSIS) la scelta, condivisa dal Tribunale bergamasco prima, e dalla Corte di appello di Brescia in sede di reclamo, di assecondare la volonta’ della madre, affidataria e collocataria, di trasferirsi da (OMISSIS) a (OMISSIS) insieme al figlio (OMISSIS), in tal modo modulando diversamente gli incontri con l’altro genitore solo affidatario e residente a (OMISSIS).
Orbene, le censure esposte dal ricorrente non sembrano trovare conferma alcuna nel provvedimento adottato dalla Corte di appello, essendosi quest’ultima data carico di esplicitare le ragioni che hanno reso non solo privo di pregiudizio, ma anche favorevole per il benessere del minore detto trasferimento. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato per un verso che “…la madre e’ certamente il genitore di riferimento per il figlio, di soli sei anni, che per i primi tredici mesi non ha avuto alcun rapporto col padre e, successivamente, ha iniziato a frequentare il padre due pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 17, per poi passare, dal 01.12.2017, ad una frequentazione a fine settimana alternati, dalle 10 del sabato alle h. 19 della domenica, oltre ai periodi di vacanza.” La Corte, dopo aver escluso la possibilita’ di una modifica del regime di collocamento “senza creare uno sconvolgimento degli equilibri del minore” in ragione del rapporto padre-minore, sicuramente consolidatosi nel tempo, ma non al punto da considerare praticabile la soluzione prospettata dal ricorrente di modifica del collocamento, ha inteso uniformarsi ai criteri espressi da questa Corte – cfr. Cass. n. 18087/2016 – allorche’ ha chiarito che il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per cio’ solo – l’idoneita’ ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto “stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”. Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto cio’ ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianita’ dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. n. 9633/2015, Cass. n. 18087/2016, Cass. n. 19455/2019. Cass. n. 5604/2020).
Orbene, la Corte di merito, avuto riguardo al preminente interesse del minore ed in continuita’ con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto che, sulla base di un compendio di elementi fattuali valutati con apprezzamento incensurabile, il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra citta’, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non possa essere di ostacolo al rapporto padre-figlio, ne’ tantomeno pregiudicare il preminente interesse del minore.
Il giudice di appello ha quindi valutato la non opportunita’ di modificare il regime di collocamento, in mancanza di elementi dai quali inferire la volonta’ della madre di attentare al legame del minore con il padre che, anzi, ha osservato la Corte di appello, si era andato progressivamente intensificando, con cio’ escludendo gli asseriti atteggiamenti alienanti della madre del minore.
D’altra parte, la stessa Corte ha ponderato l’esistenza della possibilita’ per il padre di organizzare liberamente gli spostamenti per stare con il figlio, percio’ ritenendo la decisione del giudice di primo grado “idonea a garantire la bigenitorialita’” pur con i limiti oggettivi derivanti dalla distanza tra le residenze dei due genitori.
In definitiva, la soluzione adottata dalla Corte di appello ha inteso operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori che tiene conto, da un lato, delle prospettive lavorative della madre e, dall’altro, della possibilita’ per il padre di regolare in modo elastico gli incontri col minore, ormai ben inserito nel nuovo contesto territoriale e scolastico. Tanto esclude di poter riscontrare i pregiudizi paventati dal ricorrente, non potendosi peraltro in questa sede valutare le questioni di ordine patrimoniale connesse agli oneri incombenti sul padre al fine di rendere possibili gli incontri, nemmeno fatte oggetto di ricorso per Cassazione.
Il secondo motivo di ricorso e’ infondato, ove si consideri che la condanna alle spese pronunziata dalla Corte di appello si e’ basata sul criterio della soccombenza del (OMISSIS) in sede di reclamo, non potendosi ipotizzare dunque un contrasto con l’articolo 91 c.p.c., nemmeno rientrando nel perimetro del sindacato di questa Corte la valutazione delle proporzioni della soccombenza ne’ della determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 30592/2017, da ult. cfr. Cass. n. 14459/2021), restando per il resto la censura, laddove ipotizza un’eccessivita’ delle spese liquidate, carente di autosufficienza, in mancanza della individuazione precisa delle violazioni al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, genericamente prospettate.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Dispone omettersi l’indicazione dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo delle parti e del minore in caso di pubblicazione della presente ordinanza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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