Grava sul debitore l’onere di dimostrare che il creditore ha consentito che il pagamento venga imputato al capitale anziché agli interessi

Consiglio di Stato, Sentenza|23 febbraio 2021| n. 1585.

Ai sensi dell’art. 1194 c.c., non vi è distinzione tra il pagamento effettuato volontariamente e quello eseguito coattivamente su ordine del giudice, né vi è alcun logico fondamento nella detta distinzione, potendosi diversamente imputare i pagamenti in acconto parziale solo su espressa deroga pattuita tra le parti; grava sul debitore l’onere di dimostrare che il creditore ha consentito che il pagamento venga imputato al capitale anziché agli interessi

Sentenza|23 febbraio 2021| n. 1585

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ministero della Difesa – Giudizio di ottemperanza al giudicato – Decreto ingiuntivo non opposto – Formula esecutiva – Pagamenti eseguiti per ordine del giudice – Criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. – Accordo tra le parti – Onere della prova

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4125 del 2020, proposto dalla società Ba. Si. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Li. Po., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ge. Te. in Roma, piazza (…),
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…),
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 14743/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Alessandro Verrico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio. Sede di Roma (R.G. n. 1560/2019), la società Ba. Si. S.p.a. ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 25505/2017 del 13 novembre 2017, emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. 65745/2017), non opposto, munito di formula esecutiva in data 13 aprile 2018 e notificato con formula esecutiva, con cui il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 69.589,30, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.630,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, Iva e CPA, come per legge ed euro 77,00 per spese notarili.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 14743 del 21 dicembre 2019, dopo aver acquisito in via istruttoria la relazione sui pagamenti effettuati dal Ministero, stante la mancata contestazione di parte ricorrente e ritenendo non applicabile il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. ai pagamenti eseguiti per ordine del giudice, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
3. L’originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante, a mezzo di un’unica censura, ha lamentato l’erroneità della dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso, per un verso, avendo la società espressamente contestato l’imputazione dei pagamenti con memoria di replica depositata il 10 maggio 2019 e, per altro verso, richiamando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine all’ambito di applicabilità del criterio ex art. 1194 c.c.
5.3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa depositando memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando, in particolare, di aver saldato interamente con titolo di pagamento n. 460 dell’1 febbraio 2018 l’importo delle fatture e di aver ricevuto dalla Banca accettazione senza riserve, in tal modo questa avendo prestato acquiescenza all’imputazione del pagamento al capitale. Inoltre il Ministero, in considerazione del comportamento scorretto della Banca, questa avendo taciuto sulla diversa imputazione dei pagamenti e avendo chiesto il pagamento di ulteriori interessi solo dopo quasi due mesi dalla ricezione del saldo, ha chiesto in via subordinata di ridurre in applicazione dell’art. 1227 c.c. il quantum richiesto.
5.4. Con memoria depositata in data 12 gennaio 2021 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’appello, replicando alle deduzioni avverse.
6. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato e pertanto merita accoglimento.
7.1. È noto che, ai sensi dell’art. 1194 c.c., “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
7.2. Il Collegio, al riguardo, richiama il costante orientamento di questo Consiglio, che intende condividere, nel senso dell’applicabilità della presunzione di imputazione dei pagamenti di cui all’articolo 1194 c.c. anche ai pagamenti eseguiti coattivamente.
Invero, anche di recente (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, ord. 25 gennaio 2019, n. 645, che ha a sua volta richiamato i principi espressi dalle precedenti pronunce nn. 5733/2015 e 3465/2018), è stato affermato che:
a) “non vi è distinzione nella norma civilistica richiamata tra il pagamento effettuato volontariamente e quello eseguito coattivamente su ordine del giudice, secondo la distinzione effettuata dal giudice di primo grado”;
b) “né vi è alcun logico fondamento nella detta distinzione, potendosi diversamente imputare i pagamenti in acconto parziale solo su espressa deroga pattuita tra le parti”;
c) dunque, “la regola generale prevista dal codice civile trova piena applicazione anche nei casi in cui l’adempimento sia imposto coattivamente all’amministrazione”;
d) “tale essendo il criterio legale di imputazione del pagamento di crediti liquidi ed esigibili agli interessi innanzitutto, graverebbe sul debitore l’onere di dimostrare che il creditore ha consentito che il pagamento venga imputato al capitale anziché agli interessi”.
7.3. Ciò considerato, nel caso in esame, stante l’assenza di un consenso della società appellante ad una diversa imputazione del pagamento rispetto all’ordinario criterio di cui all’art. 1194 c.c., non può dirsi integralmente satisfattivo delle pretese creditorie il pagamento del Ministero avvenuto con titolo n. 460 dell’1 febbraio 2018.
7.4. Del resto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, occorre rilevare che, in seguito all’adempimento della richiesta istruttoria, la Banca, piuttosto che prestare acquiescenza non contestando le modalità di imputazione del pagamento, con memoria di replica depositata il 10 maggio 2019, chiaramente evidenziava – contrastando quanto sostenuto dalla controparte – che i pagamenti ricevuti avrebbero dovuto essere imputati prima a saldo degli interessi e, solo successivamente, a saldo parziale del capitale, così come previsto dall’articolo 1194 c.c.
7.5. D’altro canto, non può ritenersi fondata l’eccezione dell’Amministrazione in ordine all’accettazione del pagamento “senza riserve” da parte della Banca, dal momento che, in presenza di una presunzione legale quale è quella contenuta nell’articolo 1194 c.c., una diversa volontà delle parti non può essere desunta da comportamenti taciti.
7.6. Così come, nel comportamento tenuto dalla Banca successivamente alla ricezione del pagamento non sono ravvisabili i presupposti per riconoscere un concorso del creditore nell’inadempimento ex articolo 1227 c.c., avendo essa agito per l’ottemperanza dopo aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere accolto, con la conseguenza che la quantificazione delle somme ancora dovute dovrà essere effettuata dalle parti facendo applicazione del criterio del criterio di imputazione previsto dall’articolo 1194 c.c.
9. Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della questione giuridica trattata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello R.G. n. 4125/2020 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’originario ricorso R.G. 1560/2019.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 svoltasi ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere

 

 

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