Giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 1 agosto 2019, n. 5460.

La massima estrapolata:

A fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di un successivo giudizio non ha di per sé alcun rilievo dirimente, salvo che da quel nuovo giudizio non venga acclarato che il primo era frutto di travisamento oppure era comunque inattendibile.

Sentenza 1 agosto 2019, n. 5460

Data udienza 25 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 5808 del 2012, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di Finanza – Centro reclutamento Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ca. Pa. Za. e St. Mo. e con domicilio eletto presso il primo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. -OMISSIS- del 14 maggio 2012, resa con rito abbreviato tra le parti e concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1.250 allievi finanzieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pa. Pu. e l’avvocato St. Mo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d’appello recante istanza cautelare, notificato al signor -OMISSIS-, presso il difensore, in data 18 luglio 2012 e depositato il 27 luglio 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza – Centro reclutamento Guardia di finanza ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2012, resa in forma semplificata e depositata il 14 maggio 2012, la quale, con condanna alle spese, ha accolto il ricorso dell’appellato avverso il provvedimento di esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale per l’arruolamento di n. 1.250 allievi finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza; esclusione disposta in relazione all’inidoneità fisica per “ipertensione arteriosa persistente” accertata da una visita medica preliminare in data 4 novembre 2011 (“ipertensione arteriosa 150/100mm/hg”) e confermata in sede di revisione in data 30 novembre 2011 (“in atto: ipertensione arteriosa 160/100mm/hg”).
La sentenza ha accolto il ricorso in base ad una verificazione disposta dal primo giudice al fine di apprezzare le censure dedotte ed effettuata il 16 aprile 2012, ed in esito alla quale il Tar ha rilevato che il Dipartimento militare di medicina legale di Roma, onerato dei predetti incombenti, non ha riscontrato l’esistenza della suddetta patologia ed ha espresso il seguente giudizio di idoneità : “idoneo AC1- Si idoneo quale allievo finanziere”.
L’appello ascrive alla sentenza appellata error in judicando per acritico recepimento delle conclusioni del Collegio verificatore, non condivisibili per istruttoria insufficiente e comunque non idonee a smentire gli approfonditi e reiterati accertamenti concorsuali, documentati da atti fidefacenti; rileva l’irripetibilità delle analisi ematiche per mutabilità (naturale o indotta) del quadro clinico e per rispetto della par condicio competitorum”, sottolineando che l’incombente istruttorio disposto dal Tar si è tenuto dopo oltre quattro mesi dalla visita di revisione e con modalità meno documentate e meno rigorose; richiama l’orientamento giurisprudenziale che concordemente ritiene irripetibili gli accertamenti medico-legali finalizzati all’arruolamento; conclude per il rigetto del ricorso di primo grado con vittoria di spese.
L’appellato ha depositato memoria di costituzione in data 31 luglio 2012, chiedendo il rigetto dell’appello e dell’istanza cautelare.
La memoria ha sostenuto in proposito:
– la piena conformità della sentenza appellata al precedente giurisprudenziale questo Consiglio di Stato di cui alla decisione 26 settembre 2008, n. -OMISSIS-;
– che la clausola di esclusione è data dalla persistenza dell’ipertensione arteriosa e non da semplice innalzamento dei valori pressori, e che gli accertamenti disposti dall’Amministrazione sono stati superficiali e inidonei;
– la piena sindacabilità del giudizio delle Commissioni mediche, espressione della cosiddetta discrezionalità tecnica, e la salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2012 l’istanza cautelare è stata accolta.
In esito ad avviso di perenzione consegnato il 4 agosto 2017 l’appellante ha depositato, in data 7 settembre 2017, istanza di fissazione di udienza.
In data 4 maggio 2019 la medesima parte appellante ha depositato note di udienza, nelle quali: ha ribadito i propri assunti; ha rilevato che la legittimità del provvedimento di esclusione adottato in sede di visita medica nei confronti dello -OMISSIS- nell’ambito del concorso per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri per il 2011 (oggetto del presente contenzioso) non può in alcun modo essere inficiata dal fatto che l’interessato sia risultato vincitore del successivo concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri per il 2012 e presti attualmente servizio nella Guardia di Finanza; ha insistito nelle già prese conclusioni.
Con atto depositato il 4 giugno 2019 l’appellato ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del presente contenzioso, avendo ottenuto altra satisfattiva occupazione.
La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 25 giugno 2019.

DIRITTO

La dichiarazione dell’appellato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio non può incidere sulla prosecuzione di quest’ultimo, la quale è nella disponibilità dell’appellante, che invece ha ribadito i propri assunti sino al passaggio in decisione della controversia.
1.- Ciò premesso, l’appello è fondato.
Come esposto nell’appello, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è costante nel rilevare l’irripetibilità dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica in sede di arruolamento, sia per ragioni di par condicio competitorum, sia per la mutabilità, naturale o indotta, delle condizioni fisiologiche degli individui: a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di un successivo giudizio non ha di per sé alcun rilievo dirimente, salvo che da quel nuovo giudizio non venga acclarato che il primo era frutto di travisamento oppure era comunque inattendibile (v. per tutte, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422).
Il precedente giurisprudenziale che l’appellato richiama (la decisione in forma semplificata di questo Consiglio di Stato 26 settembre 2008, n. -OMISSIS-) è risalente; e soprattutto ha ravvisato l’inattendibilità del primo giudizio di inidoneità, incentrandosi dunque sui vizi di quel primo giudizio e non, come nel caso di specie, esclusivamente sulle risultanze di una sopravvenuta verificazione, successiva di oltre quattro mesi agli accertamenti concorsuali (dalla sentenza “breve” qui appellata: “Rilevato che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, onerato dei predetti incombenti, non ha riscontrato l’esistenza della suddetta patologia ed ha espresso il seguente giudizio di idoneità : “idoneo AC1- Si idoneo quale allievo finanziere”).
La persistenza dell’ipertensione arteriosa, contestata dall’appellato, risulta comprovata dai duplici accertamenti effettuati in sede concorsuale: la visita medica in data 4 novembre 2011 (che ha accertato “ipertensione arteriosa 150/1OOmm/hg”) e la visita di revisione in data 30 novembre 2011 (che ha accertato: “in atto: ipertensione arteriosa 160/1OOmm/hg”).
In proposito l’holter pressorio di 24 ore cui il ricorrente si è sottoposto il 14 novembre 2011 e da lui invocato (senza invero allegare pienamente le specifiche modalità di quell’esame strumentale e le condizioni fisiologiche, quali ad esempio l’assenza di somministrazioni di farmaci antiipertensivi prima e durante quell’esame, onere dell’istante ai sensi dell’art. 2697 del Codice civile) mostra piuttosto un persistere nel tempo dell’anomalia pressoria riscontrata dall’Amministrazione che non un errore nei due esami pressori, in sede concorsuale, prima e dopo quell’holter pressorio. Ed analoghe considerazioni debbono porsi quanto alla pure invocata certificazione della ASL di Agrigento, che, come da prospettazioni dell’appellato, ha rilevato una pressione arteriosa di 80/130, e ha concluso per una ”non evidenza di cardiopatia in atto”.
Alla luce di quanto sopra non hanno rilievo, nella fattispecie, i principi – richiamati dall’appellato e di per sé condivisibili – circa la sindacabilità (invero non piena, come asserito dall’appellato, ma circoscritta ai vizi logico-valutativi evidenti) dei giudizi di discrezionalità tecnica delle Commissioni mediche e di effettività della tutela giurisdizionale.
Nella fattispecie in esame, dunque, non risulta un contrasto, una discrasia o un diverso illogico atteggiamento valutativo da parte dell’Amministrazione, mentre il Tar ha dato rilievo decisivo a un sopravvenuto un giudizio medico, acquisito dopo un rilevante lasso temporale (oltre quattro mesi) dai ripetuti due accertamenti in sede concorsuale.
Non vi sono pertanto ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento di questo Consiglio di Stato sulla tematica in esame. Sicché il ricorso in appello deve essere accolto, e riformata l’appellata sentenza.
Quanto alla pronuncia sulle spese, che in primo grado sono state poste a carico dell’Amministrazione, la sentenza del Tar merita parimenti riforma in base al principio della soccombenza.
Peraltro, in considerazione dell’interesse perseguito dal giovane appellato, le spese di entrambi i gradi possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Carlotti – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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