I casi di conversione del contratto a tempo determinato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 luglio 2021| n. 19583.

I casi di conversione del contratto a tempo determinato.

Il quinto comma dell’art. 32 della L. n. 183 del 2010 contiene una formulazione unitaria, indistinta e generale di “casi” di conversione del “contratto a tempo determinato” senza alcuna specificazione normativa di riferimento, né aggiunta di elementi selettivi. Ne consegue che l’indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto illegittimo in quanto fattispecie nella quale ricorrono entrambe le condizioni di applicabilità previste dalla citata norma quali la natura a tempo determinato del contratto di lavoro e la presenza di un fenomeno di conversione.

Sentenza|9 luglio 2021| n. 19583. I casi di conversione del contratto a tempo determinato

Data udienza 22 gennaio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: LAVORO ED OCCUPAZIONE – LAVORO SUBORDINATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14756/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che a rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che a rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8301/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 5550/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha interposto appello, nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa il 24.11.2011, con la quale era stato respinto il ricorso della lavoratrice diretto all’accertamento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 21.12.2004, ed altresi’ alla dichiarazione “della illegittimita’, inefficacia e nullita’ del licenziamento alla stessa intimato in data 8.8.2008”, ed alla “condanna della societa’ alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegra o, in subordine, al risarcimento del danno”, in misura non inferiore a sei mensilita’, nonche’ al pagamento delle differenze retributive ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 3.12.2015, in parziale riforma della pronunzia impugnata, ferma nel resto, ha dichiarato “la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel quarto livello del CCNL del Settore Terziario, con decorrenza dal 21.12.2004, ancora in atto, con diritto dell’appellante al ripristino del rapporto”, ed ha condannato “la societa’ appellata alla regolarizzazione contributiva del rapporto sin dal suo inizio ed al pagamento in favore dell’appellante, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni dal 10.10.2008 alla data della sentenza di appello, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. La Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che “ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 61, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409 c.p.c., n. 3), devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Non vi e’, pertanto, alcuna distinzione ontologica tra contratti di collaborazione e contratti “a progetto” per la semplice ragione che, secondo la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis ai contratti intercorsi tra le parti, i contratti di collaborazione devono avere ad oggetto “un progetto” specifico”; ed altresi’ che “Cio’ chiarito, si deve rilevare che non puo’ avere rilievo decisivo, ai fini della effettiva qualificazione giuridica del rapporto, il nomen iuris dato dalle parti nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto, non solo tale “autoqualificazione” non pregiudica, secondo il consolidato orientamento di legittimita’, l’accertamento della sussistenza della subordinazione nel concreto svolgimento del rapporto, costituendo un elemento prevalentemente indiziario, ma anche perche’, come puntualmente eccepito dalla (OMISSIS) sin dal primo grado, i contratti stipulati tra le parti non sono conformi alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, nella cui vigenza sono stati stipulati, in quanto l’attivita’ che costituiva l’oggetto della prestazione non richiedeva affatto l’esercizio di una professione per la quale era necessaria l’iscrizione nell’albo professionale (nella specie psicologa) come previsto dell’articolo 61, comma 3 del citato D.Lgs., ma solo un’attivita’ di semplice sollecito telefonico (call center) al cliente (OMISSIS) del pagamento delle fatture scadute, per cui i contratti avrebbero dovuto contenere le indicazioni di uno specifico progetto”.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a due motivi, cui (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione “ante L. n. 92 del 2012, articolo 32, commi 1, 3 sub lettera a) (e d), L. 10 novembre 2010, n. 183, articolo 4 sub, lettera a e b, articoli 5, 7 e 50, nonche’ L. n. 604 del 1966, articolo 6, in relazione al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69, comma 1, nonche’ dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 113 c.p.c., comma 1”, in via preliminare, per l’errata applicazione della “disciplina di diritto comune” quale conseguenza dell’accertata subordinazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti dal 21.12.2004 all’8.8.2008; si lamenta, in particolare, che i giudici di seconda istanza, una volta ritenuto, “a fronte delle modalita’ di svolgimento del rapporto cosi’ come emersa dall’istruttoria….” che si fosse instaurato tra le parti un contratto di lavoro subordinato, “essendo stati stipulati i contratti intercorsi in violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 61, comma 3 (disciplina derogatoria ai co.co.pro) pre riforma Foriero – L. n. 92 del 2012” e, pertanto, ritenuto “applicabile l’articolo 69, comma 1, del predetto Decreto Legislativo n. 276 del 2003, pre riforma Fornero, secondo cui “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto””, tuttavia, “quanto alle conseguenze dell’accertamento della natura subordinata del rapporto e della sua definitiva cessazione alla scadenza del terzo contratto (avvenuta con la lettera dell’8 agosto 2006 non ritenuta rettamente un licenziamento, essendosi limitata la societa’ a comunicare il mancato rinnovo del contratto di collaborazione che andava a scadere proprio in data 8 agosto 2006), il Collegio assumeva fosse applicabile la disciplina di diritto comune secondo la quale il lavoratore ha diritto all’immediato ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dalla data di messa in mora che puo’ individuarsi nel caso di specie nella richiesta di tentativo di conciliazione inviata anche alla societa’ e a questa pervenuta il 10.10.2008 con la quale la (OMISSIS), chiedendo la riassunzione, ha di fatto posto le proprie energie lavorative a disposizione della societa’”. A parere della societa’ ricorrente, la Corte di merito “ha errato nella applicazione d3ella normativa alla fattispecie, in tema di “conseguenze” risarcitorie in capo al datore di lavoro a seguito dell’accertata subordinazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi inter partes dal 21.12.2004 all’8.8.2008″, poiche’ “con la L. n. 183 del 2010, il legislatore ha previsto sub comma 5, una nuova indennita’ ristoratrice dell’intero pregiudizio subito dal lavoratore in caso di conversione del contratto a tempo determinato cosi’ espressamente disponendo: “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8”. E tale erronea impostazione della Corte di Appello ha “comportato l’applicazione di una condanna illegittima a carico dell’odierna ricorrente secondo la “disciplina di diritto comune” e, quindi, a tutte “le retribuzioni a far data dal 10.10.2008 alla data della presente sentenza” (depositata il 3.12.2015)”.
2. Con il secondo motivo la societa’ denunzia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2099 e 2107 c.c., articolo 36 Cost., articoli 36, 123, 125 del CCNL Commercio, Servizi e Terziario, del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articoli 1, 2, 3 e 4, per avere i giudici di secondo grado “condannato la stessa a corrispondere a titolo risarcitorio “la retribuzione” senza la specifica, riconosciuta prova dell’orario di lavoro che, infatti, aveva gia’ condotto rettamente al rigetto delle differenze retributive”.
1.1. Il primo motivo e’ fondato, secondo quanto di seguito osservato. Nella fattispecie, si discute dell’applicabilita’ o meno della indennita’ onnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, ai contratti di collaborazione a progetto dichiarati illegittimi; norma ai sensi della quale, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna la parte datoriale al risarcimento, in favore del lavoratore, stabilendo una indennita’ onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, articolo 8.
Fatte tali premesse, questo Collegio intende dare continuita’ agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, che condivide pienamente – ed ai quali, ai sensi dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24100/2019; 13404/2013; 1148/2013) -, secondo cui “della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, contiene una formulazione unitaria, indistinta e generale di “casi” di conversione del “contratto a tempo determinato” senza alcuna specificazione normativa di riferimento, ne’ aggiunta di elementi selettivi. Sulla base di tale piana constatazione interpretativa questa Corte ha adottato una lettura estensiva della formula “casi di conversione del contratto a tempo determinato, comprensiva anche dei contratti di lavoro temporaneo, non preclusa da una “indicazione” contenuta nella sentenza n. 303 del 2011 della Corte costituzionale, in quanto “non vincolante e limitata ad un inciso, peraltro riguardante il contratto di somministrazione, in una sentenza focalizzata su altro problema””. Per la qual cosa, va considerato quale “dato acquisito, per indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ ormai consolidato in diritto vivente, la necessita’ di verificare la sussistenza delle due sole condizioni: a) di natura a tempo determinato del contratto di lavoro; b) di presenza di un fenomeno di conversione”; condizioni che sussistono, entrambe, nella fattispecie, nella quale, in carenza di uno specifico progetto, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale, il rapporto e’ stato convertito automaticamente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69, comma 1, applicabile ratione temporis nella versione antecedente alle modifiche della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 23, lettera f).
E tale conclusione trova, altresi’, conforto nel disposto della L. n. 183 del 2010, articolo 50, che introduce un sistema speciale finalizzato a limitare, in sede di prima applicazione della L. n. 183 del 2010, le conseguenze sanzionatorie in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, gia’ oggetto di un’offerta di stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1202 e segg. (c.d. “legge finanziaria”), non potendosi cosi’ trarsene una regola generale nel senso di escludere, in difetto delle condizioni di stabilizzazione eccezionalmente indicate, il contratto in esame dalla soggezione al nuovo generale regime indennitario.
Le considerazioni svolte comportano l’accoglimento del primo motivo, non essendosi la Corte di Appello uniformata ai principi enunciati.
2.2. Il secondo motivo resta assorbito, considerata la evidente pregiudizialita’ ed il carattere assorbente che, nella fattispecie, il momento della esatta determinazione delle “conseguenze risarcitorie”, da porre a carico della parte datoriale, a seguito dell’accertata subordinazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui si discute, riveste nei confronti dell’intera controversia.
3. Per le considerazioni svolte, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’, nell’ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresi’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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