Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 318

La massima estrapolata:

Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 318

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27291-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 765/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO RIVERSO.

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Palermo ha confermato, la pronuncia di primo grado resa dal tribunale di Termini Imerese che aveva accolto la domanda dell’avvocato (OMISSIS) che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attivita’ libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;
che (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che e’ stata depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 26-31, e del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, commi 1 e 2 (conv. con L. n. 111 del 2011), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 53 modificato dal Decreto Legislativo n. 344 del 2003, articoli 10, 11 e 22, L. 576 del 1980, articolo 21, comma 10, L. n. 247 del 2012, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non possa iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
che preliminarmente deve affermarsi che non puo’ essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dal controricorrente sulla scorta della comunicazione via pec dell’INPS relativa alla sentenza n. 765/2018 del Tribunale di Palermo; che il motivo di ricorso e’ manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui ” gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attivita’ libero professionale priva del carattere dell’abitualita’, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtu’ del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui e’ funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione e’ quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n. 32167/2018; n. 32166/ 2018; n, 32508/2018);
che detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell’avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’Albo Forense;
che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, che dovra’ accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, e’ genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorche’ non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attivita’ professionale per la quale e’ prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, ed anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attivita’ per cui risulta gia’ iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.); che il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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