Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14234.
La massima estrapolata:
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti la controversia relativa all’opposizione della società concessionaria al decreto della Corte dei conti che le ingiungeva il deposito dei conti relativi al servizio di illuminazione votiva presso il Comune, avendo la società stessa qualifica di agente contabile ed essendo obbligata dopo aver riscosso dall’utente anche la quota di introiti a riversarli al Comune quale pagamento del canone annuo.
Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14234
Data udienza 11 febbraio 2020
Tag – parola chiave: GIURISDIZIONE – SPECIALE – CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26369/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA SARDEGNA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SARDEGNA;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 24345 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigettando l’istanza di regolamento, dichiarino la giurisdizione della Corte dei Conti.
RITENUTO
che:
Il Comune di Tempio Pausania richiedeva piu’ volte alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., concessionaria del servizio comunale di illuminazione votiva cimiteriale, di fornire i conti di gestione che era tenuta a depositare in qualita’ di agente contabile, ma la societa’ non dava seguito alla richiesta, affermando di non essere tenuta a tale adempimento.
A seguito di segnalazione da parte dell’ente locale, la Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna notificava alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., un decreto per resa del conto con il quale ingiungeva alla concessionaria il deposito, entro il termine prestabilito, dei conti giudiziali relativi al servizio di illuminazione votiva per gli esercizi dal 2012 al 2016.
La societa’ presentava opposizione alla Corte dei Conti a norma dell’articolo 142 del codice di giustizia contabile, quindi proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 c.p.c., chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per i seguenti motivi: difetto della qualifica di agente contabile in quanto la societa’ concessionaria non ha il maneggio di pubblico denaro ne’ riscuote denaro pubblico; le somme che il concessionario incamera dall’utenza a titolo di tariffa non devono essere automaticamente riversate all’ente pubblico come accadrebbe se il concessionario agisse in veste di riscossore per l’ente pubblico; tali entrate costituiscono i ricavi che il concessionario trae dall’espletamento del servizio, da cui vanno scorporate le spese, tra le quali e’ compreso anche il canone dovuto al Comune per lo sfruttamento dell’impianto; i concessionari di illuminazione votiva non devono iscriversi all’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi degli enti locali. Deposita memoria.
Il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Sardegna deposita controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso della societa’.
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’istanza e la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso per regolamento e’ infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura e’ assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. (Sez. U., Sentenza n. 12367 del 09/10/2001;
conforme Sez. U., Ordinanza n. 12192 del 02/07/2004; Sez. U., Ordinanza n. 8035 del 30/03/2018, con specifico riguardo alla gestione da parte di societa’ privata del servizio di illuminazione votiva cimiteriale).
Nel caso di specie non e’ controverso che la societa’ concessionaria riscuote dall’utenza anche la quota di introiti (nella percentuale del 25,22%) che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi e’ maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 93 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Nulla sulle spese non dovendosi provvedere per la Procura Regionale vittoriosa.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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