I termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 maggio 2021| n. 16752.

I termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima.

Sentenza|3 maggio 2021| n. 16752

Data udienza 21 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Custodia cautelare – Istanza declaratoria inefficacia – Per decorrenza termine di fase – Artt. 303, comma 4, lett. b), e 304, comma 6, c.p.p. – Condanna reato ex art. 416 bis, c.p. – Conferma in appello – Riferimento pena edittale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/07/2020 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere SARACO ANTONIO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ZACCO FRANCA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
letta la nota fatta pervenire a firma congiunta degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno replicato alle conclusioni del Pubblico ministero e hanno insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
a seguito di trattazione a norma del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento del Procuratore generale e delle parti.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza in data 27/7/2020 del Tribunale di Palermo che, in sede di appello cautelare, ha confermato l’ordinanza in data 16/6/2020 della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase, ai sensi dell’articolo 303 c.p.p., comma 4 lettera b) e 304 comma 6 c.p.p..
Deduce:
1.1. “Violazione dell’articolo 606 c.p.p., capo b), in riferimento all’articolo 303 c.p.p., comma 4 e articolo 303 c.p.p., comma 6. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., capo e), dedotto in appello in ordine alla pena da considerare ai fini del calcolo dei termini complessivi di durata della custodia cautelare”.
Il ricorrente premette che (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato di cui all’articolo 416-bis, c.p. (e ad altri reati) alla pena di anni 14 e mesi sei di reclusione. Sostiene, dunque, che al fine del calcolo della durata massima della misura cautelare occorre fare riferimento alla pena in concreto irrogata e non per come ritenuto dalla Corte di appello- alla pena edittale massima in astratto irrogabile, sul presupposto che nel caso concreto si era verificata l’ipotesi c.d. della doppia sentenza conforme, cosi’ violando l’articolo 303 c.p.p., comma 4.
Secondo la difesa “il Tribunale della Liberta’ di Palermo ometteva di considerare che la norma di cui all’articolo 303 c.p.p., comma 4, lettera b), in tutt’uno con l’articolo 303 c.p.p., comma 6, doveva ritenersi quale norma di chiusura e, quindi, derogatoria alle richiamate disposizioni del Tribunale della Liberta’ di Palermo, la cui applicazione avrebbe reso vana e disapplicabile la norma evocata dalla difesa di cui all’articolo 303 c.p.p., comma 4 e quella di cui all’articolo 304 c.p.p., comma 6”.
2. Il ricorso e’ stato trattato a norma del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento del Procuratore generale e delle parti.
Sono state, quindi, lette:
2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ZACCO FRANCA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
2.2. la nota fatta pervenire a firma congiunta degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno replicato alle conclusioni del Pubblico ministero e hanno insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto l’assunto difensivo e’ in palese contrasto con l’assolutamente pacifico orientamento della Corte di cassazione, che ha chiarito che “i termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all’articolo 303 c.p.p., comma 4, per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima”, (Sez. 6, Sentenza n. 27408 del 16/06/2010, Santangelo Rv. 247779 – 01).
“E’ irrilevante, dunque, la misura della pena inflitta in concreto all’imputato, poiche’, l’articolo 303 c.p.p., comma 4, fa un chiaro riferimento alla pena stabilita dalla legge, modulando sull’entita’ della sanzione astratta la durata massima della misura (Sez. 5, n. 21028 del 27/03/2013, Madonia, Rv. 255482; Sez. 6, n. 27408 del 16/06/2010, Santangelo, Rv. 247779; piu’ di recente v., ad es., Sez. 4, n. 18715 del 19/04/2018, Granato, n. m. nonche’ Sez. 1, n. 1123 del 05/10/2016, dep. 2017, Rannesi, n. m.)”, (Cosi’, in motivazione, Sez. 2, Sentenza n. Sentenza n. 18558 del 20.2.2020, Larosa, non massimata).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in liberta’ del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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