I controlli periodici di funzionamento e taratura dell’autovelox, così come l’omologazione, costituiscono condizioni imprescindibili affinchè gli accertamenti tramite dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22499.

La massima estrapolata:

I controlli periodici di funzionamento e taratura dell’autovelox, così come l’omologazione, costituiscono condizioni imprescindibili affinchè gli accertamenti tramite dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. n. 285 del 1992.

Ordinanza 24 settembre 2018, n. 22499

Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8308/2015 R.G. proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Piazza dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 188/2014, depositata in data 30.7.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.3.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 188/2014, depositata in data 30.07.2014.
La societa’ resistente era stata sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, comma 9, per violazione dei limiti di velocita’ sul tratto autostradale della A14 Bologna Taranto, ed aveva proposto opposizione al Giudice di pace di Termoli, lamentando, tra l’altro, che l’apparecchiatura di rilevazione della velocita’ non era stata tarata e non era stata sottoposta a controllo periodico di regolare funzionamento.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione ma, su appello della (OMISSIS) s.r.l., il Tribunale di Larino ha accolto l’impugnazione ed ha annullato la sanzione, sostenendo che le apparecchiature che rilevano la velocita’ in automatico, senza la presenza degli operatori, devono essere sottoposte a controllo periodico di regolare funzionamento entro un anno dal loro utilizzo e che, non essendovi prova di tale verifica periodica, la sanzione doveva ritenersi irrogata illegittimamente.
Il ricorso si sviluppa in quattro motivi.
L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la violazione dell’articolo 384, comma primo, lettera e), e articolo 385 reg. att. C.d.S., nonche’ del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che l’apparecchiatura di rilevazione della velocita’ era stata regolarmente omologata e non necessitava di tarature periodiche atteso che essa era munita di uno strumento di autodiagnosi che segnalava all’operatore eventuali malfunzionamenti; che l’amministrazione non era tenuta a provare la funzionalita’ dei mezzi con cui aveva accertato le infrazioni ai limiti di velocita’.
Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale omesso di considerare che il sistema SIC Ve Tutor documenta l’infrazione mediante rilievi fotografici che fanno piena prova delle violazioni, per cui l’amministrazione era tenuta esclusivamente ad avvisare, con apposita segnaletica stradale, della presenza delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle infrazioni, non anche a sottoporle a controlli periodici di regolare funzionamento.
Il terzo motivo censura la violazione del Decreto Ministeriale 29 ottobre 1997, articolo 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 asserendo che gli agenti erano tenuti a verificare le modalita’ di installazione e di impiego delle apparecchiature in base al manuale di istruzioni, non occorrendo la taratura periodica, posto che le previsioni della L. n. 273 del 1991, articolo 1, non menzionano le suddette apparecchiature tra quelle soggette a controlli periodici.
Il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2700 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale erroneamente posto a carico del ricorrente la prova di aver sottoposto le predette apparecchiature ai controlli periodici, prova che invece competeva al soggetto sanzionato.
2. I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, vertendo su questioni strettamente connesse, sono infondati.
La sentenza impugnata ha premesso che, ai sensi della L. n. 273 del 1991, articolo 1, le apparecchiature di rilevazione della velocita’ utilizzate con la presenza degli operatori non sono soggette ai controlli periodici imposti nella materia metrologica poiche’ la previsione di sistemi di controllo preventivi o di autodiagnosi ne garantisce il corretto funzionamento.
Ha pero’ ritenuto che se l’infrazione e’ rilevata con apparecchi utilizzati in modalita’ automatica senza la presenza di operatori, dette apparecchiature devono essere sottoposte a verifica periodica di funzionamento, in base alle disposizioni del Decreto Ministeriale 29 ottobre 1997 e della circolare del Ministero dell’interno del 30.6.2005.
Va, tuttavia, considerato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17766 del 7.8.2014, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, nel punto in cui non prevedeva che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocita’ dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e taratura, rilevando la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, assurto al rango di diritto vivente, che nell’escludere, in siffatte ipotesi, l’applicabilita’ della L. 11 agosto 1991, n. 273 relativa al sistema nazionale di taratura, si poneva potenzialmente in contrasto con il principio di ragionevolezza, data l’irripetibilita’ delle rilevazioni effettuate.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato incostituzionale il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocita’ dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, osservando che – sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori – la mancanza di dette verifiche e’ suscettibile di pregiudicarne l’affidabilita’ a prescindere dalle modalita’ di impiego, poiche’ qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilita’, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”, concludendo che “un controllo di conformita’ alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiche’ la finalita’ dello stesso e’ strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocita’ viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”.
Ne consegue che, come gia’ stabilito da questa Corte, tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformita’ e non puo’ essere provata con altri mezzi (cfr. Cass. 11.5.2016, n. 9645).
La sentenza impugnata, avendo ritenuto indimostrata l’effettuazione della taratura o dei controlli periodici entro un anno dalla loro utilizzazione, ha correttamente annullato la sanzione ed e’ quindi conforme a diritto nel dispositivo, dovendo essere corretta nella motivazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, nel senso che, ai fini della legittimita’ della sanzione, e’ necessario che detti controlli siano stati effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi.
3. Il quarto motivo e’ infondato.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, ed il successivo articolo 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocita’ tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni.
Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall’accertamento delle violazioni e dall’irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull’affidabilita’ del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato (cfr. Corte cost., 18.6.2015, n. 113, par. 6.2.). Di conseguenza, le rilevazioni della velocita’ mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico.
Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferisce, difatti, direttamente all’idoneita’ della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneita’ che l’amministrazione e’ tenuta a dimostrare.
Questa Corte ha peraltro gia’ stabilito, sia pure con riferimento alla precedente disciplina, che l’omessa indicazione nel verbale d’accertamento delle caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione della velocita’ (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l’invalidita’ dell’accertamento, ma la contestazione dell’idoneita’ della fonte di prova (in sede d’opposizione ai sensi dell’articolo 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (Cass. 15.6.2007, n. 14040; Cass. 5.7.2006, n. 15324; Cass. 12.7.2001, n. 9441; Cass. 22.6.2001, n. 8515).
Nel mutato quadro normativo, derivante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, a detti principi deve darsi continuita’, con la precisazione che attualmente anche i controlli periodici di funzionamento e taratura (cosi’ come l’omologazione), costituiscono condizioni imprescindibili affinche’ gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142.
Il ricorso e’ quindi respinto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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