I parametri delle Tabelle di Milano

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8468.

La massima estrapolata:

I parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire.

Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8468

Data udienza 23 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Danni da circolazione stradale – Sinistro stradale mortale – Risarcimento – Danno non patrimoniale – Tabelle di Milano – Adozione – Necessità – Condizioni – Limiti – Fondamento – Derogabilità – Ammissibilità – Condizioni – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26160/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutte sia in proprio e sia quali eredi del defunto (OMISSIS), domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 608/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/6/2017 la Corte d’Appello di Salerno, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi del defunto (OMISSIS)) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Nocera Inferiore n. 418/09 ha riliquidato in aumento la somma liquidata dal giudice di prime cure in loro favore a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso (avvenuto il (OMISSIS)) del loro congiunto (rispettivamente marito e padre) sig. (OMISSIS), all’esito di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) per fatto e colpa dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).
La corte di merito ha in particolare riconosciuto alle predette appellanti anche il danno patrimoniale subito dal veicolo tg. (OMISSIS) di proprieta’ del defunto congiunto.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) e la (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a., poi (OMISSIS) s.p.a.).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti nella memoria, l’inammissibilita’ del controricorso della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a., poi (OMISSIS) s.p.a.), per tardivita’.
Il ricorso per cassazione risulta infatti ex actis notificato al legale rappresentante di quest’ultima nel domicilio eletto in data 26/10/2017, nonche’ al legale rappresentante presso la sede legale della medesima in data 27/10/2017, laddove il controricorso risulta alle odierne ricorrenti notificato a mezzo pec solo in data 19/1/2018, e pertanto, in violazione del termine previsto all’articolo 370 c.p.c., comma 1, senza che vi sia stata la relativa sanatoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, invero applicabile anche in ipotesi come nella specie di procedimento camerale ex articolo 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1 lettera f, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), (cfr., con riferimento alla costituzione dell’intimato tardivamente effettuata con atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei relativi requisiti essenziali, Cass., 18/4/2019, n. 10813; nonche’, in relazione alla mancanza di controricorso notificato nei termini di legge e al deposito di memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c., da ultimo, Cass., 28/2/2019, n. 5798; Cass., 5/10/2018, n. 24422; Cass., 20/10/2017, n. 24835; Cass., 7/7/2017, n. 16921).
Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunziano violazione dell’articolo 3 Cost., articoli 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono dell’irrisorieta’ della liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio sofferto, dalla corte di merito effettuata non solo in violazione delle Tabelle di Milano ma altresi’ in termini di “puro arbitrio”.
Con il 3 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’articolo 3 Cost., articoli 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono della mancata applicazione da parte dei giudici di merito delle Tabelle di Milano, per non essere state esse allegate, laddove “la recente giurisprudenza nella liquidazione del danno non patrimoniale ha proprio escluso la possibilita’ di un ricorso ad una liquidazione equitativa pura e ha definitivamente attribuito al criterio milanese la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’articolo 3 Cost., di parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., salva ovviamente l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha avuto piu’ volte modo di affermare, i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione e’ rimessa alla prudente discrezionalita’ del giudice, devono essere idonei a consentire una valutazione che sia equa, e cioe’ adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, mediante la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi a una liquidazione congrua, sia sul piano dell’effettivita’ del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversita’ proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).
Com’e’ noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si e’ ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. 3 11/11/2008, n. 26972. V. altresi’ Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.
In tema di responsabilita’ civile da circolazione stradale, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidita’ c.d. micropermanenti.
In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione e’ stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equita’ valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di la’ delle diversita’ delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparita’ di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’articolo 3 Cost., comma 2, questa Corte e’ pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entita’ (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’articolo 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di porre in rilievo, si e’ al riguardo per lungo tempo esclusa la necessita’ per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalita’ di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresi’ che l’attivita’ di quantificazione del danno fosse di per se’ soggetta a controllo in sede di legittimita’, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorieta’ delle argomentazioni (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529).
In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entita’ del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).
La Corte Suprema di Cassazione e’ peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.
La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorita’ giudiziaria cui appartiene, si e’ ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Al riguardo si e’ peraltro precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi (meramente) a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 28/6/2018, n. 17018).
Questa Corte e’ quindi pervenuta a concludere che le Tabelle di Milano si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equita’, atte a circoscrivere la discrezionalita’ dell’organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non gia’ normativa di diritto (v. Cass., 22/1/2019, n. 1553).
Orbene, nel liquidare il danno non patrimoniale iure proprio subito dalle odierne ricorrenti in base “ad apprezzamento orientato sulla natura del fatto causativo e della consistenza del patema delle attrici” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 2 motivi di ricorso, assorbito il 3. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *