Gli emolumenti dell’Amministratore possono essere sottoposti a sequestro preventivo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 aprile 2021| n. 14250.

Il limite di pignorabilità previsto dall’art. 545 c.p.c. opera per i crediti da lavoro dipendente e non per i compensi dell’Amministratore stante la diversa natura di questi ultimi discendenti da rapporto organico tra persona fisica ed ente. Ne consegue che gli emolumenti dell’Amministratore, possono essere sottoposti a sequestro preventivo.

Sentenza|16 aprile 2021| n. 14250

Data udienza 18 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sequestro preventivo – Somme – Importi superiori ai limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.p. – Somme dovute a titolo di stipendio salario o altre indennità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
avverso l’ordinanza del 07/09/2020 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREAZZA GASTONE;
lette le conclusioni del PG TOCCI STEFANO di inammissibilita’ del ricorso;
Ricorso trattato Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso per cassazione (OMISSIS) ha impugnato la ordinanza del Tribunale di Napoli che rigettava l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 e articolo 10-quater, comma 2, a seguito di sentenza di condanna non definitiva, funzionale alla confisca per equivalente dell’ulteriore somma di 50.000 Euro rinvenuta nella disponibilita’ del prevenuto (conto corrente presso la (OMISSIS), n. (OMISSIS)), e a lui pervenuta successivamente alla apprensione operata dal primo decreto di sequestro, fino alla concorrenza del profitto accertato in sentenza (35 milioni di Euro) e non interamente soddisfatto con il precedente sequestro c.d. misto (diretto e per equivalente); cio’, avendo, secondo l’addebito, il ricorrente effettuato, in qualita’ di legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) S.p.a. ed altre societa’ collegate al medesimo gruppo di impresa, in concorso con altri indagati, indebite compensazioni di debiti tributari e false fatturazioni, finalizzate a far apparire elementi negativi fittizi nelle dichiarazioni annuali sui redditi e sul valore aggiunto.
2. Con un unico motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis e articolo 545 c.p.c., comma 4, laddove il Tribunale ha posto in rilievo, quale argomento decisivo a fini della inapplicabilita’ dei limiti di pignorabilita’ previsti dal predetto articolo del codice di rito civile, la impossibilita’ di qualificare gli emolumenti spettanti agli amministratori o ai consiglieri di amministrazione delle societa’ di capitali per le funzioni svolte, alla stregua di stipendio, salario o altra indennita’ relativa al rapporto di lavoro o di impiego, a causa ed in ragione del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra persona fisica e persona giuridica.
Deduce in primo luogo il ricorrente che, facendosi riferimento ad orientamenti ormai prevalenti nella giurisprudenza di legittimita’, appare possibile estendere alla materia afferente il sequestro preventivo i principi dettati dalle norme speciali in materia di impignorabilita’ e sequestrabilita’ di somme di origine retributiva e pensionistica, volti a garantire i diritti inalienabili della persona, tra cui il principio del vitalizio minimo.
Nel suddetto quadro di riforma si inserisce, infatti, per effetto della nuova formulazione introdotta dalla L. n. 132 del 2015, l’articolo 545 c.p.c., che stabilisce, da un lato, la distinzione tra crediti e risparmi, e, dall’altro, un limite condizionato alle citate tipologie di risorse e correlato al momento di effettivo accredito delle somme rispetto a quello del pignoramento.
Invero, detta norma prevederebbe che, in caso di accrediti effettuati prima dell’apposizione del vincolo, sarebbe obbligatorio assicurare il minimo legale in misura non inferiore al triplo della pensione sociale, senza che possa assumere rilievo la confusione del versamento effettuato con il restante patrimonio in giacenza sul conto corrente del destinatario, qualora fosse accertato che gli emolumenti siano eziologicamente riconducibili al rapporto di lavoro o di impiego, mentre, in caso di accredito contestuale o successivo, le somme potrebbero essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto e comma 5.
Quanto alla pignorabilita’ o meno degli emolumenti percepiti dagli amministratori di societa’, sottolinea che, laddove si instauri tra l’ente e la persona fisica un autonomo, parallelo e diverso rapporto rispetto a quello di immedesimazione organica, il pignoramento non potrebbe comunque operare; deduce inoltre che, qualora la disciplina relativa venisse interpretata come ammissiva del pignoramento, si porrebbero problemi di attrito con i principi di cui agli articoli 2, 3, 36 e 38 Cost., derivandone una violazione del diritto ai mezzi indispensabili e fondamentali alle esigenze dell’uomo e del suo nucleo familiare nonche’ una indebita disparita’ di trattamento rispetto a posizioni sostanzialmente identiche, cosi’ derivandone la lesione di un diritto sociale incomprimibile.
Ha chiesto pertanto che, in tale ipotesi, venga sollevata questione di legittimita’ costituzionale della norma in oggetto.
In data 04/01/2021 il difensore ha presentato memoria con cui ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, con cui si contesta l’intervenuto sequestro de’lle somme di denaro per un importo superiore ai limiti di pignorabilita’ previsti dall’articolo 545 c.p.c., per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennita’, e’ infondato.
2. Va premesso che l’articolo 545 cit. prevede, al comma 4, che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possano essere pignorate nella sola misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Secondo il comma 8 della medesima disposizione, poi, tali somme possono essere pignorate, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, mentre, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti, tra gli altri, dal predetto comma 4.
Di tale previsione un primo orientamento di questa Corte, nettamente maggioritario, ha in piu’ occasioni predicato l’applicabilita’, in campo penale, al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, attesa la ritenuta natura generale di tale limite, connesso alla tutela dei diritti inalienabili della persona, di cui all’articolo 2 Cost., senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 8822 dell’8/01/2020, Iannuzzo, Rv. 278560; Sez. 2, n. 15795 del 10/02/2015, Intelisano, Rv. 263234; Sez. 3, n. 14606 del 14/03/2019, Di Franco, Rv. 275386; Sez. 1, n. 41905 del 23/09/2009, P.M. in proc. Cardilli, Rv. 245049).
Un secondo orientamento, invece, ha escluso la predetta applicabilita’ sulla considerazione che le norme in materia di impignorabilita’ attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilita’ patrimoniale in ragione del contemperamento tra l’interesse del creditore e del debitore, mentre l’interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, o in via diretta, esclude la possibilita’ di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica (Sez. 2, n. 16055 del 02/10/20019, Rv. 279461).
Un orientamento apparentemente “intermedio” ha poi affermato che il suddetto divieto di pignoramento non opera quando le somme siano gia’ state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare perdendo, in tal modo, la originaria natura “alimentare” (cosi’ Sez. 2, n. 42553 del 22/06/2017, Giorgi, Rv. 271183 e Sez. 3 n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268771).
3. Cio’ posto, va tuttavia rimarcato come, nella specie, ancor prima di valutare la trasferibilita’ o meno dei limiti indicati al sequestro in sede penale, la ordinanza impugnata abbia correttamente ritenuto non applicabile la’ stessa norma proce’ssualcivilistica con conseguente inconfigurabilita’ di limiti di pignorabilita’.
Il provvedimento impugnato ha infatti sottolineato come le somme oggetto dell’apprensione cautelare siano derivate in forza del ruolo di amministrazione di societa’ di capitali svolto dall’indagato, tanto da essere qualificate come “emolumenti” nelle causali dei relativi bonifici, e da dovere, quindi, essere distinte dalle somme contemplate dall’articolo 545, comma 4, cit, secondo quanto enunciato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte; le stese hanno infatti affermato che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non puo’ essere compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’articolo 409 c.p.c., sicche’ i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili appunto senza i limiti previsti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4, (Sez. U civ., n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004).
E se e’ pur vero che, in parte motiva, detto arresto precisa che non puo’ escludersi, che tra la societa’ e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, s’instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera, e’ altrettanto vero che nella specie di tale evenienza, di natura chiaramente derogatoria rispetto alla regola ordinaria enunciata dalla Corte, da riferirsi ai compensi per le funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente, neppure il ricorrente ha fornito adeguata allegazione, continuando anzi anch’egli a qualificare, nella memoria del 04/01/2021, le somme in oggetto quale retribuzione o compenso riconosciuto all’amministratore per il relativo mese.
4. Ne’, una volta che si ritenesse la norma in oggetto applicabile, alla stregua del maggioritario orientamento dianzi ricordato, anche alle ipotesi di sequestro penale, potrebbe dubitarsi, come eccepito dal ricorrente, della legittimita’ costituzionale della lettura della norma piu’ volte richiamata, che in tal modo conduce a ritenere ad essa estranei i compensi di amministratore: proprio la diversa natura dei crediti da rapporto di lavoro rispetto ai crediti discendenti da rapporto organico tra persona fisica ed ente, appare giustificare il diverso trattamento operato, in maniera non irragionevole, dal legislatore. Va del resto ricordato che, con sentenza n. 248 del 2015, la stessa Corte costituzionale, chiamata a giudicare, con riferimento ad altro profilo di specie, della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 545, comma 4, cit., sollevata in riferimento agli articoli 1, 2 e 4 Cost., ha ribadito, in generale, che la scelta del criterio di limitazione della pignorabilita’ e l’entita’ di detta limitazione rientrano, per costante orientamento della stessa, nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore, specificando poi che lo scopo dell’articolo 545 c.p.c. e’ quello di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa.
In definitiva la ratio della limitazione posta all’espropriabilita’ dei crediti da lavoro dipendente prevista nell’articolo 545 c.p.c. – che, come tale, costituisce un limite legislativo alla generale responsabilita’ patrimoniale del debitore inadempiente prevista dall’articolo 2740 c.c., – trova il suo fondamento nel fatto che nella generalita’ dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessita’ della vita da un’unica fonte, facilmente aggredibile.
Ne deriva, dunque, anche sotto questo profilo, la intrasferibilita’ di tale ratio alla del tutto diversa fattispecie in esame.
5. Il ricorso deve dunque essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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