Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 ottobre 2021| n. 26877.

Ici e mancato pagamento dell’imposta.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (nella specie in materia di ICI), non sussiste, a partire dal 2006, alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni in merito all’accatastamento e alla classificazione dei parchi eolici, assumendo all’uopo rilievo le circolari dell’Agenzia del territorio n. 4 del 2006, n. 4 e 14 del 2007 e, per l’anno 2005, la novella normativa di cui all’art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 88 del 2005).

Sentenza|5 ottobre 2021| n. 26877. Ici e mancato pagamento dell’imposta

Data udienza 4 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Ici – Omessa dichiarazione – Mancato pagamento dell’imposta – Avviso di accertamento – Irrogazione di sanzioni – Presupposti – Legge 212 del 2000 – Criteri – Decreto legislativo 546 del 1992 – Centrali elettriche – Legge 88 del 2005 – Accatastamento e classificazione delle pale eoliche – Legge 1249 del 1939 – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

Dott. RUSSO Rita – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso 24334-2014 proposto da:
Comune di Castiglione Messer Marino, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso il sig. (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 263/10/14 della CTR di L’Aquila, Sez. di Pescara, depositata il 10 marzo 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI;
letta la memoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, De Matteis Stanislao, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Ici e mancato pagamento dell’imposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) spa ha impugnato l’avviso di accertamento n. 3590 del 13 dicembre 2010 con il quale erano stati contestati per gli anni d’imposta 2005/2009 la mancata dichiarazione ed il mancato pagamento ICI.
La CTP di Chieti, nel contraddittorio delle parti, ha rideterminato l’importo dell’imposta dovuta.
(OMISSIS) spa ha proposto appello.
La CTR di L’Aquila, Sez. Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 263/10/14, ha in parte accolto l’appello, in particolare escludendo la debenza delle sanzioni comminate.
Il Comune di Castiglione Messer Marino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memorie, concludendo per il rigetto del ricorso.
(OMISSIS) spa ha depositato memorie.
Fissato all’udienza pubblica del 4 giugno 2021, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, sopravvenuto articolo 23, comma 8 bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Innanzitutto, deve essere respinta l’eccezione, sollevata dalla societa’ controricorrente, di inammissibilita’ del ricorso, in quanto dalla lettura di questo si evincono con chiarezza sia i fatti di causa sia le ragioni dell’impugnazione.
2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza della CTR per assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto all’accoglimento dell’appello quanto alle sanzioni inflitte.
La doglianza merita accoglimento.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilita’ amministrativa tributaria ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 10 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8 quando e’ ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non gia’ ad un generico contribuente, ne’ a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui e’ attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Sez. 5, n. 3108 del 1 febbraio 2019).
Nella specie, il giudice di secondo grado non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle ragioni che rendevano per il medesimo giudice la normativa in materia cosi’ poco chiara quanto alla classificabilita’ catastale ed all’assoggettabilita’ ad ICI degli impianti eolici, nonche’ alla determinazione della relativa base imponibile.
Infatti, la CTR ha solo richiamato parte della massima di un precedente della Corte di cassazione (Cass., Sez. 5, n. 4031 del 14 marzo 2012), senza neppure considerare che, nella fattispecie, detto precedente giungeva a conclusioni diametralmente opposte con riguardo alla prospettata inapplicabilita’ delle sanzioni de quibus in una vicenda sostanzialmente analoga.
3. Il secondo ed il terzo motivo, con cui sono contestati l’omesso esame di un fatto decisivo, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione e la violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 14, comma 1, non devono essere esaminati, alla luce dell’accoglimento del primo.
4. Il ricorso merita, quindi, accoglimento.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria opposizione di parte contribuente in ordine alla contestazione concernente le sanzioni inflitte (gli altri profili sono stati ormai decisi nel merito in via definitiva e non sono piu’ oggetto di questo giudizio di legittimita’).
Infatti, proprio sulle specifiche questioni oggetto del contendere, e’ intervenuta la giurisprudenza di legittimita’ (Cass., Sez. 5, n. 4031 del 14 marzo 2012), escludendo del tutto la configurabilita’ di una situazione di oggettiva incertezza normativa con riguardo alla disciplina dell’accatastamento dei parchi eolici, sotto il profilo della categoria catastale.
Tale indirizzo e’ stato confermato dalle successive pronunce Cass., Sez. 5, n. 19334 del 2019, Cass., Sez. 5, n. 14042 del 2020 e Cass., Sez. 5, n. 15172 del 2020.
A nulla rileva la decisione Cass., Sez. 5, n. 1978 del 4 febbraio 2015, richiamata dal PG per giustificare il rigetto del ricorso.
Infatti, quest’ultima sentenza ha, in effetti, affermato che la questione relativa all’accatastamento e alla classificazione delle pale eoliche era in quegli anni (dal 2001 al 2005) nuova.
Peraltro, la stessa sentenza del 2015 ha tenuto a precisare che l’Agenzia del Territorio aveva espresso la posizione dell’amministrazione sull’accatastamento e sulla classificazione delle pale eoliche una prima volta con la circolare n. 4 del 16 maggio 2006, precisando e confermando le proprie conclusioni con le successive circolari nn. 4 e 14, rispettivamente del 13 aprile e del 22 novembre 2007.
Se rie ricava che, in ordine all’accatastamento ed alla classificazione delle pale eoliche a partire dal 2006 non poteva prospettarsi ragionevolmente la dedotta incertezza.
Inoltre, occorre rilevare che gia’ nel 2005 era intervenuto il Decreto Legge 31 maggio 2005, n. 44, articolo 1 quinquies convertito con L. n. 88 del 2005, il quale dispone che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 1, comma 2, il R.Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, articolo 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato R.D.L., gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attivita’ industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”.
Quest’ultima disposizione rendeva evidente quale sarebbe stata la soluzione della controversia in esame.
Inoltre, si sottolinea che oggetto del contendere non e’ stato semplicemente il tipo di classamento da porre in essere, con riferimento agli anni di imposta de quibus, ma l’omesso accatastamento e dichiarazione dei detti beni ai fini ICI, circostanze che, in ogni caso, rendevano inevitabile l’inflizione delle sanzioni in esame. Infatti, incertezze normative che incidano sul classamento di una res non possono giustificare l’omesso accatastamento della stessa o la sua non dichiarazione ai fini ICI; pertanto, in presenza di simili violazioni, non e’ possibile per la parte non corrispondere la sanzione dovuta deducendo tali incertezze normative.
Se ne ricava che, con certezza dal 2006 in poi, in ragione delle menzionate circolari dell’Agenzia delle Entrate, e, per il periodo precedente interessato dalla lite (anno 2005), per effetto della summenzionata novella normativa (Decreto Legge 31 maggio 2005, n. 44, articolo 1 quinquies convertito con L. n. 88 del 2005) e dell’omesso accatastamento e della mancanza di dichiarazione ICI, va escluso ricorra una situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni.
5. Le spese di lite dei gradi di merito sono compensate, in ragione della particolarita’ della vicenda.
Quelle di legittimita’ sono poste, invece, a carico della societa’ controricorrente ex articolo 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il I motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione della societa’ controricorrente in ordine al profilo delle sanzioni inflitte;
– condanna parte controricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro 18.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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