Il collocamento della persona offesa in una struttura protetta

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 maggio 2019, n. 23472.

La massima estrapolata:

In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l’applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall’art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull’attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi.

Sentenza 28 maggio 2019, n. 23472

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Aless – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/12/2018 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG, Dott. FIMIANI PASQUALE, che ha chiesto dichiar rsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore presente, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 11.12.2018, il Tribunale del riesame di Brescia, in accoglimento dell’appello cautelare presentato dal PM in data 22.11.2018 avverso l’ordinanza 13.11.2018 del GIP/tribunale di Brescia reiettiva dell’istanza di applicazione della misura cautelare di cui all’articolo 282-ter c.p.p., annullava l’ordinanza di rigetto, applicando contestualmente al (OMISSIS) la misura dell’allontanamento dall’abitazione di (OMISSIS) e del divieto di avvicinamento alla p.o., prescrivendo all’indagato di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro senza l’autorizzazione dell’a.g., oltre alle ulteriori prescrizioni aggiuntive illustrate; giova precisare, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, che la misura e’ stata applicata al (OMISSIS) in quanto sottoposto ad indagine per il reato di maltrattamenti ex articolo 572 c.p..
2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale motivo, la violazione di legge in relazione all’articolo 274 c.p.p., lettera c) ed il correlato vizio di contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
In sintesi, dopo aver premesso in fatto lo sviluppo delle vicende processuali che hanno interessato il presente procedimento, e premesso che l’ordinanza del tribunale del riesame viene censurata esclusivamente sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell’esigenza cautelare del c.d. pericolo di recidiva, sostiene il ricorrente che il PM avrebbe chiesto l’applicazione della misura di cui all’articolo 282-ter c.p.p. allo scopo di consentire alla p.o. il rientro con il figlio nell’abitazione familiare. Cio’, si sostiene, non sarebbe tuttavia possibile allo stato e nell’immediato, in quanto non solo la p.o. ed il figlio minore si trovano attualmente in una struttura protetta, ma si aggiunge anche che la vicenda e’ monitorata attualmente dal tribunale per i minorenni, il quale non ha ancora deciso l’adozione degli opportuni provvedimenti a tutela del minore e della madre, donde sino alla decisione del giudice minorile, permarra’ necessariamente il collocamento del minore e della donna in struttura protetta. Ne discende, quindi, che fino alla decisione del tribunale dei minorenni, ogni rischio di reiterazione di condotte violente in danno della ex moglie da parte dell’indagato deve essere escluso, in virtu’ della permanenza della donna in struttura protetta e, successivamente, ogni esigenza di tutela sara’ certamente salvaguardata dalle disposizioni che verranno adottate dal tribunale per i minorenni; per quanto sopra si sostiene che le esigenze cautelari rappresentate sarebbero assenti e comunque non attuali.
3. Con memoria depositata in data 19.03.2019, la difesa del ricorrente ha allegato il provvedimento del tribunale per i minorenni n. 525/2019 che ha disposto la collocazione del minore, unitamente alla madre, in idonea struttura protetta con divieto per il padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal bambino e dalla madre, e di cercare contatti con il figlio anche mediati da terzi. In virtu’ di quanto sopra, la difesa rappresenta la mancanza del requisito dell’attualita’ e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, esigenza cui e’ sottesa l’applicazione della misura in atto applicata, ribadendo che fino a quando la collocazione del minore e della madre sara’ presso la idonea struttura protetta, non potrebbe ritenersi concreto il pericolo di recidiva, a cio’ aggiungendosi come dallo stesso decreto del tribunale dei minorenni traspaia l’intenzione del tribunale di avviare un percorso di autonomia della madre e del minore, anche mediante l’individuazione di una soluzione abitativa diversa dalla casa coniugale, donde la volonta’ dell’A.G. minorile di precludere alla donna ed al minore il rientro nell’attuale abitazione familiare, anche nel lungo termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ infondato.
5. Ed invero, il tribunale del riesame, nel motivare in ordine alle esigenze cautelari, ha respinto le obiezioni difensive volte ad escludere il rischio concreto ed attuale di ripetizione di condotte analoghe.
I giudici hanno anzitutto precisato: che le violenze erano state consumate sino ad epoca recente rispetto all’applicazione della misura, ossia sino alla fine di (OMISSIS), emergendo che nel momento in cui la donna si trovava nella sala di attesa del pronto soccorso della clinica di (OMISSIS) era stata rilevata la presenza inquietante di parenti del marito, attuale indagato, allontanatisi solo all’arrivo delle forze dell’ordine avvertite dal personale ospedaliero; che, ancora, per quanto la stessa p.o. avesse riferito che dalla fine di (OMISSIS), non avesse avuto piu’ contatti con l’ex-marito, l’ampio arco di tempo interessato dai fatti, il contesto socio – culturale e familiare in cui le condotte venivano consumate e la continuita’ impressionante che aveva caratterizzato i comportamenti violenti e prevaricatori dell’ex marito, non consentivano nemmeno lontanamente di ipotizzare che l’indagato avesse compreso la gravita’ di quanto commesso. Ancora, aggiungono i giudici del riesame, l’inclinazione dell’indagato all’abuso di alcool non tranquillizzava quanto ad una pronta e subitanea riflessione, donde, tenuto conto che le violenze venivano eseguite quando l’uomo era in stato di ubriachezza, il rischio di recidiva e’ elevato. Infine, concludevano i giudici del riesame, non valeva ad escludere la necessita’ della cautela, la circostanza che a seguito dei fatti siano intervenuti i servizi sociali e sia in corso una procedura a tutela del minore presso il competente tribunale, procedura che e’ in fase di avvio e di cui nulla e’ stato conoscere salvo la fissazione di un’udienza. Per tali ragioni, il tribunale ha accolto la richiesta, precisando che l’applicazione della misura, quando eseguita, consentira’ alla p.o. di scegliere se far rientro nell’abitazione di famiglia senza timore di trovarvi l’indagato e vieta a quest’ultimo di avvicinarsi alla p.o..
6. A fronte di tale apparato argomentativo, come detto, le doglianze difensive non hanno pregio, in quanto mostrano di non cogliere la ratio della misura applicata, non rivestendo alcuna valenza il provvedimento emesso dal tribunale dei minorenni in data 29.01.2019 ed allegato alla memoria depositata in limine litis.
Il divieto di avvicinamento previsto dall’articolo 282 ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime infatti una precisa scelta normativa di privilegio della liberta’ di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorita’ dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della liberta’ di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (tra le tante: Sez. 5, n. 13568 del 16/01/2012 – dep. 11/04/2012, V., Rv. 253296).
Quanto sopra rende dunque evidente che la circostanza per cui la p.o. ed il figlio minore siano attualmente ospitati in una struttura protetta, non solo non preclude a costoro, una volta contenuto il pericolo di contatti con l’indagato a seguito dell’esecuzione della misura, di fare rientro nella casa familiare, ma non costituisce di per se’ elemento ostativo all’applicazione della misura in vista di salvaguardare l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva nei termini rappresentati dal tribunale del riesame, essendo la misura tesa alla piu’ completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalita’ e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui si trova (v., tra le tante: Sez. 5, n. 28677 del 14/03/2016 – dep. 08/07/2016, C., Rv. 267371).
Ne’, peraltro, rileva la circostanza che sia in corso una procedura davanti al tribunale dei minorenni, non solo perche’ lo stesso provvedimento 29.01.2019 allegato alla memoria difensiva, nella parte motiva chiaramente evidenzia che “la permanenza del minore e della madre in comunita’ protetta non puo’ che avere una natura transitoria in vista di un percorso di autonomia nell’ambito del quale anche i servizi sociali aiutino la donna nel reperimento di un’attivita’ lavorativa e di un’abitazione” (natura “transitoria” che dunque non esclude, allo stato, che eseguita la misura, la madre ed il minore possano rientrare nella casa coniugale in quanto luogo “idoneo” per la madre e per il minore una volta rimossa la causa che ne preclude il rientro, ossia la presenza dell’ex marito), ma anche perche’ non e’ dato sapere se, nelle more, sia stato assunto ex articoli 342-bis e 342-ter c.c., un eventuale ordine di protezione contro gli abusi familiari, versandosi in un caso in cui dalla condotta del coniuge o di altro convivente derivi un grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale o alla liberta’ dell’altro coniuge o convivente.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
8. Segue l’oscuramento dei dati personali, attesa la natura del reato contestato, nonche’ l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’articolo 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..
Dispone, a norma del Decreto Legislativo 3 giugno 2003, n. 196, articolo 52, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

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