Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18320.
I danni causati da fatto accidentale non può essere esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi
L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. In particolare, in tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.
Ordinanza|| n. 18320. I danni causati da fatto accidentale non può essere esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi
Data udienza 19 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Assicurazione danni – Infiltrazioni – Impianto fognario – Risarcimento
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