Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25829.
I regolamenti comunali non possono modificare la nozione codicistica unica di costruzione
In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’articolo 873 del Cc, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’articolo 873 del Cc ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.
Ordinanza|| n. 25829. I regolamenti comunali non possono modificare la nozione codicistica unica di costruzione
Data udienza 15 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 29538/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. (OMISSIS), del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi con procura speciale in calce al controricorso dall’Avv. (OMISSIS), del foro di Cosenza e dall’Avv. (OMISSIS), del foro di Roma, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio del secondo difensore;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1208/2021, pubblicata il 20 settembre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
RILEVATO
che:
– con atto di citazione notificato il 18 maggio 2010 (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui figli minori, (OMISSIS) e (OMISSIS) – evocava, dinanzi al Tribunale di Cosenza, la (OMISSIS) s.r.l. chiedendo di dichiarare il diritto di proprieta’ dei minori relativamente al capannone ad uso industriale, con annessa area di sedime, comprensiva dello spazio sottostante, sito in (OMISSIS), confinante tra l’altro con la proprieta’ della societa’ convenuta, la quale, in forza di permesso edilizio n. (OMISSIS), rilasciato dal Comune, stava realizzando un fabbricato, le cui opere di escavazione realizzate al piano interrato, avevano causato danni alla proprieta’ attorea, oltre ad essere state edificate in violazione delle distanze legali, pertanto ne chiedeva la demolizione e l’arretramento;
– instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, il giudice adito, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 585 del 2016, accoglieva la domanda limitatamente alla violazione delle distanze legali, condannando la societa’ ad arretrare il fabbricato limitatamente ai piani dal secondo all’ottavo, sino a raggiungere la distanza di metri cinque dalla proiezione verticale della linea di mezzeria del muro posto sul confine con la proprieta’ di parte attrice, e, dunque, per 1,31 metri nel punto in cui i balconi distavano dal confine 3,69 metri, nel lato ovest, per 1,29 metri nel punto in cui i balconi distavano dal confine 3,71 metri, nel lato est, con condanna al risarcimento dei danni per la violazione accertata, da liquidarsi in separato giudizio, spese compensate e quelle di c.t.u. a carico del 50% ciascuno;
– a seguito di impugnazione interposta dalla (OMISSIS), la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza degli appellati, divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, che proponevano anche appello incidentale, con sentenza n. 1208 del 2021, rigettava sia l’appello principale della convenuta sia quello incidentale (seppure nel testo per mero errore materiale veniva statuito che “l’appello incidentale e’ parzialmente fondato”: v. pag. 8 prima riga della sentenza impugnata), con conseguente conferma della sentenza del giudice di prime cure e compensazione delle spese del grado.
A sostegno della decisione, per quanto ancora qui di interesse, la Corte d’appello – quanto al gravame principale – evidenziava che sia dal compendio fotografico allegato alla relazione peritale che dalle medesime conclusioni dell’ausiliare, si evinceva che i balconi oggetto di contestazione erano a tutti gli effetti aggettanti, da valutarsi, percio’, quali “corpi di fabbrica” da includersi nel computo delle distanze legali. Per siffatta ragione nella specie non trovava applicazione l’articolo 3, n. 12 del Regolamento Edilizio del Comune di Cosenza, che escludeva i balconi aperti, le pensiline e simili dalle distanze inferiori. Del resto, il regolamento edilizio che stabiliva un criterio di misurazione della distanza tra edifici non tenendo conto della estensione del balcone doveva ritenersi contra legem. Ne’ era applicabile l’invocato principio della prevenzione non potendo l’appellato costruire in sopraelevazione sulla linea di confine, in quanto non sarebbe rispettata la distanza di 10 metri dal fabbricato, ne’ era esercitabile la facolta’ di cui all’articolo 875 c.c. per essere l’area compresa tra il corpo di fabbrica in elevazione dell’edificio della convenuta e il confine gia’ occupata dal piano terra del fabbricato di proprieta’ della (OMISSIS).
Quanto all’appello incidentale, il rigetto discendeva dalla circostanza che parte appellante incidentale non aveva fornito la prova della formazione delle lesioni al proprio immobile in concomitanza o in epoca successiva all’esecuzioni dei lavori in questione;
– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro ricorre la (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, cui resistono i (OMISSIS) (divenuti maggiorenni) con controricorso;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno anche curato il deposito di memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO
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