Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28022.
Il c.d. “patto di deduzione” nei contratti di leasing
Il c.d. “patto di deduzione”, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che: a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell’utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227, comma secondo, cod. civ., nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza; b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell’utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato con il criterio del valore equo di mercato
Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28022. Il c.d. “patto di deduzione” nei contratti di leasing
Data udienza 14 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Leasing – Risoluzione per inadempimento – Interpretazione del contratto – Criteri ex art. 1362 e ss. c.c. – Il c.d. “patto di deduzione” nei contratti di leasing – Clausola penale – Nullità – Contrarietà all’ordine pubblico economico – Esclusione – Risarcimento del danno e interessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7614/19 proposto da:
-) (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate a (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le difende in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), che le difende in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 28.7.2018 n. 3656;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Il c.d. “patto di deduzione” nei contratti di leasing
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2003 la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a., e come tale sara’ d’ora innanzi comunque indicata) stipulo’ un contratto di sale and lease back con la societa’ (OMISSIS) s.r.l., avente ad oggetto un immobile sito a (OMISSIS).
2. La (OMISSIS) s.r.l. in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.r.l.; quindi si scindera’ nelle due societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”).
Infine, la (OMISSIS) s.r.l. mutera’ nuovamente ragione sociale in (OMISSIS) s.r.l.
3. I debiti della (OMISSIS) verso la societa’ concedente (OMISSIS) vennero garantiti con fideiussione, per quanto ancora rileva, dalla (OMISSIS) s.p.a. (in seguito, (OMISSIS) s.r.l.).
Il contratto venne novato nel 2009.
4. Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 il (OMISSIS), allegando l’inadempimento della (OMISSIS) alle proprie obbligazioni, adotto’ due iniziative giudiziarie:
-) chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo avente ad oggetto i canoni di leasing rimasti insoluti, per l’importo di circa 3.000.000 di Euro;
-) convenne dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) chiedendone la condanna – previo accertamento della risoluzione del contratto – al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno da inadempimento.
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5. La (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) proposero opposizione al decreto ingiuntivo. Chiesero in via riconvenzionale accertarsi la nullita’ del contratto di sale and lease back, in quanto dissimulante un patto commissorio; domandarono in subordine la riduzione delle penali contrattualmente previste, eccepirono la nullita’ del saggio degli interessi moratori previsti nel contratto.
6. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e quello di risoluzione vennero riuniti.
Con sentenza 16 marzo 2016 n. 3562 il Tribunale di Milano dichiaro’ risolto per inadempimento dell’utilizzatrice il contratto di sale and lease back;
condanno’ la (OMISSIS) al rilascio dell’immobile; rigetto’ l’opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti.
7. Con sentenza 28 luglio 2018 n. 3656 la Corte d’appello di Milano rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) non sussisteva alcun indice sintomatico dal quale desumere che il contratto stipulato fra le parti dissimulasse un patto commissorio;
-) il saggio degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori previsti dal contratto non erano usurari; in ogni caso la relativa doglianza era inammissibile per difetto di specificita’ e comunque non provata;
-) la risoluzione del contratto non obbligava la banca alla restituzione dei canoni riscossi, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., comma 2, in virtu’ del patto in tal senso espressamente convenuto; ne’ in ogni caso l’utilizzatrice poteva pretendere la restituzione dei canoni pagati durante il tempo in cui aveva occupato l’immobile.
8. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione con ricorso unitario
fondato su quattro motivi dalla (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).
Ha resistito con controricorso il (OMISSIS).
Tutte le parti hanno depositato memoria.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti prospettano due censure.
Con una prima censura sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la nullita’ del patto con cui le parti avevano concordato la misura degli interessi mora.
Deducono che le parti avevano stabilito che in caso di mora fossero dovuti dall’utilizzatrice sia gli interessi corrispettivi, sia quelli moratori, e che il cumulo del saggio contrattualmente previsto per gli uni e per gli altri eccedeva il tasso soglia stabilito dai decreti attuativi della legge antiusura.
Con una seconda e subordinata censura deducono che, anche a volere ritenere che il contratto non prevedesse il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, questi ultimi erano comunque usurari.
Infatti, poiche’ il saggio degli interessi moratori contrattualmente previsto era, al momento della pattuizione, inferiore di circa un punto percentuale soltanto al tasso soglia, si dovrebbe “agevolmente inferire” che calcolando “le ulteriori spese e commissioni per assicurazione, incastrata, istruttorie, gestione, estinzione anticipata”, il tasso soglia verrebbe superato.
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1.1. Il motivo e’ inammissibile per estraneita’ alla ratio decidendi.
La Corte d’appello infatti ha reputato “inammissibile per genericita’” il motivo di gravame con cui era stata riproposta in grado di appello la questione della usurarieta’ del saggio degli interessi moratori, e tale statuizione non e’ stata validamente impugnata.
1.2. In ogni caso, anche a volere ritenere un mero obiter dictum il passaggio in cui la Corte d’appello afferma che “il motivo di impugnazione in questione difetta del requisito di specificita’” (cosi’ la sentenza d’appello, p. 17, terzo capoverso), il primo motivo di ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per altre ragioni.
In primo luogo e’ inammissibile perche’ la Corte d’appello, con ulteriore ed autonoma ratio decidendi, ha ritenuto “non dimostrata” l’eccedenza del saggio applicato dalla Banca rispetto al tasso soglia; ed anche tale statuizione non viene impugnata.
1.3. In secondo luogo il motivo e’ inammissibile perche’ censura nella sostanza l’interpretazione del contratto, senza prospettare la violazione di alcuno dei canoni ermeneutiche di cui agli articoli 1362 c.c. e ss..
La Corte d’appello, infatti, ha interpretato il contratto nel senso che esso non prevedesse affatto, per l’ipotesi di mora, il cumulo degli interessi corrispettivi di quelli moratori. Ha ritenuto che il contratto stabilisse una cosa ben diversa, e cioe’ determinasse il saggio degli interessi di mora per relationem, e cioe’ prevedendo che, nel caso di mora, il saggio degli interessi fosse pari ad un multiplo del saggio degli interessi corrispettivi.
Le ricorrenti sostengono che tale interpretazione non sarebbe corretta, ma non prospettano la violazione di alcuno dei criteri legali di interpretazione dei contratti.
Una censura, dunque, inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questa corte, secondo cui l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1362 c.c. e ss..
Tale violazione, tuttavia, non puo’ dirsi sussistente sol perche’ il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata (ex multis, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 – 01).
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2. Il secondo motivo di ricorso contiene – al di la’ della sua intitolazione – due distinte censure.
Con una prima censura le ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha negato il loro diritto alla restituzione dei canoni gia’ pagati.
Sostengono che questa statuizione sarebbe erronea perche’:
-) la clausola contrattuale che prevedeva il diritto della concedente, in caso di risoluzione del contratto, di trattenere i canoni gia’ pagati era nulla “per contrarieta’ all’ordine pubblico economico”, perche’ consentiva alla concedente sia di trattenere i canoni gia’ incassati, sia di pretendere il pagamento dei canoni ancora da scadere (previa attualizzazione), sia di pretendere la restituzione del bene, col solo obbligo di defalcare dal proprio credito quanto ricavato dal reimpiego del bene;
-) in caso di risoluzione del contratto di leasing, a titolo di risarcimento del danno il concedente puo’ pretendere solo la remunerazione per il godimento del bene, ma non il danno da mancato guadagno.
Invece la Corte d’appello, consentendo alla societa’ concedente di trattenere sia i canoni gia’ incassati, sia di pretendere i canoni ancora dovuti, avrebbe violato il suddetto principio.
2.1. Con una seconda censura le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 1384 c.c..
Sostengono che il contratto prevedeva una clausola penale in virtu’ della quale, in caso di risoluzione, la societa’ concedente avrebbe avuto diritto di trattenere i canoni incassati, pretendere quelli futuri (previa attualizzazione), pretendere la restituzione del bene, salvo imputare a diffalco del proprio credito l’eventuale valore di realizzo.
La Corte d’appello, proseguono le ricorrenti, ha ritenuto che tale penale non dovesse essere ridotta, perche’ non eccessiva, sul presupposto che nel caso di specie “non sussiste prova di una ingiustificata locupletazione da parte della banca”.
Nel caso di specie, tuttavia, la societa’ utilizzatrice aveva perduto i canoni gia’ pagati, era stata condannata a pagare i canoni ancora dovuti, ed aveva restituito l’immobile: in questo modo la societa’ concedente aveva realizzato un “ingiustificato arricchimento”, conservando la proprieta’ del bene ed incassando nello stesso tempo il credito per canoni scaduti e per quelli da scadere.
2.2. La complessa censura sopra riassunta cumula tre distinte questioni:
a) se nel caso di specie sussista una nullita’ dei patti contrattuali, attributivi al concedente il diritto di pretendere in caso di inadempimento dell’utilizzatore, sia la restituzione del bene, sia i canoni scaduti, sia i canoni non ancora scaduti, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita o dal reimpiego fruttuoso del bene (c.d. “patto di deduzione”);
b) se in caso di risoluzione per inadempimento il contraente fedele e danneggiato possa pretendere il risarcimento dell’interesse positivo;
c) se correttamente il giudice di merito abbia escluso l’eccessivita’ della penale.
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Tali questioni debbono essere esaminate separatamente.
3. (A) Prima questione: sulla nullita’ dei patti contrattuali.
La censura con cui si denuncia l’erroneita’ della sentenza d’appello, per avere escluso la nullita’ dei patti contrattuali che disciplinavano gli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, e’ infondata per piu’ ragioni.
3.1 La prima ragione e’ che la validita’ del patto con cui si attribuisce al concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, di pretendere i canoni scaduti e quelli non ancora scaduti, previa detrazione del valore ricavato dalla vendita del bene oggetto del leasing, e’ stata ammessa dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione con cui e’ stato composto il contrasto circa gli effetti che la riforma della L.Fall., (L.Fall., articolo 72 quater) ha avuto sulla disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing (Sez. U -, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021).
Nell’ampia motivazione di quella sentenza si afferma tra l’altro che:
-) non e’ inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., comma 2;
-) non e’ inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex articolo 1382 c.c.; -) unica cautela necessaria e’ che, in questi casi, e’ onere del concedente, nell’esigere il proprio credito verso l’utilizzatore, “indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualita’, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessivita’ della penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1526 c.c., comma 2”;
-) simili patti costituiscono “espressione di una razionalita’ propria della realta’ socio-economica”; sono sorti nella pratica commerciale, e il legislatore li ha anche recepiti nella L. n. 124 del 2017.
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Tale decisione esclude dunque che i patti suddetti possano di per se’ essere considerati nulli.
3.2. La seconda ragione e’ che i patti suddetti non solo non violano – al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti – ma anzi ripristinano il c.d. “ordine pubblico economico”, infranto dall’inadempimento dell’utilizzatore. L’espressione “ordine pubblico economico” (sconosciuta all’ordinamento positivo ma spesso utilizzata da questa Corte) e’ convenzionalmente impiegata per designare il complesso delle norme, dei principi e degli istituti intesi a garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra privati in materia economica (Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21.1.2020, § 3.3 dei “Motivi della decisione”).
Sono stati ritenuti da questa Corte contrari “all’ordine pubblico economico”, ad esempio, patti stipulati al fine di aggirare la normativa antimafia o la libera concorrenza (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6068 del 4.3.2021); contratti stipulati (con lo Stato) concepiti per recar danno all’erario (Sez. U, Sentenza n. 2157 del 1.2.2021); contratti stipulati simulatamente, al fine di dissimulare lo stato di decozione d’una impresa commerciale (Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 5.8.2020); od ancora accordi e condotte violative delle norme che prescrivono l’indipendenza dell’attestatore di un concordato preventivo, L.Fall., ex articolo 161, comma 30 (Sez. 1, Ordinanza n. 12171 del 22.6.2020).
Gia’ questi esempi basterebbero a dimostrare che il concetto di “ordine pubblico economico” finisce spesso per essere, in concreto, una quinta ruota del carro, giacche’ per pervenire al risultato della nullita’ del contratto sarebbero bastate nei casi suddetti le norme sulla simulazione, sulla nullita’ per illiceita’ della causa o dell’oggetto, o quelle sulla nullita’ del contrato per contrarieta’ a norme imperative.
Ma anche a volere ritenere che la nullita’ del contratto per “contrarieta’ all’ordine pubblico economico” costituisca un vizio concettualmente autonomo e diverso dalle ipotesi di nullita’ espressamente previste dalla legge, resterebbe il fatto che una clausola contrattuale non puo’ dirsi nulla sol perche’ svantaggiosa per una delle parti.
L’ordinamento commerciale non e’ un egualitario letto di Procuste che imponga l’assoluta parita’ tra le parti quanto a condizioni, termini e vantaggi contrattuali.
L’ordinamento, al contrario, garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica. Se l’imprenditore ha il dovere di rispettare le regole del gioco, nondimeno ha anche il diritto di pianificare in piena liberta’ le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21.1.2020).
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La denuncia di nullita’ d’una clausola contrattuale, motivata con la contrarieta’ di essa all'”ordine pubblico economico”, pertanto, non puo’ restare a livello di mera declamazione, ma dovrebbe ed essere spiegata individuando le concrete condotte od i concreti effetti che travalicano il legittimo esercizio dell’impresa commerciale.
Condotte ed effetti che nel caso di specie, come si dira’ meglio tra breve, non si ravvisano.
3.3. La terza ragione e’ che la clausola oggetto del contendere costituisce trascrizione quasi fedele dell’articolo 13, commi 2, 3 e 4, della convenzione di Ottawa sul leasing internazionale (ratificata con L. 14 luglio 1993, n. 259): ed e’ singolare che una clausola possa dirsi contraria all’ordine pubblico economico nazionale, ma coerente con l’ordine pubblico economico internazionale.
3.4. La quarta ragione e’ che la clausola suddetta:
-) consente al concedente di trattenere i canoni incassati: e questa e’ una previsione conforme all’articolo 1526 c.c., comma 2;
-) consente al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti: e questa e’ una previsione conforme all’articolo 1382 c.c., salva ovviamente la possibilita’ di riduzione in sede giudiziale;
-) vieta al concedente di acquisire, oltre l’intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto: e questa previsione impedisce che il concedente possa ricavare dall’inadempimento del contratto un vantaggio addirittura maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione di esso.
La clausola dunque, lungi dall’attribuire profitti ingiusti, non fa altro che “duplicare” precetti gia’ desumibili dall’ordinamento.
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3.5. Un cenno a parte merita la deduzione con cui le ricorrenti – richiamando due precedenti di questa Corte, dei quali si dira’ meglio piu’ oltre – sostiene la nullita’ del c.d. “patto di deduzione”, cioe’ della clausola con cui le parti convennero che, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, dal credito del concedente si sarebbe detratto il valore del bene.
Anche tale patto sarebbe secondo le ricorrenti contrario “all’ordine pubblico economico”, perche’ lascerebbe il concedente “del tutto libero di procedere o meno all’operazione di riallocazione secondo le proprie insindacabili determinazioni”.
E’ una tesi che non merita di essere condivisa.
Il punto di diritto, infatti, non e’ se il concedente, rientrando in possesso del bene, possa o non possa venderlo, riutilizzarlo o goderne direttamente “secondo le sue insindacabili determinazioni”. La societa’ concedente resta infatti proprietaria di quel bene, e ci mancherebbe che al proprietario non fosse consentito fare dei propri beni quel che vuole, giustappunto secondo le sue insindacabili determinazioni.
Il punto di diritto che viene in rilievo nel presente giudizio e’ ben diverso: e cioe’ come debba essere quantificato il “sottraendo” nel calcolo del credito residuo del concedente.
Ma la mancanza di indicazioni in tal senso nel contratto non e’ affatto causa di nullita’ della clausola in esame.
I contratti infatti si interpretano in buona fede (articolo 1366 c.c.), e in buona fede si eseguono (articolo 1375 c.c.). Ed alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potra’ che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value), nel luogo e al tempo della risoluzione.
Se il concedente riuscira’ a reimpiegare quel bene ad un valore maggiore, ovviamente l’intero ricavato andra’ portato in detrazione, in virtu’ del principio della compensatio lucri cum damno; se il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato per propria trascuranza o maltalento, dovra’ comunque detrarre dal proprio credito il valore di mercato, e non la minor somma ricavata, in virtu’ del principio di cui all’articolo 1227 c.c., comma 2, (sempre che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata); se, infine, il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato non per propria negligenza, ma a causa delle oggettive condizioni di mercato, avra’ diritto di detrarre dal proprio credito il valore effettivo di realizzo.
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3.6. In conclusione, la prima censura del secondo motivo di ricorso e’ dunque infondata perche’ la clausola di cui si invoca la nullita’ non e’ nulla, e non lo e’ in quanto il quadro normativo applicabile al caso di specie va ricostruito come segue.
La risoluzione del contratto ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, le quali sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori.
La legge consente alle parti disciplinare ex ante, con apposito atto, sia gli uni che gli altri.
In particolare, sul piano restitutorio, l’articolo 1526 c.c., comma 2, (non e’ in discussione che il contratto oggetto del contendere costituisse un leasing traslativo) consente alle parti di prevedere che i canoni gia’ pagati dall’utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa. Dunque la clausola in esame, nella parte in cui attribuisce tale diritto al concedente, lungi dall’essere contraria a qualsivoglia “ordine pubblico”, costituisce applicazione di un criterio legale.
Sul piano risarcitorio, l’articolo 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione.
Sul piano piu’ strettamente economico, poi, una simile pattuizione e’ perfettamente coerente con la natura del contratto di leasing.
Infatti, in caso di puntuale adempimento da parte dell’utilizzatore, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiche’ in caso di risoluzione del contratto una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele e’ il quantum lucrari potui, e’ coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione.
Infine, la previsione secondo cui il concedente, tornato in possesso del bene oggetto del contratto, aveva facolta’ di venderlo o reimpiegarlo, defalcando dal proprio credito il ricavato della vendita del reimpiego, lungi dal costituire una pattuizione nulla, e’ anzi puntualmente conforme a principi gia’ da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui legittimamente la clausola penale attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento (Sez. 3 -, Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014, Rv. 629425 – 01).
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3.7. Resta da aggiungere, per completezza, che le ricorrenti sono nel vero quando allegano che in due decisioni di questa Corte, pronunciate in fattispecie quasi del tutto analoghe (l’unica differenza e’ che esse avevano ad oggetto non una opposizione a decreto ingiuntivo, ma due opposizioni al rigetto di ammissione allo stato passivo), e’ stata dichiarata la nullita’ “per contrarieta’ all’ordine pubblico economico” di clausole molto simili a quella oggi in esame (Sez. 1, Ordinanza n. 27935 del 31.10.2018 e Sez. 1, Ordinanza n. 21476 del 15.9.2017).
Alle decisioni invocate dalle ricorrenti, per amor di verita’, deve aggiungersene una terza, pur essa conforme (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3200 del 4.2.2019). Alle suddette decisioni, tuttavia, ritiene il collegio non possa darsi piu’ continuita’, per due ragioni.
In primo luogo, perche’ esse sono state superate dal successivo intervento delle Sezioni Unite in tema di leasing sopra ricordato, e cioe’ Sez. U -, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021.
Ivi si e’ affermato, come gia’ detto, che il patto di cui le ricorrenti invocano la nullita’ costituisce “espressione di una razionalita’ propria della realta’ socioeconomica”, e esso comporta per il concedente la sola cautela di determinare il proprio credito allegando una “stima attendibile del valore di mercato all’attualita’” del bene restituito.
In secondo luogo, le decisioni di questa Corte invocate dalle ricorrenti non appaiono coerenti coi principi sopra elencati in tema di “ordine pubblico economico”, e non sono sorrette da motivazioni esaustive.
La nullita’ del patto di deduzione fu infatti affermata la prima volta dalla sentenza del 2017, che la motivo’ solo ed unicamente nei seguenti termini: “il patto di deduzione elude la disposizione di legge inderogabile (articolo 1526 c.c.) e costituisce un aggiramento del regolamento imposto per ragioni di ordine pubblico economico”. Le sentenze del 2018 e del 2019 non adottarono altra motivazione che richiamare la sentenza del 2017. Una motivazione, dunque, che trascura il contenuto effettivo della nozione di “ordine pubblico economico”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata.
3.8. La censura in esame va quindi rigettata in applicazione dei seguenti principi di diritto:
“nel contratto di leasing traslativo e’ valida ed efficace la clausola la quale stabilisca che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, spettino al concedente i canoni gia’ scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione”.
Il c.d. “patto di deduzione” nei contratti di leasing
“E’ valido ed efficace il patto contenuto in un contratto di leasing traslativo il quale attribuisca al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la facolta’ di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto, e sottrarlo dal credito residuo vantato nei confronti dell’utilizzatore. Tuttavia tale patto ha per corollario l’obbligo del concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede; in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, e’ onere del concedente palesare il criterio adottato, e del concederne dimostrarne l’erroneita’”.
“Il c.d. patto di deduzione, in virtu’ del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che:
a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell’utilizzatore il bene e’ stato gia’ rivenduto, il concedente dovra’ portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilita’ del concedente ex articolo 1227 c.c., comma 2, nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza;
b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell’utilizzatore il bene non e’ stato ancora rivenduto, il concedente dovra’ portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato”.
4. (B) Seconda questione: il limite del risarcimento all’interesse negativo.
I ricorrenti deducono, altresi’, col proprio secondo motivo di ricorso che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1526 c.c., in quanto tale norma consente al concedente di pretendere, in caso di soluzione del contratto, solo la remunerazione per il godimento del bene (“l’equo compenso”), ma non anche il mancato guadagno.
4.1. Anche questa censura e’ infondata.
I ricorrenti, infatti, sorreggono la propria tesi sovrapponendo istituti e regole giuridici diversi, e pervenendo di conseguenza ad esiti non corretti.
Dalla risoluzione del contratto scaturiscono effetti liberatori, restitutori e risarcitori.
L’articolo 1526 c.c. disciplina gli effetti restitutori. Gli articoli 1218, 1223 e/o 1382 disciplinano gli effetti risarcitori.
In dottrina si e’ aspramente discusso, per decenni, se la risoluzione del contratto per inadempimento consenta al contraente fedele di domandare il risarcimento dell’interesse negativo (cioe’ dell’id quod interest contractum non fuisse), oppure dell’interesse positivo (e cioe’ il quantum lucrari potui). Questa Corte tuttavia ha sempre condiviso la prima soluzione (Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 30/01/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4473 del 28/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 1357 del 10/03/1981; Sez. 1, Sentenza n. 2696 del 06/11/1967), ed a tale orientamento il Collegio intende dare continuita’. La tesi del diritto al risarcimento dell’interesse positivo e’ infatti preferibile poiche’:
(a) l’articolo 1453 c.c. consente alla parte fedele il rimedio sia dell’azione di adempimento, sia dell’azione di risoluzione e del risarcimento del danno; ma poiche’ l’azione di adempimento e’ senz’altro finalizzata al conseguimento dell’interesse positivo, il rimedio risarcitorio non potrebbe avere oggetto diverso, in virtu’ del c.d. principio di indifferenza del risarcimento del danno;
(b) se il risarcimento fosse limitato al solo interesse negativo, esso non potrebbe costituire un adeguato disincentivo all’inadempimento, in contrasto con la generale funzione di deterrence pacificamente attribuita alla responsabilita’ civile;
(c) l’articolo 1518 c.c., nel fissare un criterio semplificato per il risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto di vendita, fa espresso riferimento alla lesione dell’interesse contrattuale positivo;
(d) se in caso di risoluzione fosse dovuto a titolo di risarcimento il solo interesse negativo, la responsabilita’ per inadempimento verrebbe a coincidere quoad effectum con la responsabilita’ precontrattuale, il che significherebbe trattare in modo uguale casi diversi.
4.2. Dai principi esposti consegue che:
-) la societa’ concedente aveva diritto sia all’indennita’ per l’uso della cosa fino al momento della riconsegna, sia al risarcimento del danno;
-) nel caso di specie le parti avevano convenuto sia la misura dell’indennita’, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., comma 2; sia la misura del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1382 c.c.;
-) la misura del risarcimento legittimamente ha tenuto conto dell’interesse positivo, ovvero del mancato guadagno;
-) le pattuizioni suddette sono pertanto lecite e valide.
Ben altra questione, ovviamente, e’ poi lo stabilire se la misura del risarcimento e della indennita’ prevista da quelle pattuizioni potessero o dovessero essere ridotte in quanto manifestamente eccessive. Ma naturalmente l’eccessivita’ del quantum non comporta la nullita’ della clausola, ma solo la riduzione del risarcimento o dell’indennita’, secondo quanto si dira’ meglio nel § che segue.
5. (C) Terza questione: la riduzione della penale.
Con la terza censura contenuta nel secondo motivo le ricorrenti deducono, infine, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1384 c.c..
L’avrebbe violato perche’ non ha ridotto una clausola penale manifestamente eccessiva.
La clausola penale si doveva ritenere eccessiva perche’ aveva avuto per effetto, nel caso concreto, di lasciare alla societa’ concedente la proprieta’ dell’immobile, di incamerare i canoni gia’ pagati, di pretendere il pagamento dei canoni futuri.
5.1. La censura e’ fondata.
Lo stabilire se una penale sia eccessiva e’ un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimita’.
Sindacabile in sede di legittimita’ e’ tuttavia il criterio adottato dal giudice di merito per valutare l’eccessivita’ della clausola penale.
In materia di leasing traslativo, questa Corte ha gia’ stabilito che il criterio da adottare per valutare l’eccessivita’ del quantum previsto da una clausola penale consiste nello stabilire se, per effetto di essa, la parte non inadempiente possa conseguire un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dalla puntuale esecuzione del contratto.
5.2. Nel caso di specie la Corte d’appello premette (pagina 13, primo capoverso), che sarebbe illegittima una clausola la quale consentisse al concedente sia di incamerare l’intero importo del finanziamento, sia di trattenere la proprieta’ dell’immobile.
Tuttavia era stata la stessa societa’ concedente (creditrice appellata ed odierna controricorrente) a dichiarare, nella propria comparsa conclusionale in grado di appello, che la societa’ utilizzatrice “dopo un lungo ed ingiustificato ostruzionismo ha restituito l’immobile in data 5 marzo 2018″… La Corte d’appello, dunque, si e’ trovata ad esaminare un caso in cui la societa’ concedente:
-) aveva incamerato i canoni scaduti e ottenuto la condanna della concedente al pagamento di quelli futuri;
-) aveva ottenuto la restituzione dell’immobile;
-) non aveva portato in diffalco dal proprio credito il valore commerciale dell’immobile.
Ci troviamo dinanzi dunque ad una sentenza la quale premette una regola astratta (impossibilita’ di cumulo di proprieta’ del bene, canoni scaduti e canoni futuri); accerta una situazione concreta perfettamente coincidente con quella regola; nega l’applicazione della regola.
La sentenza, pertanto, presenta un duplice vizio: da un lato l’illogicita’ manifesta (vizio che, se pur non espressamente nominato nell’epigrafe del motivo, e’ comunque adeguatamente invocato a pagina 24, ultimo capoverso, del ricorso); dall’altro la violazione dell’articolo 1384 c.c., in quanto non ha ridotto la penale in una ipotesi in cui l’applicazione di essa ha consentito alla societa’ concedente la realizzazione di un vantaggio patrimoniale superiore a quello derivante dalla corretta esecuzione del contratto.
6. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1453 e 1460 c.c..
Sostiene una tesi cosi’ riassumibile: poiche’ la banca aveva applicato interessi usurari e inserita nel contratto una clausola nulla, essa si era per prima resa inadempiente alle proprie obbligazioni, con la conseguenza che legittimamente la societa’ utilizzatrice aveva rifiutato di adempiere le proprie, ai sensi dell’articolo 1460 c.c..
6.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo e dall’accoglimento parziale del secondo.
7. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano l’erroneita’ della sentenza d’appello, nella parte in cui avrebbe trascurato di rilevare la nullita’ della fideiussione prestata dalla societa’ (OMISSIS), in quanto accordata a condizioni imposte dalla societa’ concedente e frutto di un illecito accordo limitativo della concorrenza intercorso tra vari istituti di credito.
7.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ nuovo.
Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la (OMISSIS) nel giudizio di merito invoco’ la nullita’ della fideiussione solo a causa della nullita’ dell’obbligazione principale, e non per altre cause. Ne’ le ricorrenti, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, chiariscono nel ricorso in quale atto ed in quali termini abbiano ritualmente proposto la questione in esame.
8. Col quinto motivo di ricorso (contraddistinto dal numero “4”: pagina 32 del ricorso) le ricorrenti prospettano sia il vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (assumono violato l’articolo 191 c.p.c.) sia il vizio di nullita’ processuale di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4. Lamentano che il giudice di merito avrebbe “completamente omesso di pronunciare” sulla istanza di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti.
8.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
9. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
() dichiara inammissibilile il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il terzo ed il quinto motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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