Il caso fortuito e la forza maggiore

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 maggio 2021| n. 19986.

Il caso fortuito e la forza maggiore si fondano sulla eccezionalità del fatto e la imprevedibilità dello stesso, pertanto, in materia di inquinamento idrico punito ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies del Dlgs n. 152 del 2006, per il superamento dei limiti del parametro del boro stabilito Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del Codice dell’Ambiente, tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi di guasti tecnici dell’impianto, come nel caso della rottura di una condotta che determini la fuoriuscita dei reflui, trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere, in concreto, previsti ed evitati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in casi simili, non opera l’esclusione della punibilità per fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, come la rottura di un tubo, il guasto a una pompa con malfunzionamento di impianti di depurazione, la rottura di una guarnizione o la mancanza di energia, la bruciatura di una resistenza, come pure la corrosione di canalette di adduzione di reflui dovuta all’acidità dei reflui stessi, l’intasamento di un depuratore, nonché il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell’impianto sostanze per l’abbattimento dei valori di determinati inquinanti, anche qualora il guasto si sia verificato su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.
Invero, il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, adottando tutte le misure, relativamente al ciclo produttivo, necessarie alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza, non costituendo fatti imprevedibili circostanze quali l’inclemenza atmosferica, come una pioggia abbondante o il freddo intenso, né i guasti meccanici dell’impianto di depurazione o i comportamenti irregolari dei dipendenti, che pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore.

Sentenza|20 maggio 2021| n. 19986. Il caso fortuito e la forza maggiore

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Reati ambientali – Scarico di acque reflue – Obbligo del titolare di un insediamento produttivo di adottare tutte le misure necessarie – Procedura estintiva ex art. 318 septies d.lgs. n. 152/2006 – Eventuale mancato espletamento – Esclusione dell’improcedibilità dell’azione penale – Inammissibilità – Il caso fortuito e la forza maggiore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2019 del Tribunale di Treviso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marinelli Felicetta che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/06/2019, il Tribunale di Treviso dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 29-quattordecies, comma 3, lettera a) – perche’, nella qualita’ di amministratore unico di (OMISSIS) s.r.l. non rispettava le prescrizioni contenute nel decreto n. 345/2012 della Provincia di Treviso, che autorizzava la predetta societa’ allo scarico di acque reflue nei limiti stabiliti nella tabella 3, allegato 5, Parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, superando il parametro relativo al boro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema difensivo della buona fede e della mancanza dell’elemento soggettivo della colpa.
Espone che la mattina del controllo programmato da parte dell’ (OMISSIS) si era verificato un blocco dell’impianto di depurazione e tale circostanza era stata riferita ai tecnici (OMISSIS) dal tecnico della societa’, il quale, nella erronea convinzione che tale incidente, per effetto del corretto funzionamento dell’impianto di allarme, non avesse avuto conseguenze, invitava i predetti tecnici ad effettuare comunque i prelievi. Tale fatto era stato indicato, in sede di discussione, quale circostanza che aveva determinato la buona fede e, quindi, la carenza dell’elemento soggettivo del reato per scusabilita’ dell’errore. Il Tribunale non aveva motivato sul punto, pur essendo emerso in dibattimento un fatto non prevedibile integrante il caso fortuito o forza maggiore, e, cioe’, il mancato corretto funzionamento dell’impianto di allarme.
Con il secondo motivo deduce violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 318 bis e ss. e correlato vizio di motivazione.
Lamenta che gli organi accertatori avevano omesso di giustificare la non attivazione della procedura estintiva del reato prevista dalle suddette norme e che tale omissione, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare la non rilevanza penale della condotta e la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa per l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318 quater, comma 2,; sul punto nulla aveva argomentato il Tribunale.
Con il terzo motivo violazione dell’articolo 131-bis c.p. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva denegato l’applicata della predetta causa di esclusione della punibilita’ con motivazione generica e carente, perche’ non basata sulla valutazione di tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p., comma 1; inoltre, erano stata valorizzati, in maniera inadeguata, anche i precedenti penali dell’imputato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Si e’ proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 conv. in L. n. 176 del 2020.

Il caso fortuito e la forza maggiore

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il Tribunale (cfr pag 2 della sentenza impugnata) ha correttamente ritenuto che il blocco dell’impianto di depurazione avvenuto la mattina stessa del campionamento effettuato dai tecnici dell’ (OMISSIS) non costituisse fatto imprevedibile tale da escludere ogni profilo di colpa dell’imputato.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che il caso fortuito e la forza maggiore hanno, quale fondamento, la eccezionalita’ del fatto e la imprevedibilita’ dello stesso e che, in materia di inquinamento idrico, tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi di guasti tecnici dell’impianto (nella specie, rottura di un a condotta che determini la fuoriuscita dei reflui) trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati (Sez. 3, n. 24333 del 13/05/2014, Rv. 259195 – 01).
Nella citata decisione, si e’ ricordato “che, con riferimento a fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l’applicabilita’ dell’articolo 45 c.p. con riferimento alla rottura di un tubo (Sez. 3 n. 11410, 7 ottobre 1999;Sez. 3 n. 5863de1 10 maggio 1999; Sez. 3 n. 6954, 9 luglio 1996), al guasto ad una pompa che determini il cattivo funzionamento di impianti di depurazione (Sez. 3 n. 7497, 12 luglio 1991), alla rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia (Sez. 3 n. 3954, 12 aprile 1995), alla bruciatura di una resistenza (Sez. 5 n. 9134, 11 settembre 1991), alla corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all’acidita’ dei reflui medesimi (Sez. 3 n. 1814, 12 febbraio 1998), all’intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all’interno (Sez. 3 n. 10153, 26 settembre 1998) ed al piegamento di un tubo destinato ad immettere nell’impianto sostanze atte all’abbattimento dei valori di determinati inquinanti (Sez. 3 n. 1054, 14 gennaio 2003); e l’insussistenza del caso fortuito e’ stata ritenuta anche qualora il guasto si sia verificato su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici (Sez. 3 n. 5050, 24 aprile 1987). Tali principi, formulati sotto la vigenza delle disposizioni in materia di inquinamento idrico che hanno preceduto quelle ora contemplate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, sono tuttora validi e vanno pienamente condivisi”.
Del resto, e’ stato anche affermato che il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l’inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell’impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (Sez. 3, n. 8828 del 29/03/1989, Rv. 181624).
La valutazione del Tribunale e’, dunque, conforme ai principi di diritto suesposti.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
La procedura estintiva di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318-septies consente, con modalita’ analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (articoli 318-bis – 318-octies). Essa si pone, sostanzialmente, come un’alternativa all’oblazione, piu’ vantaggiosa, almeno per quanto riguarda gli importi da versare. Il sistema delle prescrizioni, rispetto alle norme gemelle del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, presenta, inoltre, nell’articolo 318-ter, alcuni adattamenti, evidentemente giustificati dalla particolarita’ della materia, attribuendo il potere di impartire prescrizioni non soltanto all’organo di vigilanza, ma anche alla polizia giudiziaria e stabilendo che la prescrizione sia “asseverata tecnicamente” dall’ente specializzato competente nella materia trattata.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuita’, tale procedura non e’ affatto obbligatoria e, al pari dell’omologa procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e ss. l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non e’ causa di improcedibilita’ dell’azione penale (cfr Sez. 3, n. 38787 del 8/2/2018, De Tursi, che affermando tale principio ha richiamato l’attenzione su quanto affermato, da Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140 – 01, che, in fattispecie relativa alla disciplina antinfortunistica ha affermato, in motivazione, che secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e ss. la formale assenza della procedura estintiva non puo’ condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l’imputato puo’ comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata).
Il parallelismo tra le due normative e’ stato rimarcato anche da Sez. 3, n. 36405 del 18/04/2019, Rv. 276681, che ha osservato che la procedura di estinzione prevista dal testo unico sull’ambiente e’ costruita sul medesimo meccanismo previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 758 del 1994 e ne segue l’interpretazione; nell’esaminare la questione dell’applicabilita’ della procedura estintiva alle condotte esaurite, ha, quindi, richiamato il dictum della summenzionata Sez. n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, ove si e’ stabilito, previo richiamo ai precedenti 5 arresti, che l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non e’ causa di improcedibilita’ dell’azione penale.
Il principio e’ stato, poi, da ultimo affermato da Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Rv.277468 – 01, che ha anche osservato che la obbligatorieta’ della speciale procedura in esame non puo’ neppure rilevarsi dall’uso dell’indicativo presente da parte del legislatore nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318-ter (“…impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente…”) trattandosi di una mera scelta dello stile espositivo e ben potendosi in concreto verificare situazioni analoghe a quelle considerate nell’esaminare la simile procedura stabilita in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad esempio quando l’organo di vigilanza si determini a non impartire alcuna prescrizione perche’ non vi e’ alcunche’ da regolarizzare o perche’ la regolarizzazione e’ gia’ avvenuta ed e’ congrua; si e’, quindi, ribadito, che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318-bis e ss. non stabiliscono che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato e che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilita’ dell’azione penale.
Va, conseguentemente, ribadito che il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318-bis e ss. non stabiliscono che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato e l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilita’ dell’azione penale.
Cio’ premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’imputato lamenta che l’organo accertatore non aveva giustificato la non attivazione della procedura in esame e che, inoltre, avendo difesa chiesto al Tribunale, come emerge dalle conclusioni riportate in sentenza, di “valutare la non rilevanza penale della condotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318 bis e ss.”, sul punto nulla era stato argomentato in sentenza.
La deduzione difensiva, alla luce dei principi di diritto suesposti, e’ destituita di fondamento, attesa la non obbligatorieta’ della speciale procedura in esame; inoltre, l’imputato non ha neppure comprovato di aver fatto richiesta di attivazione della procedura di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 318-ter e quater nella fase delle indagini preliminari, all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, ovvero o al p.m.(nell’ipotesi di cui all’articolo 318 quinquies) risultando, preclusa e tardiva ogni richiesta effettuata nella fase dibattimentale del procedimento.
Inoltre, a fronte della manifesta infondatezza della deduzione difensiva, alcun obbligo motivazionale incombeva al Tribunale, secondo il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale il giudice non e’ obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericita’, sia per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv.268705) ovvero non risultino concedibili per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583; Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Rv. 243841; sez. 5, 7212/1989 Rv. 184373).
3. Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione dell’articolo 131 bis c.p., ha denegato la configurabilita’ della predetta causa di esclusione della punibilita’ rimarcando, essenzialmente, sulla base delle risultanze istruttorie, la gravita’ del fatto sulla base delle modalita’ e dell’oggetto dell’azione, in ragione del sensibile superamento dei limiti tabellari e della nocivita’ della sostanza presente nelle acque reflue.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
Del resto, questa Corte ha affermato che, ai fini dell’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, ma non e’ necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
I rilievi mossi dal ricorrente, peraltro, propongono doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione e, come tali, sono nammissibili in sede di legittimita’.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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