Il c.d. “overruling”

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 22 aprile 2020, n. 12747.

Massima estrapolata:

Il principio, affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. “overruling”) non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, “Bajrami” del 2019, in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell’ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in ordine alla prova.

Sentenza 22 aprile 2020, n. 12747

Data udienza 3 marzo 2020

Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – Società fallita – Giudizio di appello – Composizione collegio giudicante – Principio dell’immutabilità del giudice – Rinnovazione prova orale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Corte d’appello di Perugia;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 4 dicembre 2018 della Corte d’appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Picardi Antonietta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio quanto alla posizione di (OMISSIS) per morte dell’imputato e per l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello in riferimento a (OMISSIS);
uditi i difensori, Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS)
avverso l’ordinanza del 27 novembre 2019 del Tribunale della liberta’ di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, in persona di Dr. Picardi Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 4 dicembre 2018, la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato la nullita’ ex articolo 525 c.p.p. della sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 20 dicembre 2016, con la quale e’ stata affermata la responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, oltre pene accessorie.
La Corte territoriale ha ritenuto integrata la violazione del principio di immutabilita’ del giudice in considerazione dell’assunzione delle prove addotte dal Pubblico Ministero, all’udienza del 3 marzo 2015, da parte del Tribunale composto diversamente dal Collegio che, alla successiva udienza del 20 dicembre 2016, aveva proceduto all’esame dell’imputato (OMISSIS), all’escussione del teste a discarico (OMISSIS), alla discussione ed alla deliberazione della decisione, in presenza di un’esplicita negazione all’utilizzabilita’ degli atti, resa dal difensore degli imputati all’udienza del 14 aprile 2015, richiamando i principi enunciati da questa Corte (n. 36813 del 23 maggio 2016 e n. 41932 del 3 aprile 2017) in tema di nullita’, assoluta ed insanabile, della sentenza resa dal giudice diversamente composto.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia ha proposto ricorso il Procuratore generale articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla declaratoria di nullita’, emessa nonostante l’acquiescenza prestata dalla difesa alla deliberazione della decisione da parte del Collegio, diversamente composto rispetto a quello che aveva ammesso ed acquisito la prova d’accusa, della quale non e’ stata richiesta la rinnovazione, con conseguente preclusione alla deduzione della relativa questione.
3. Con memoria depositata il 14 febbraio 2020, i difensori degli imputati, Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno controdedotto alle ragioni dell’impugnazione, articolando plurimi argomenti.
3.1. Con il primo, si deduce l’inammissibilita’ del ricorso del Procuratore generale in riferimento all’erronea valutazione del comportamento difensivo degli imputati, che involge un accesso al merito, con conseguente impropria formulazione del motivo di ricorso, eventualmente da dedursi ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), in considerazione dell’irrilevanza del consenso delle parti all’utilizzazione delle prove assunte dal giudice in diversa composizione, alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41736/2019.
3.2. Con altro argomento, si sottolinea la genericita’ del ricorso, mentre ulteriori deduzioni vengono rassegnate in punto di necessita’ di riassunzione della prova dichiarativa, sempre secondo le direttrici ermeneutiche contenute nella sentenza indicata, non condivisibile negli approdi raggiunti ed anzi connotata da profili di incostituzionalita’, oltre che imprevedibile nella sua portata innovativa, tanto da costituire overru/ing sfavorevole, con conseguente necessita’ di restituzione della parte nei diritti e nelle iniziative in ordine alla prova.
4. Con nota trasmessa alla Cancelleria, e’ pervenuto il certificato di morte dell’imputato (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale e’ fondato.
1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in riferimento alla posizione di (OMISSIS), per essere i reati ascritti al medesimo estinti per morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con conseguente preclusione di un’ eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384, N. 24507 del 2010 Rv. 247790), risultando esaurito il sottostante rapporto processuale (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162).
La medesima sentenza deve, invece, essere annullata con rinvio in relazione alla residua posizione di (OMISSIS) per la celebrazione del giudizio d’appello.
1.1. Il Procuratore generale ricorrente ha evidenziato come, a fronte del mutamento della composizione del Collegio di primo grado, la sentenza sia stata deliberata (all’udienza del 20 dicembre 2016, all’esito dell’esame dell’imputato (OMISSIS) e del teste a discarico (OMISSIS)) dal Tribunale diversamente composto rispetto al Collegio che aveva ammesso le prove (l’11 novembre 2014); acquisito la relazione del curatore fallimentare, di cui era divenuta irripetibile la deposizione, ed escusso i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (il 3 marzo 2015). Donde, sebbene la difesa avesse dichiarato (all’udienza del 14 aprile 2015) di non prestare il consenso all’utilizzabilita’ degli atti gia’ assunti, il successivo articolarsi del dibattimento secondo la sequenza declinata dall’articolo 496 c.p.p., in assenza di nuovi rilievi e di nuove richieste istruttorie, aveva – nella prospettazione del Procuratore generale ricorrente comportato l’acquiescenza della difesa, con conseguente preclusione alla deduzione della nullita’, invece ritenuta sussistente dalla Corte territoriale.
Il rilievo e’ fondato, sebbene in una prospettiva ricostruttiva e sistematica piu’ articolata di quella dedotta dal Procuratore generale ricorrente; prospettiva che, tuttavia, non dispiega incidenza – come, invece, dedotto dalla difesa nel primo punto della memoria – sull’ammissibilita’ dell’impugnazione di legittimita’.
Invero, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’ la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione e’ giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, puo’ e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice “a quo” e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo “a posteriori” (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636, N. 15124 del 2002 Rv. 221322, N. 17979 del 2013 Rv. 255515). Siffatto principio trova applicazione anche ove la deduzione del vizio di violazione della legge processuale sia sostenuta da un’argomentazione non condivisibile, quanto la prospettata inosservanza sia fondata.
Ne consegue che non coglie nel segno la deduzione di inammissibilita’ del ricorso del Procuratore generale avanzata dalla difesa, che ha, invece, impropriamente prospettato la rilevanza della proposta questione sub specie di vizio della motivazione della sentenza impugnata, spettando a questa Corte verificare la sussistenza della violazione di legge dedotta nel ricorso, quale che sia il ragionamento articolato per sostenerla.
1.2. Nella delineata prospettiva, la declaratoria di nullita’ statuita dalla Corte territoriale e’ stata assunta fuori dei casi previsti dalla legge.
Questa Corte ha, di recente, ribadito, nella sua piu’ autorevole composizione (Sez. U. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami), la valenza fondante del principio di immutabilita’ di cui all’articolo 525 c.p.p., secondo cui il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza deve essere non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l’ha ammessa (Rv. 276754), in linea con il canone dell’oralita’ che informa il processo accusatorio.
Siffatto principio deve essere, tuttavia, letto in correlazione con i poteri dispositivi delle parti in ordine alla prova ed agli oneri di impulso in cui i medesimi si declinano: si e’, in tal senso, (ri)affermato come il diritto alla rinnovazione delle prove orali costituisca una facolta’ delle parti, e sia subordinato alla previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare, gia’ indicati nella lista ritualmente depositata di cui all’articolo 468 c.p.p. o, eventualmente, in una nuova lista, prospettandone specificamente le ragioni del riesame e fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli articoli 190 e 495 c.p.p., anche con riguardo alla non manifesta superfluita’ della rinnovazione stessa (Sez. U. n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754, ibidem).
La rinnovazione della prova introdotta ad istanza di parte definisce, pertanto, un ruolo attivo della parte medesima che – ove non esercitato mediante richiesta di riassunzione della prova orale gia’ ammessa ed acquisita dal giudice in diversa composizione – preclude la deduzione della relativa questione non gia’ in virtu’ dell’implicito consenso all’utilizzazione (consenso non rilevante, in presenza della sanzione della nullita’ assoluta), bensi’ alla stregua dei principi per cui i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia, se non espressamente modificati o revocati (Sez. U, n. 41736 del 2019, Rv. 276754, ibidem), e secondo cui i verbali legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento sono utilizzabili.
L’obbligo di rinnovazione trova, dunque, applicazione ove la parte ad iniziativa della quale la prova orale sia stata ammessa eserciti la facolta’ di chiederne il (ri)esame, potendosi – altrimenti – legittimamente acquisire mediante lettura i verbali delle prove dichiarative la cui ripetizione non abbia avuto luogo perche’ non richiesta, non ammessa o non piu’ possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754).
1.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale si e’ limitata a rilevare la diversa composizione del Collegio nei diversi segmenti in cui si e’ articolato il dibattimento, omettendo di valutare – e di trarne le dovute implicazioni in punto di mancata revoca dell’ordinanza ammissiva e di utilizzabilita’ dei verbali delle prove dichiarative gia’ allegate al fascicolo del dibattimento – l’iniziativa delle parti in ordine alla prova, conferendo rilievo ad un generico dissenso alla rinnovazione, esplicitato all’udienza del 14 aprile 2015 e non seguito da ulteriori atti di impulso; in altri termini, non risulta che la difesa abbia richiesto la riedizione orale delle prove assunte all’udienza del 3 marzo 2014 da parte del Collegio in diversa composizione, con conseguente legittima utilizzazione di quei verbali di prova, acquisiti all’esito del dibattimento mediante lettura, alla quale non risulta opposta eccezione alcuna, con conseguente preclusione alla deduzione della questione in appello.
In tal senso, non e’ in discussione la natura assoluta della nullita’ prevista dall’articolo 525 cpv. c.p.p., quanto, piuttosto, il diverso profilo inerente l’utilizzabilita’ degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento e l’iniziativa delle parti in ordine alla prova che – come rilevato -nel caso di specie non risulta esercitata, secondo le linee ermeneutiche tracciate dal diritto vivente.
2. Sotto il versante da ultimo evocato, non colgono nel segno i rilievi articolati nella memoria difensiva in riferimento alla portata, asseritamente innovativa e non prevedibile, dei principi di diritto declinati dalla sentenza delle Sezioni Unite Bajrami.
2.1. Con la decisione indicata, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a risolvere il contrasto interpretativo insorto su due specifiche questioni: “se il principio d’immutabilita’ di cui all’articolo 525 c.p.p., comma 2, richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa” e “se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca”.
Muovendo dagli approdi segnati dalla sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395, richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001 – dep. 2002, Cremonese, le Sezioni Unite hanno richiamato i principi gia’ definitivamente espressi dal diritto vivente consolidato nei seguenti termini (Sez. U, n. 41736 del 2019, in motivazione):
“il principio di immutabilita’ del giudice (“alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”) posto dall’articolo 525 c.p.p., comma 2, a pena di nullita’ assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (articolo 492), dall’esposizione introduttiva (ora non piu’ prevista) e dalle richieste di ammissione delle prove (articolo 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (articolo 495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite nell’articolo 496 c.p.p. ss.”;
– “e’ legittima (anche a parere della giurisprudenza costituzionale: sentenza n. 17 del 1994 ed ordinanza n. 99 del 1996) l’allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito”;
“se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, ai sensi dell’articolo 511 c.p.p., comma 2, si deve ritenere che, “non avendo alcuna parte esercitato la facolta’ di nuova richiesta di prove, il giudice possa d’ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali”.
Hanno, altresi’, segnalato come fosse stata “esclusa, all’infuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’articolo 190-bis c.p.p., che, “quando l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 c.p.p. abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante””.
Hanno, dunque, rilevato – richiamando l’ordinanza di rimessione -come “dai passaggi argomentativi di tale sentenza (Sez. U. Iannasso) fosse, pertanto, arguibile che la disposizione dettata dall’articolo 525 c.p.p., comma 2, (da leggere in collegamento con l’articolo 511, comma 2, secondo cui “la lettura di verbali di dichiarazioni e’ disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo”) fosse stata interpretata nel senso che, in ipotesi di mutamento della composizione del giudice, l’adozione di una nuova ordinanza di ammissione della prova dichiarativa ed il riesame del relativo dichiarante sono attivita’ necessarie solamente se le parti ne abbiano richiesta la riaudizione; e che, al contrario, in mancanza di una tale istanza, ovvero in caso di consenso espressamente manifestato dalle parti o implicitamente desumibile dal silenzio da loro serbato, l’emissione di una nuova ordinanza di ammissione, ex articoli 190 e 495 c.p.p., di quella prova non occorre e il giudice, nella sua nuova composizione, ben puo’ dare direttamente lettura delle dichiarazioni rese nel corso della precedente istruttoria dibattimentale”(Sez. U, n. 41736 del 2019, in motivazione).
2.2. Dall’ordito di siffatta argomentazione e’ dato cogliere la linea di continuita’ ermeneutica entro la quale si e’ innestata la sentenza Bajrami, che ha ribadito – nel quadro del collegamento della disposizione dettata dall’articolo 525 c.p.p., comma 2, con quella di cui all’articolo 511 c.p.p., comma 2, – la necessita’ della riedizione della prova dichiarativa solo a seguito di apposita richiesta di parte, e fatta salva la valutazione di ammissibilita’ del giudice, enunciando le seguenti linee direttrici: “In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti gia’ assunti dal giudice di originaria composizione non e’ necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perche’ non richiesta, non ammessa o non piu’ possibile” (Rv. 276754), in linea di assoluta continuita’ con la sentenza Iannasso.
2.3. Nel quadro cosi’ delineato, la medesima sentenza Bajrami e’ passata ad affrontare i punti che non risultavano esplicitamente chiariti dalla sentenza Iannasso, relativamente al:
– se, a seguito della rinnovazione del dibattimento, fosse legittimata a formulare la richiesta di nuova assunzione dell’esame gia’ assunto dal giudice diversamente composto soltanto la parte che ne aveva inizialmente chiesto ed ottenuto l’ammissione, od anche la controparte;
– se, investito della predetta richiesta, il nuovo giudice potesse valutarla secondo i parametri ordinari (articolo 495 c.p.p. e articolo 190 c.p.p., comma 1), ed in ipotesi motivatamente non accoglierla, ovvero fosse vincolato ad ammetterla.
Ed alle questioni sulle quali la successiva esegesi giurisprudenziale dell’articolo 525 c.p.p. aveva visto insorgere contrasti giurisprudenziali:
– se sia, o meno, rilevante, ai fini del rispetto del principio d’immutabilita’ del giudice, la diversita’ di composizione tra il giudice che si e’ limitato a disporre l’ammissione della prova dichiarativa e quello dinanzi al quale e’ avvenuta la sua assunzione;
– entro quali limiti, in caso di mutamento della composizione del giudice, possa ritenersi rilevante il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del predetto mutamento, ed in presenza di quali presupposti detto consenso possa ritenersi effettivamente prestato;
le Sezioni unite hanno offerto le seguenti risposte:
“Il principio di immutabilita’ di cui all’articolo 525 c.p.p. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l’ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati”;
“La facolta’ per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’articolo 468 c.p.p.”;
“L’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle gia’ assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli articoli 190 e 495 c.p.p. anche con riguardo alla non manifesta superfluita’ della rinnovazione stessa” (ibidem, Rv. 276754).
Siffatti principi sono stati enunciati quali conseguenze ricostruttive discendenti dalle premesse argomentative gia’ illustrate nella sentenza Iannasso, nel quadro di quello che e’ il fondamento di ragione della garanzia dell’immutabilita’ del giudice, che attribuisce alle parti il diritto non gia’ “di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attivita’ gia’ svolte e provvedimenti gia’ emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte puo’ in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensi’ di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facolta’ previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate” (Sez. U, n. 41736 del 2019, in motivazione).
Ed e’ stato, altresi’, sottolin’eato come non possa ritenersi che “la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiche’ le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che e’ legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresi’, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione puo’, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessita’ della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell’articolo 468 c.p.p., senz’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex articolo 493 c.p.p.) (ibidem).
2.4. Alla luce di siffatta, sintetica, ricognizione, emerge all’evidenza – ed in linea con le argomentazioni del Procuratore generale presso questa Suprema Corte illustrate oralmente – l’infondatezza della tesi difensiva che ha ritenuto di ravvisare, nella specie, un mutamento giurisprudenziale imprevedibile, con conseguente pregiudizio delle prerogative defensionali, nella loro retrospettiva valutazione.
L’esplicitazione dei principi, gia’ testualmente enunciati nella sentenza Iannasso o dalla medesima pronuncia rigorosamente ritratti, ricomposti in un organico corpus sistematico che ha inteso ricostruite la previsione di nullita’ di cui all’articolo 525 c.p.p. nel quadro delle iniziative delle parti e dei poteri del giudice in ordine alla prova, non e’, neppure in astratto, riconducibile all’istituto di creazione giurisprudenziale del cd. “overruling”.
Le Sezioni Unite civili di questa Corte, in riferimento al limitato campo applicativo del diritto processuale e con la precisazione della sua valenza circoscritta agli interventi interpretativi in malam partem, hanno di recente ribadito che “Il prospective overruling e’ finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullita’, decadenze, preclusioni, inammissibilita’) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimita’ su norme regolatrici del processo, sterilizzandoli, cosi’ consentendosi all’atto compiuto con modalita’ ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti” (Sez. U. civ. n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852; Sez. U. civ., n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358; Sez. U. civ., n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905).
In tal senso, e’ stato ritenuto come “l’affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il “prospective overruling”, e’ riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto” (Sez. U civ., Rv. 652852, ibidem); al contrario, si e’ negata tutela alla parte incorsa in sanzioni processuali nei casi di innovazioni esegetiche, postesi quale sviluppo non irragionevole di un pregresso indirizzo gia’ affermato.
2.5. Nel caso in disamina, deve escludersi la sussistenza di un approdo consolidato contrario a quello organicamente ridefinito dalle Sezioni Unite Bajrami, afferendo il contrasto da quest’ultima pronuncia ricomposto al tema della rinnovazione dell’ordinanza ammissiva delle prove – questione, peraltro, non introdotta nel presente giudizio – ed alla valenza da assegnare al “consenso” delle parti; temi affrontati e risolti dalle Sezioni Unite proprio alla luce del principio fondamentale, di matrice consolidata e non controversa, della necessita’ di rinnovazione della prova solo ove richiesta dalle parti.
Come ampiamente chiarito dalle Sezioni Unite Bajrami, la stessa sentenza Iannasso, nell’osservare che, ove nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, il nuovo giudice, “non avendo alcuna parte esercitato la facolta’ di nuova richiesta di prove”, puo’ disporre d’ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante, “mostrava gia’ di accedere a questa interpretazione: primo presupposto per la rinnovazione dell’esame era, infatti, che le parti (una soltanto, od entrambe) avessero esercitato la “facolta’ di nuova richiesta di prove”, ordinariamente disciplinata, anche nel dibattimento rinnovato, dagli articoli 468 e 493 c.p.p., con la conseguenza per cui solo entro i predetti limiti e’ consentito valorizzare il comportamento processuale delle parti”….”ferma l’irrilevanza (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 525 c.p.p., comma 2, prima parte e articolo 179 c.p.p.) del consenso eventualmente prestato alla violazione del principio d’immutabilita’ del giudice, sanzionata a pena di nullita’ assoluta, e quindi insanabile, e’, infatti, legittimo, ed anzi doveroso, valorizzare l’inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito, ovvero che non abbiano formulato la richiesta ex articolo 493 c.p.p., oppure non abbiano compiuto le attivita’ preliminari alla richiesta di ammissione/rinnovazione degli esami di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonche’ delle persone indicate dall’articolo 210 c.p.p., non depositando la prescritta lista”.
Ancora in riferimento alla valutazione delle iniziative delle parti, si e’ ulteriormente precisato come “alla mancata rinnovazione dei predetti esami non si puo’ prestare tout court consenso; essa non e’, tuttavia, dovuta se non chiesta dalla parte legittimata, tale essendo soltanto quella che abbia inserito il nominativo del dichiarante in lista ex articolo 468, ove cio’ sia necessario…quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex articolo 511 c.p.p., comma 2, degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: – non e’ necessario, quando la ripetizione dell’esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l’ammissione, oppure perche’ la ripetizione non sia stata ammessa o non sia piu’ possibile; e’ privo di rilievo, ex articolo 525 c.p.p., comma 2, prima parte, e articolo 179 c.p.p. (che comminano espressamente la sanzione di nullita’ assoluta), quando la ripetizione dell’esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex articolo 468 c.p.p. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto” (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, in motivazione).
Le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite costituiscono, dunque, espressione di principi immanenti nell’ordinamento processuale, in virtu’ dei quali la rinnovazione non e’ dovuta se non richiesta dalla parte legittimata, gia’ enunciati dalla sentenza Iannasso e non controversi.
Donde viene meno la stessa teorica identificazione, nella sentenza Bajrami, di un imprevedibile overulling, peraltro generalmente escluso dall’esistenza di contrasti nella giurisprudenza di legittimita’, risolti dall’adozione di una delle soluzioni propugnate (Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105).
3. Del resto, a siffatta impostazione mostra di aderire anche la recente sentenza Sez. U. n. 8544 del 24 ottobre 2019 – dep. 3 marzo 2020, Genco.
3.1. Pur pronunciandosi in materia di prevedibilita’ dell’incriminazione e, piu’ precisamente, riguardo il “se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilita’ della condanna e, conseguentemente, qualora sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile”; questione rispetto alla quale e’ stato enunciato il seguente principio di diritto: “I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilita’ della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non e’ una sentenza pilota e non puo’ considerarsi espressione di una giurisprudenza Europea consolidata” – le Sezioni Unite hanno richiamato, a corroborazione del dictum sopra riportato, anche il panorama dei precedenti di legittimita’ relativi a casi in cui era stato dedotto l’intervento di un c.d. overruling giurisprudenziale, ossia di un mutamento ermeneutico, ascrivibile alla Corte di cassazione e foriero di un’applicazione retroattiva sfavorevole della disposizione di legge, sia processuale che sostanziale, denunciata dalle difese come inosservante dell’articolo 2 c.p., articolo 25 Cost. e articolo 7 CEDU. Hanno, a tal fine, richiamato i principi affermati da singole Sezioni penali di questa Corte, chiamate a pronunciarsi in relazione a decisioni assunte dalle Sezioni Unite in un momento successivo alla violazione dei precetti che aveva dato luogo al processo, quindi giocoforza retroattive, in tema di imprescrittibilita’ della pena dell’ergastolo (Sez. U. n. 19756 del 24/09/2015, Trubia, Rv. 266329), di corretta interpretazione del delitto di cui all’articolo 615-ter c.p. (Sez. U. n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061) e di inammissibilita’ dell’appello per genericita’ dei motivi (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), le quali hanno rilevato come l’overruling non consentito, perche’ non prevedibile per l’imputato, sia ravvisabile nei soli casi di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre debba essere esclusa qualora la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi gia’ noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per se’ rende l’esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall’indirizzo maggioritario (Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Galvanetti, Rv. 275623; Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105, cit.; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; Sez. 5, n. 31648 del 17/06/2016, Falzone).
3.2. Una compiuta disamina del tema si rinviene anche nella sentenza di questa Sezione n. 4455/2020 del 14 novembre 2019 – dep. 2020, Arafat, non massimata, che ha affrontato – nei medesimi termini argomentativi – il tema dell’impatto retroattivo dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 698 del 24 ottobre 2019 – dep. 2020, Sinito, con la quale e’ stato affrontato e risolto, in senso affermativo, il quesito del se, dopo l’introduzione del processo in absentia di cui alla L. n. 67 del 2014, l’estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non debba essere notificato all’imputato non comparso, di talche’, come per il processo ordinario, i termini per l’impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex articolo 544 c.p.p., comma 3 e non dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non piu’ dovuto.
Anche in tal caso, si e’ evidenziato come dovesse escludersi la sussistenza di un approdo consolidato, poiche’, al contrario, era emerso un contrasto interpretativo e l’orientamento maggioritario era schierato nel senso poi abbracciato dalle Sezioni Unite, opportunamente segnalandosi come “proprio l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ esclude l’imprevedibilita’ della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni propugnate…tanto piu’ che nel caso di specie, al momento della presentazione dei ricorsi in esame, l’ordinanza di rimessione, risalente al 17/12/2018, era stata adottata da tempo”, con tale ultimo inciso rimarcandosi la prevedibilita’ in concreto dell’epilogo decisorio nomofilattico, ritenuto coerente con il sistema processuale.
4. L’ermeneusi dell’articolo 525 c.p.p., comma 2, articolo 526 c.p.p., comma 1 e articolo 511 c.p.p. offerta dal diritto vivente e’ stata ripetutamente fatta propria anche dalla Corte costituzionale, che ha sempre escluso l’illegittimita’ costituzionale della disciplina, cosi’ come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’ (Corte Cost. sentenza n. 17 del 1994; ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del 2001).
4.1. Con la sentenza n. 132 del 20 maggio 2019, in particolare, la Consulta ha richiamato il legislatore all’adozione di rimedi strutturali in grado di coniugare la ragionevole durata del processo con la piena tutela al diritto di difesa dell’imputato, anche attraverso la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola dell’identita’ tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide, segnalando come “…il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio “non e’ assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore” (ordinanza n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilita’ per il legislatore di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio” del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007)”; opzione, peraltro, in linea con la stessa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che – pur ascrivendo alle garanzie dell’equo processo la possibilita’, per l’imputato, di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovra’ poi decidere sul merito delle accuse, sul presupposto della maggiore affidabilita’ epistemologica dell’osservazione diretta del comportamento dei testi (ex multis, Corte EDU, sentenze 27 settembre 2007, Reiner e altri contro Romania, § 74 e 30 novembre 2006, Grecu contro Romania, § 72) – riconosce cionondimeno che il principio dell’immediatezza puo’ essere sottoposto a ragionevoli deroghe, purche’ siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio.
Ad esempio, la Corte EDU ha indicato quale “misura compensativa” adeguata la possibilita’, per il nuovo giudice, di disporre la rinnovazione della deposizione dei (soli) testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante (Corte EDU, sentenze 2 dicembre 2014, Cutean contro Romania, § 61, e 6 dicembre 2016, §karo contro Croazia, § 24); e ha escluso la violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1955, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, in un caso in cui non era stata rinnovata l’escussione dei testimoni nonostante la sostituzione di un membro del collegio giudicante, sottolineando come i verbali delle deposizioni in precedenza raccolte fossero a disposizione del nuovo componente del collegio, e l’imputato non avesse chiarito quali elementi nuovi e pertinenti la rinnovazione avrebbe potuto apportare (Corte EDU, sentenza 10 febbraio 2005, Graviano contro Italia, §§ 39-40; in senso analogo, decisione 9 luglio 2002, P. K. c. Finlandia).
Donde anche nella prospettiva della Consulta – alla quale simmetricamente si giustappone il piu’ recente approdo del diritto vivente – il principio di immutabilita’ del giudice deve essere interpretato in funzione dell’esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi “compensativi” funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione, come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte.
4.2. Una compiuta ricostruzione del quadro delle garanzie di cui all’articolo 6, §§ 1, 3, lettera b) e – soprattutto – lettera d), Convenzione EDU e’, peraltro, contenuta nella medesima sentenza Bajrami (ff. 25-26), che ha ripercorso le linee ermeneutiche della Corte EDU (a partire da Corte EDU, Quarta Sezione, 9 luglio 2002, caso P.K. c. Finlandia), “ferme nel ritenere che, di norma, il mutamento della composizione del giudice dopo l’audizione di un testimone decisivo (non, quindi, di un qualsiasi testimone) impone la rinnovazione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione, in quanto la diretta osservazione del comportamento del dichiarante puo’ incidere sulla valutazione in ordine alla sua attendibilita’ ed avere, quindi, conseguenze decisive per l’accusato”; ha, tuttavia, segnalato come, anche alla luce delle garanzie tutelate dalla Corte di Strasburgo, “il processo non potrebbe essere ritenuto iniquo sol perche’, in caso di mutamento della composizione del giudice, non si sia proceduto alla riaudizione dei testimoni dinanzi al nuovo giudice, in quanto il diritto alla nuova audizione dei testimoni non e’ assoluto, ma puo’ essere limitato, in presenza di circostanze particolari tali da giustificare un’eccezione al principio dell’oralita’ del dibattimento ed al principio dell’immutabilita’ del giudice del dibattimento, sempre che l’imputato abbia goduto di garanzie procedurali idonee a controbilanciare il fatto di non aver potuto esaminare nuovamente i testimoni nel corso del dibattimento svolto dinanzi al giudice nella nuova composizione, e nel complesso sufficienti a garantire che il processo sia stato equo”.
Ed e’ proprio alla luce del bilanciamento tra i valori in conflitto che si e’ esclusa la violazione dell’articolo 6 Conv. EDU valorizzando l’eventuale presenza al dibattimento in qualita’ di supplente del giudice subentrato (Corte EDU, Prima Sezione, dicembre 2003, caso Milan c. Italia, § 1); la mancata indicazione, da parte del ricorrente, di quali decisivi elementi fattuali la nuova audizione del testimone dinanzi al nuovo giudice, della quale si lamentava l’omissione, avrebbe potuto apportare, in termini di utilita’, nella prospettiva difensiva (Corte EDU, Terza Sezione, 10 febbraio 2005, caso Graviano c. Italia, §§ 38 s., cit.); il mutamento parziale del collegio e la concreta lettura delle dichiarazioni rese dal teste decisivo (Corte EDU, Terza Sezione, 2 dicembre 2014, caso Cutean contro Romania, § 61, e Seconda Sezione, 6 dicembre 2016, caso Skaro c. Croazia, §§ 28 ss.).
Ritornano, pertanto, anche nella rassegna delle decisioni della Corte di Strasburgo indicate quei “meccanismi compensativi” in cui si risolve il bilanciamento tra il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo; bilanciamento peraltro agevolato – hanno rilevato le Sezioni Unite Bajrami -anche dalle modalita’, pressoche’ generalizzate, di verbalizzazione delle deposizioni testimoniali (stenotipia con contestuale registrazione fonografica), che, riproducendo genuinamente le dichiarazioni e rendendole conoscibili al giudice subentrante, sdrammatizzano “il problema della mediazione del primo giudice tra le effettive dichiarazioni e la relativa verbalizzazione”.
Ma ritorna, essenzialmente, anche a livello convenzionale, la possibilita’ di gravare legittimamente la parte che intenda ottenere, dinanzi al giudice nella composizione sopravvenuta, il nuovo esame di un testimone gia’ esaminato dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, dell’onere di richiederne il riesame, indicando le circostanze decisive, con conseguente legittimita’, anche in relazione alle garanzie convenzionali, della mancata riedizione della prova, in difetto di una richiesta di parte; della mancata ammissione della richiesta di rinnovazione dell’esame formulata senza indicare le circostanze decisive in ordine alle quali il nuovo esame dovrebbe avere luogo, ovvero quando le circostanze indicate siano dal giudice ritenute prive di concreto rilievo e, conseguentemente, la rinnovazione dell’esame risulti manifestamente superflua (Sez. U, n. 41736 del 2019, in motivazione).
4.3. Ne’ si pone in termini dissonanti, rispetto alla ricognizione dei principi sinora delineati, la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, del 29 luglio 2019, causa C-38/18, proc. pen. a carico di Massimo Gambino, Shpetim Hyka.
Con tale decisione, resa a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato, ex articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bari, in merito alla conformita’ al diritto dell’UE dell’articolo 511 c.p.p., comma 2 e articolo 525 c.p.p., comma 2, la Corte di Giustizia si e’ pronunciata sull’interpretazione della Direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, approfondendo i rapporti intercorrenti tra la tutela della dignita’ della vittima, da un lato, e il rispetto dei principi dell’equo processo – in particolare del principio di immediatezza e del diritto al confronto – dall’altro.
Evidenziando che l’esercizio dei diritti previsti dalla Direttiva a vantaggio della vittima non puo’ comportare la lesione delle garanzie difensive dell’imputato, la Corte ha statuito la compatibilita’ con gli articoli 16 e 18 della Direttiva 2012/29/UE – rispettivamente concernenti il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento e il diritto alla protezione – di una normativa nazionale che dispone, in linea di principio, la rinnovazione dell’audizione della persona offesa a seguito del mutamento della composizione dell’organo giudicante, nel caso in cui una parte processuale neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dalla vittima in sede giurisdizionale. In tale ipotesi, resta comunque fermo il dovere per le autorita’ nazionali di procedere ad una valutazione individuale della persona offesa, finalizzata all’identificazione delle sue eventuali esigenze di protezione e delle conseguenti misure da adottare.
La Corte di giustizia, dunque, ha – solo – escluso che la riedizione della prova orale in seguito a mutamento del giudice, nella sua previsione “in linea di principio”, sia incompatibile con gli articoli 16 e 18 della Direttiva 2012/29/UE, nei casi in cui la medesima rinnovazione sia, all’evidenza, richiesta dalla parte e ritenuta rilevante dal giudice – in tal senso dovendo interpretarsi il riferimento al “dissenso” alla rinnovazione, in linea con i principi enunciati dal diritto vivente nazionale – ponendosi nella prospettiva della tutela della vittima e del necessario contemperamento del diritto di difesa, ma non ha in alcun modo sindacato i limiti ed i termini in cui il diritto alla prova, in presenza del mutamento della persona del giudice, possa e debba essere esercitato.
5. Alla luce delle rassegnate argomentazioni ed in applicazione degli enunciati principi di diritto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per il giudizio d’appello quanto alla posizione di (OMISSIS), mentre la medesima sentenza deve essere annullata, senza rinvio, per le imputazioni elevate a carico di (OMISSIS), estinte per morte dell’imputato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche’ i reati sono estinti per morte dell’imputato; annulla la medesima sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Perugia per il giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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