Gli accertamenti degli aspiranti all’arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia sono solo quelli effettuati dall’Amministrazione competente

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 11 ottobre 2018, n. 5843.

La massima estrapolata:

Gli accertamenti degli aspiranti all’arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia sono solo quelli effettuati dall’Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non provvisti della necessaria strumentazione.

Sentenza 11 ottobre 2018, n. 5843

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Gu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, sez. II, 16 aprile 2012, n. 3408.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Gu. e l’avvocato dello Stato Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso per l’arruolamento di 400 allievi marescialli della scuola ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza per l’anno accademico 2011-2012 e ne è stato escluso, essendo stato giudicato inidoneo – in sede sia di primo accertamento (6 luglio 2011) che di revisione (3 agosto 2011) – per “tratti della personalità non perfettamente armonici e sintonici” (secondo la dizione adoperata dalla sottocommissione per la visita medica di revisione).
2. Il signor-OMISSIS-ha impugnato il provvedimento proponendo assieme una domanda cautelare, che il T.A.R. Lazio, sez. II, ha accolto con ordinanza n. 3535/2011, confermata da questa IV sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5152/2011, che ha respinto l’appello cautelare dell’Amministrazione.
3. Rinnovata la valutazione, questa si è conclusa con un giudizio di inidoneità di tenore ana a quello impugnato, (con la sola aggiunta dell’inciso: “ma tali da non compromettere l’adattamento a normali situazioni di vita – iperemotività del carattere”) che il ricorrente ha gravato con atto di motivi aggiunti.
4. Con sentenza in forma semplificata n. 3408/2012 il medesimo T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, siccome proposto avverso un giudizio superato dalla successiva valutazione, e respinto nel merito quello per motivi aggiunti, compensando fra le parti le spese di giudizio.
5. Il Tribunale regionale ha ritenuto che correttamente l’Amministrazione avrebbe proceduto a una istruttoria nuova ed emendata dei vizi precedenti, giungendo a ribadire le precedenti conclusioni attraverso una compiuta specificazione delle ragioni tecnico-scientifiche a supporto dell’esclusione.
6. Il signor-OMISSIS-ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado con cinque motivi di doglianza:
I) la decisione sarebbe viziata ed errata in fatto in quanto riferita a un accertamento psico-attitudinale, laddove il giudizio impugnato sarebbe stato emesso all’esito di un accertamento medico-psichiatrico; se il nuovo accertamento (che avrebbe escluso la presenza di qualunque patologia psichiatrica) avesse sconfinato dal suo ambito per giungere a una ripetizione degli accertamenti di natura attitudinale, sarebbe viziato da eccesso di potere per violazione del divieto del “ne bis in idem” perché egli, in data 22 ottobre 2010, avrebbe brillantemente superato la valutazione psico-attitudinale nell’ambito di un parallelo concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri per l’anno 2010 riservato ai V.F.P.1 e ai V.F.P.4 delle Forze armate;
II) la valutazione psichiatrica sarebbe contraddetta dagli accertamenti autonomamente eseguiti dal privato presso una struttura pubblica…;
III)… come pure dai giudizi di idoneità emessi da commissioni mediche del Ministero della difesa in occasione dell’arruolamento nella Marina militare;
IV) il provvedimento impugnato sarebbe comunque viziato da difetto di istruttoria e di motivazione;
V) ne risulterebbe, per via derivata, l’illegittimità della graduatoria finale del concorso.
7. Il signor-OMISSIS-ha chiesto inoltre il risarcimento del danno, ha formulato una istanza istruttoria, ha proposto una domanda cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che considera inammissibile, per trattarsi di una mera riproposizione delle censure mosse in primo grado, e comunque infondato nel merito, perché non sussisterebbero gli stringenti presupposti per sindacare l’esercizio della discrezionalità tecnica della P.A. e, in virtù del noto principio della irripetibilità degli accertamenti, sarebbero irrilevanti i difformi esiti delle visite mediche svolte aliunde o in diversi momenti temporali.
9. Con ordinanza n. 2156/2012, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e la richiesta di verificazione.
10. Nel prosieguo del giudizio, il signor -OMISSIS-:
a) ha formulato una eccezione di giudicato implicito in relazione alla sentenza della Sezione n. 3654/2013 che, giudicando nel parallelo giudizio n. r.g. 3640/2012 su un concomitante concorso per allievi finanzieri, ha accolto l’appello del privato e, in riforma della sentenza del T.A.R., annullato i provvedimenti impugnati in quella sede;
b) ha sostenuto illegittimità dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio in quanto implicitamente annullati dall’Amministrazione resistente, che lo avrebbe arruolato nella Guardia di finanza (ed ha sostenuto che vieppiù ne era evidente la illegittimità, tenuto conto che lo stesso, a seguito di altre positive valutazioni, era stato infine arruolato nella Polizia di Stato);
c) ha ribadito le censure nel merito e, richiamando un precedente della Sezione, ha insistito per una verificazione o una C.T.U.
11. L’Amministrazione ha depositato note d’udienza, tardive (perché prodotte oltre il decorso del termine a ritroso posto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.) e dunque inutilizzabili.
12. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
13. E’ possibile prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello, opposta dall’Amministrazione, perché l’appello stesso è infondato.
14. E’ preliminare l’esame dell’eccezione di giudicato implicito, sulla quale l’appellante argomenta essenzialmente le proprie conclusioni.
14.1. Egli sviluppa tale eccezione nei termini seguenti:
– con sentenza n. 4649/2014, la Sezione ha respinto il ricorso per revocazione dell’Amministrazione avverso la sentenza n. 3654/2013 e con sentenza n. 4202/2014 ha accolto il ricorso in ottemperanza del privato (sentenza n. 4202/2014), ordinando all’Amministrazione di ammetterlo al primo corso di formazione utile con ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici;
– sarebbe stato quindi ammesso a frequentare presso la scuola nautica della Guardia di finanza il corso di formazione per allievi finanzieri, concluso il quale sarebbe stato nominato finanziere;
– venendo in questione identici giudizi di inidoneità e identici contenziosi instaurati fra le medesime parti, sussisterebbe il giudicato implicito, che dovrebbe condurre all’accoglimento del presente appello.
14.2. L’eccezione è infondata e va respinta.
14.3. La decisione richiamata, per effetti della quale – in tesi – si sarebbe formato il giudicato implicito nel presente giudizio, è stata resa nell’ambito di un diverso concorso cui il signor -OMISSIS- ha partecipato, vale a dire quello per il reclutamento di 952 allievi finanzieri (e non ispettori o sovrintendenti) del Corpo della Guardia di finanza, bandito nel 2010.
14.4. Nell’ambito di tale procedura, l’attuale appellante è stato dapprima escluso, con la diagnosi di “discromatia”, con provvedimento del 26 ottobre 2010, che il T.A.R Lazio, disposta verificazione, ha annullato con sentenza n. 2715/2011.
14.5. Il concorrente, riconvocato e sottoposto a ulteriori accertamenti, è stato valutato negativamente quanto all’idoneità psico-fisica in sede sia di prima visita medica (26 giugno 2011) che di visita di revisione (21 luglio 2011) per “tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici”.
14.6. Impugnato tale provvedimento, il T.A.R., con ordinanza cautelare, ha disposto una rivalutazione, all’esito della quale il giudizio negativo (per “tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici ma tali da non compromettere l’adattamento a normali situazioni di vita – iperemotività del carattere”: coincidente dunque con quello che viene in questione nel presente giudizio) è stato rinnovato in data 30 gennaio 2012.
14.7. Il signor-OMISSIS-ha impugnato il nuovo provvedimento di esclusione sia con motivi aggiunti sia con separato ricorso.
14.8. Con sentenza in forma semplificata n. 3409/2012, il T.A.R. Lazio, sez. II, ha dichiarato improcedibile il primo ricorso (per essere stato il provvedimento in origine impugnato sostituito dal provvedimento successivo, del pari impugnato) e respinto il secondo nel merito.
14.9. Il signor-OMISSIS-ha interposto appello contro la sentenza, con motivi di merito analoghi a quelli qui proposti e, soprattutto, sulla base del giudicato esterno che, sul provvedimento impugnato, si sarebbe prodotto per effetto della sentenza del T.A.R. Lazio n. 9155/2011.
14.10. Con la ricordata sentenza n. 3654/2013, la Sezione, riepilogate le scansioni della vicenda, ha rilevato che:
a) il signor-OMISSIS-era stato escluso una prima volta dalla procedura selettiva in discorso per una patologia (“discromatia”) diversa da quella oggetto del nuovo giudizio;
b) il ricorso presentato contro tale esclusione era stato accolto dal Tribunale territoriale con la sentenza n. 2715/2011;
c) nell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente, agendo in via di ottemperanza, aveva ottenuto dal T.A.R. una nuova sentenza favorevole (n. 9155/2011) che dichiarava “l’obbligo dell’Amministrazione di dare ulteriore corso all’iter della procedura di arruolamento del ricorrente, il quale ha infatti superato tutte le prove del concorso”;
d) non essendo stata impugnata nei termini, quella sentenza era diventata definitiva, acquistando efficacia di giudicato;
e) non poteva dunque l’Amministrazione (come invece aveva fatto, in contrasto con il giudicato medesimo) sottoporre il candidato a quegli ulteriori accertamenti, all’esito dei quali egli aveva ricevuto l’ulteriore valutazione negativa impugnata in quella sede.
14.11. In conclusione, la Sezione, in quella occasione, tenuto conto della preclusione processuale prima descritta, ha ritenuto l’appello fondato e pertanto da accogliere.
14.12. La Sezione ha aggiunto che da tale accoglimento seguiva il diritto dell’appellante a proseguire nel percorso della procedura di reclutamento e – se utilmente collocato nella graduatoria finale di merito e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di legge e da quella di concorso – a essere ammesso al primo corso di formazione utile, con ricostruzione della carriera.
14.13. Con sentenza n. 4649/2014, la Sezione ha respinto il ricorso per revocazione proposto dall’Amministrazione avverso la decisione ricordata.
14.14. Con sentenza n. 4204/2014, la Sezione ha accolto il ricorso del signor-OMISSIS-per l’ottemperanza della decisione n. 3654/2014 statuendo l’obbligo del Ministero dell’economia e delle finanza di arruolare il ricorrente nella Guardia di finanza.
14.15. Il 26 novembre 2014 il signor-OMISSIS-è stato arruolato presso la scuola nautica della Guardia di finanza, dove è stato nominato capo corso degli allievi finanzieri, ha superato il corso di formazione e in data 29 settembre 2015 è stato nominato finanziere a pieno titolo. Successivamente è transitato nella Polizia di Stato.
14.16. Tanto premesso, è evidente che l’eccezione di giudicato implicito, come formulata in questa sede, non ha pregio. Si tratta di due procedure diverse, in questa non rileva la sentenza del T.A.R. n. 9155/2011 e, nella precedente vicenda, il successo dell’appello si è fondato solo sulla mancata impugnazione della sentenza di ottemperanza; questa a sua volta equivocava sull’effettiva portata dispositiva della decisione n. 2715/2011, che ha escluso solo la presenza del vizio della discromatia, siccome smentita dalle risultanze di una verificazione, e non prescriveva affatto all’Amministrazione di ammettere tout court il ricorrente al proseguimento della procedura.
15. Quanto al secondo rilievo della memoria conclusionale, gli eventi (e in particolare i reclutamenti) successivi non rilevano sull’accertamento a suo tempo posto in essere e qui contestato, fermo restando che le diverse procedure di reclutamento nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato come pure i relativi accertamenti, a cui l’appellante si è sottoposto con esito positivo, restano estranee al perimetro della presente decisione.
16. Circa la censura di errore di fatto della sentenza impugnata (primo motivo dell’appello), è sufficiente rinviare a quanto la Sezione ha rilevato a suo tempo in sede cautelare:
“… come appare inequivocabilmente dagli atti (si vedano lo stesso ricorso in primo grado per motivi aggiunti e il verbale delle operazioni svolte in sede di riesame dalla sottocommissione per la visita medica in data 30 gennaio 2012, a seguito dell’accoglimento di precedente domanda cautelare da parte del T.A.R.), la rinnovazione del giudizio ha avuto a oggetto un profilo particolare dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica dell’appellante, in conformità dell’art. 13, comma 6, lettera b), del bando di concorso;
è quindi del tutto evidente che solo per un semplice e non influente lapsus la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla verifica psicoattitudinale”.
In definitiva, il lapsus calami del T.A.R., che ha parlato di accertamenti psico-attitudinali mentre viene in questione un accertamento medico, è irrilevante, in quanto non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. IV, n. 2870/2016).
17. Gli ulteriori motivi dell’appello e la richiesta istruttoria non possono essere accolti sulla base della giurisprudenza del tutto prevalente e ormai consolidata della Sezione (riassunta ad esempio nella citata sentenza n. 2870/2016) nel senso che:
a) come è indiscusso, gli accertamenti degli aspiranti all’arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia sono solo quelli effettuati dall’Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non provvisti della necessaria strumentazione (da ultimo, riassuntivamente e per riferimenti ulteriori, sez. IV, ord. n. 2923/2016);
b) gli accertamenti del requisito psico-fisico sono diversi in relazione alla diversità degli reclutamenti essendo irrilevanti pregressi positivi accertamenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1707/2008, e sez. III, n. 2055/2015, n. 2055, in fattispecie relative proprio a differenti esiti del reclutamento del medesimo soggetto presso lo stesso Corpo; sez. IV, ord. n. 4075/2004, n. 4075; sez. IV, n. 5742/2007);
c) è legittimo supporre che il servizio nella Guardia di finanza, in ragione delle sua intrinseca specificità, richieda requisiti psichici superiori a quelli di base e dunque l’assenza di tratti che di per sé, come viene detto dell’appellante in una relazione allegata agli atti del procedimento parallelo n. r.g. 3640/2012, possono comunque essere tali da non comprometterne l’adattamento a normali situazioni della vita;
d) non è dimostrato che il giudizio della Commissione presenti quei sintomi di palese irragionevolezza o di errata valutazione dei presupposti di fatto che soli ne consentirebbero il sindacato da parte del giudice amministrativo;
e) un eventuale rinnovo dell’istruttoria violerebbe i consolidati principi del rispetto dell’autonomia delle singole procedure, della tendenziale non ripetibilità con caratteristiche di neutralità dell’accertamento, dell’osservanza del principio della par condicio fra i concorrenti, della maggiore gravosità dell’impegno richiesto ai sottufficiali della Guardia di finanza rispetto ai finanzieri “semplici”.
18. Rigettata la richiesta istruttoria per le ragioni appena illustrate, l’appello non può che essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
19. Considerata la complessità della vicenda, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, incarica la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente FF
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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