I verbali redatti dal pubblico ufficiale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 ottobre 2022| n. 31107.

I verbali redatti dal pubblico ufficiale

Per quanto attiene ai verbali redatti dal pubblico ufficiale intervenuto sul luogo del sinistro, le informazioni ivi contenute hanno fede privilegiata in relazione esclusivamente alle dichiarazioni ricevute in presenza ed agli accadimenti verificatisi in sua presenza; mentre non gode della medesima fede privilegiata l’intrinseca veridicità le informazioni apprese dal pubblico ufficiale. Sostanzialmente, è vera fino a querela di falso la circostanza che le abbia ricevute e non il contenuto.

Ordinanza|21 ottobre 2022| n. 31107. I verbali redatti dal pubblico ufficiale

Data udienza 12 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Obbligazioni in genere – Risarcimento danno da sinistro stradale – Azione di rivalsa – Prescrizione – Non sussiste – Verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali – Fanno piena prova fino a querela di falso – Nozione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21788/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2021 emessa dal CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 21/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

I verbali redatti dal pubblico ufficiale

RILEVATO

Che:
con sentenza resa in data 21/1/2021 (n. 117/2021), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. per la condanna di (OMISSIS) al rimborso, in sede di rivalsa, delle somme corrisposte dalla compagnia assicuratrice a terzi a titolo di risarcimento danni in relazione a un sinistro stradale provocato da (OMISSIS), dante causa dell’ (OMISSIS);
con tale pronuncia, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha contestualmente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ (OMISSIS), rilevando come detta prescrizione fosse stata interrotta, da parte di (OMISSIS) s.p.a., con la trasmissione alla (OMISSIS) di un atto di messa in mora presso un indirizzo contenuto nel rapporto redatto dalla polizia municipale in occasione del sinistro stradale dalla stessa provocato e, dunque, attestato con efficacia di piena prova ai sensi dell’articolo 2700 c.c.;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa e’ stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;
(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) hanno depositato memoria.

I verbali redatti dal pubblico ufficiale

CONSIDERATO

Che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2699, 2700 e 2943 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’indirizzo indicato nel rapporto della polizia municipale dal quale (OMISSIS) s.p.a. aveva tratto informazioni ai fini della comunicazione dell’atto di messa in mora alla (OMISSIS) potesse ritenersi pienamente comprovato fino a querela di falso, non potendo ritenersi, tali informazioni, riconducibili all’ambito dei fatti dotati di fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 c.c.;
in particolare, tale indirizzo, in quanto totalmente erroneo e in nessun modo riconducibile alla persona della (OMISSIS) (cosi’ come comprovato dalla certificazione storica comunale prodotta in giudizio), era valso a rendere del tutto inefficace l’atto di messa in mora inoltrato dalla (OMISSIS) s.p.a., con la conseguente attestazione dell’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla compagnia assicuratrice nei confronti dell’ (OMISSIS);
il motivo e’ manifestamente fondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all’esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicita’ delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004, Rv. 573888 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10569 del 02/08/2001, Rv. 548710 – 01; cfr. altresi’ Sez. 2, Sentenza n. 3787 del 09/03/2012, Rv. 621339 – 01; Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010, Rv. 612813 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27937 del 24/11/2008, Rv. 605645 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006, Rv. 586687 – 01);
in particolare, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l’avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale (cosi’ come l’avvenuta esecuzione dell’esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all’intrinseca veridicita’ del contenuto delle informazioni cosi’ apprese dal pubblico ufficiale, poiche’ la’ dove e’ certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessita’ del ricorso alla querela di falso) l’intrinseca veridicita’ del contenuto di quelle informazioni, attesa l’evidente estraneita’ di tale contenuto all’ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante;
nel caso di specie, pur quando gli autori del rapporto della polizia municipale dedotto nel presente giudizio avessero appreso le informazioni relative all’indirizzo della (OMISSIS) direttamente da quest’ultima, o dall’esame di documenti eventualmente in loro possesso (o loro esibiti), la veridicita’ del contenuto di tali informazioni (relative al ridetto indirizzo) rimane del tutto estranea all’ambito della fede privilegiata circoscritto dall’articolo 2700 c.c., potendo essere liberamente contestata con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso;
e’ appena il caso di rilevare come, secondo quanto incontestatamente dedotto dalle parti, la fonte di cognizione dalla quale i pubblici ufficiali avrebbero ricavato le informazioni concernenti l’indirizzo della (OMISSIS) non risulta in alcun modo rivelata nel rapporto oggetto d’esame, con la conseguente impossibilita’ di predicare il contenuto di tali informazioni fatte proprie dei pubblici ufficiali dichiaranti alle eventuali attestazioni contenute in altro documento eventualmente dotato di piena efficacia probatoria fino a querela di falso (secondo quanto statuito in Sez. 5, Sentenza n. 15311 del 10/06/2008, Rv. 603555-01);
nella specie, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto che il rapporto redatto dai pubblici ufficiali intervenuti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio fosse valso a comprovare, con efficacia di piena prova fino a querela di falso, la veridicita’ del contenuto intrinseco delle informazioni ricavate da detti pubblici ufficiali attraverso le dichiarazioni ricevute (o l’esame di altra documentazione dagli stessi rinvenuta o agli stessi esibita), ossia l’avvenuta dimostrazione con efficacia di piena prova fino a querela di falso dell’indirizzo della (OMISSIS) accertato attraverso la ricezione di dichiarazioni o l’esame di altra documentazione, la sentenza impugnata deve ritenersi incorsa nell’evidente falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c.;
sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza della censura esaminata, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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