I funzionari direttivi esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2021| n. 7678.

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato – il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.

Ordinanza|18 marzo 2021| n. 7678

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Rapporto di lavoro privato – Inquadramento nel primo livello quadro super del CCNL – Diritto al compendio per lavoro straordinario – Riliquidazione del TFR – Vaglio da parte del giudice del merito del limite della ragionevolezza e della particolare gravosità ed usura della prestazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21150-2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2132/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:
la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.r.l.), domanda la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Foggia, ha riconosciuto in capo a (OMISSIS), dipendente del molino gestito dalla stessa societa’ dal 1.1.1972 al 31.8.2003 con inquadramento nel primo livello, quadro-super del CCNL per i dipendenti delle industrie alimentari, il diritto alla corresponsione della somma di Euro 50.429,06 a titolo di compenso per lavoro straordinario e alla corrispondente riliquidazione del t.f.r., oltre alla rivalutazione e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
la decisione, fondata sulla base delle testimonianze acquisite al giudizio di merito, ha motivato sull’accertamento della particolare gravosita’ dell’impegno del (OMISSIS) in rapporto alla durata dell’orario di lavoro, soprattutto nei periodi delle campagne agrarie annuali;
la Corte d’appello ha inoltre stabilito che la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle industrie alimentari, nel fissare l’orario settimanale in quaranta ore, non opera nessuna differenza tra il personale chiamato a svolgere funzioni direttive e il restante personale, ed ha rilevato che la Societa’ appellata non aveva individuato nessuna disposizione del CCNL applicabile al settore alimentare che consentisse di escludere la fruizione dello straordinario in capo al personale direttivo, per il lavoro svolto oltre il limite orario fissato in quaranta ore settimanali;
la cassazione della sentenza e’ domandata dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.r.l.) sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato da successiva memoria;
(OMISSIS) ha depositato tempestivo controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 15 marzo 1923, n. 695, articolo 1, comma 2, conv. in L. 17 aprile 1925, n. 473, e del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 17, comma 5, lett a), per avere erroneamente affermato che al personale direttivo spetta la retribuzione del lavoro straordinario”;
la sentenza impugnata, condannando la societa’ a corrispondere al lavoratore somme a titolo di compenso per lavoro straordinario avrebbe violato le norme di legge richiamate in epigrafe – che prevalgono rispetto alle norme del CCNL applicabile alle imprese del settore alimentare – le quali ne escludono espressamente il godimento in capo al personale direttivo;
il motivo e’ infondato;
secondo i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’, ove adeguatamente motivato – il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante (In tal senso cfr. Cass. n. 18161 del 2018; Cass. n. 3038 del 2011);
nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha accertato, attraverso dichiarazioni testimoniali rese da fonti coinvolte nelle medesime attivita’ svolte dall’odierno controricorrente presso l’unita’ operativa di Cerignola (un granaio ove veniva acquistato e stoccato il grano), che le modalita’ orarie del lavoro e la misura temporale dell’impegno lavorativo del (OMISSIS) avevano ecceduto il limite della ragionevolezza, tenuto conto soprattutto dell’intensita’ dell’attivita’ nei periodi della campagna agraria, caratterizzati da un forte afflusso di prodotto presso l’unita’ operativa, giustificando, in tal modo, il riconoscimento del diritto all’indennita’ per lavoro straordinario;
il Collegio, considerato l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale rispetto alla verifica delle condizioni dell’impegno lavorativo del funzionario direttivo (OMISSIS), ritiene che la motivazione addotta ai fini del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario allo stesso spettante debba ritenersi adeguata con specifico riferimento ai criteri del superamento del limite della ragionevolezza e della particolare gravosita’ della prestazione resa, nel senso affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente” che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *