Gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19155

Massima estrapolata:

Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà.

Il superamento dell’esame di avvocato e lo svolgimento della professione forense non determinano automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento.

Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19155

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24510/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 273/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 273/2018, – in controversia concernente un’opposizione promossa da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), dinanzi al Giudice di Pace di Mantova, avverso decreto ingiuntivo emesso nel 2016 con il quale si era ingiunto, al primo, di pagare, alla seconda, la somma d Euro 2.684,43, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute da quest’ultima nell’interesse del figlio minore (OMISSIS), nato dalla relazione sentimentale dei due, quale contributo ulteriore (versando il padre gia’ Euro 250,00 al mese) per le rette dell’asilo-nido, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo.
In particolare, i giudici d’appello, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, hanno sostenuto che, dagli “sms” prodotti dalla (OMISSIS), inviati a quest’ultima dallo (OMISSIS), documenti questi non contestati, quanto a provenienza e contenuto, dall’opponente tempestivamente (se non, tardivamente, in comparsa conclusionale), emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore all’asilo nido ed all’accollo da parte del padre della meta’ della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse dl figlio.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che non svolge attivita’ difensiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta:1) con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2702 e 2712 c.c., per avere il Tribunale riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, a tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli erroneamente allo (OMISSIS), quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti; 2) con il secondo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 115 c.p.c., non avendo il Tribunale rilevato che lo (OMISSIS), all’udienza del 16/11/2016, davanti al Giudice di Pace di Mantova, di prima comparizione delle parti, aveva tempestivamente contestato “le produzioni” della (OMISSIS) e quindi l’unico documento prodotto dalla stessa con la costituzione in giudizio, contestazione questa sufficiente, trattandosi di documenti privi di sottoscrizione che non dovevano essere formalmente disconosciuti ai sensi degli articoli 214 e 215 c.p.c.; 3) con il terzo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 116 c.p.c., per avere il Tribunale attribuito efficacia probatoria piena alla riproduzione meccanica dei tre messaggi telefonici e non efficacia meramente indiziaria, in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.
2. La seconda censura, di rilievo pregiudiziale, e’ infondata.
Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed e’ riconducibile nell’ambito dell’articolo 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformita’ ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformita’ non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’articolo 215 c.p.c., comma 2, poiche’, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non puo’ essere utilizzata, nel primo non puo’ escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformita’ ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformita’ ai fatti o alle cose medesime”.
Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’articolo 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualita’ di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalita’ di cui all’articolo 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realta’ fattuale e realta’ riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215 c.p.c., comma 2, perche’ mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita’ all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformita’ all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero; conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018).
Il Tribunale di Mantova ha dato rilievo al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla (OMISSIS), in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il primo) in ordine all’impegno del padre di accollarsi la meta’ delle spese relative alla retta dell’asilo-nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall’opponente, comparso personalmente all’udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunche’, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Il ricorrente assume nel motivo del presente ricorso di avere comunque “contestato” l’unica produzione avversaria. Ma non era sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realta’ fattuale e quella riprodotta.
La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra enunciati.
Peraltro, come osservato anche da questa Corte (Cass.3680/2019), “nel vigore del novellato articolo 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”.
3. Il primo motivo e’ di conseguenza assorbito.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016;Cass. 23934/2017).
Sempre questa Corte, ha poi affermato che la deduzione della violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile,ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonche’, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ consentita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilita’ della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 13960/2014; cfr Cass. 11892/2016; Cass.27000/2016; Cass.23940/2017).
L’articolo 116 c.p.c.. infatti prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione e’ concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, cosi’ falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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